Language of document :

Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a. / Consiglio

(Causa T-14/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Tehran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Tehran), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), IRISL Europe GmbH (Amburgo, Germania), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran), Irano – Misr Shipping Co. (Tehran), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Tehra Republic of Iran Shipping Lines and Others n), Shipping Computer Services Co. (Tehran), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Tehran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Tehran); e Valfajr 8th Shipping Line Co. (Tehran) (rappresentate da: F. Randolph, QC, M. Lester, Barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 46) e il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1);

condannare alle spese il convenuto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di una valida base giuridica per i provvedimenti contestati, che comprendono, tra i criteri di inclusione negli elenchi un collegamento con la prima ricorrente (IRISL) poco dopo l’accoglimento del ricorso di annullamento da questa proposto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del legittimo affidamento delle ricorrenti e dei principi di certezza del diritto, non bis in idem, res judicata formale e sostanziale e non discriminazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del diritto di difesa delle ricorrenti, per non aver informato IRISL o le altre ricorrenti che intendeva attuare i provvedimenti contestati e per non aver dato loro la possibilità di presentare osservazioni.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti mediante i provvedimenti contestati, tra cui il diritto al rispetto della reputazione e alla proprietà privata.

Quinto motivo, vertente sull’abuso di potere da parte del Consiglio nell’attuazione dei provvedimenti contestati; il fatto di aver adottato misure nei confronti di IRISL e delle società collegate, contravvenendo a una pronuncia della Corte, non rappresenterebbe un uso corretto dei suoi poteri.