Language of document : ECLI:EU:T:2016:124

Causa T‑15/14

Simet SpA

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Compensazione retroattiva di servizio pubblico concessa dalle autorità italiane – Servizi di trasporto interregionale tramite autobus prestati tra il 1987 e il 2003 – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Mantenimento di un obbligo di servizio pubblico – Concessione di una compensazione – Regolamento (CEE) n. 1191/69»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 marzo 2016

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso avverso una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Impresa che ha rinunciato al proprio ricorso per l’esecuzione della sentenza di un giudice nazionale che ordina il pagamento in suo favore di una compensazione dei costi sostenuti per la prestazione di un servizio pubblico – Possibilità di proporre un nuovo ricorso avente il medesimo oggetto dinanzi al giudice nazionale – Ricevibilità

(Art. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Assenza di osservazioni da parte degli interessati – Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione – Obbligo di esaminare d’ufficio elementi non dedotti espressamente – Insussistenza

(Art. 108, § 2, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Distinzione rispetto alle censure e agli argomenti diretti a contestare la fondatezza di una decisione

(Art. 263 TFUE e 296 TFUE)

4.      Trasporti – Oneri di servizio pubblico – Obbligo tariffario – Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 1191/69, art. 2, § 5)

5.      Trasporti – Aiuti ai trasporti – Distinzione tra le nozioni di «obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico» e di «contratti di servizio pubblico» – Contratti di trasporto volontariamente conclusi a seguito di gara

(Regolamento del Consiglio n. 1191/69, art. 14, §§ 1 e 2)

6.      Trasporti – Aiuti ai trasporti – Obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile – Trasporti su strada – Distinzione tra la nozione di «svantaggio economico» ed il rischio di eccesso di compensazione

(Regolamento del Consiglio n. 1191/69, artt. 5, 10 e 11)

7.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica e che non costituisce l’ampliamento di un motivo precedentemente enunciato – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

1.      L’interesse ad agire costituisce un presupposto per la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto L’interesse ad agire deve quindi essere esistente ed effettivo al giorno in cui il ricorso è proposto e deve, inoltre, permanere fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire.

Qualora la ricorrente abbia rinunciato ad un ricorso per l’esecuzione della sentenza di un giudice di uno Stato membro che ha condannato le autorità di tale Stato a versare alla ricorrente una compensazione, alla quale dette autorità hanno rifiutato di dare esecuzione, l’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione che ha dichiarato che tale compensazione costituisce un aiuto di Stato implicherebbe che dette autorità nazionali continuino, in ogni caso, ad essere tenute a dare esecuzione alla sentenza del giudice dello Stato membro in questione, e ciò indipendentemente dalla rinuncia, da parte della ricorrente, al proprio ricorso per l’esecuzione di detta sentenza. In tali circostanze, la ricorrente che ha proposto il ricorso di annullamento della decisione sull’aiuto di Stato mantiene un interesse alla soluzione della controversia ed il suo ricorso è ricevibile.

(v. punti 64‑66, 69, 72, 74)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 117)

3.      Non occorre che il Tribunale esamini, per verificare il rispetto dell’obbligo di motivazione, la legittimità nel merito dei motivi dedotti dalla Commissione per giustificare la sua decisione. Ne consegue che, nell’ambito di un motivo vertente su un difetto o su un’insufficienza di motivazione, le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza della decisione impugnata sono ininfluenti e irrilevanti.

(v. punti 130, 147)

4.      Un obbligo tariffario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, è caratterizzato non soltanto dalla fissazione o dall’omologazione da parte delle pubbliche autorità delle tariffe di trasporto, ma anche dalla duplice condizione, cumulativa, che si tratti di misure tariffarie «particolari», che interessano determinate categorie di passeggeri o di prodotti, oppure che si tratti di relazioni determinate, e contrarie, quanto al resto, all’interesse commerciale dell’impresa. Tale interpretazione è suffragata dall’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, che precisa che non costituiscono obblighi tariffari le misure generali di politica dei prezzi, nonché le misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l’organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo. Ne consegue che un obbligo giuridico di carattere generale, che sottopone le tariffe di trasporto all’omologazione da parte della pubblica autorità, non può essere considerato, di per sé solo, costitutivo di un obbligo tariffario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 1191/69.

(v. punto 159)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 173)

6.      In materia di aiuti di Stato e, più in particolare, di valutazione della compensazione che rappresenta la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, lo svantaggio economico ed il rischio di eccesso di compensazione sono due elementi distinti. Così, ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 del regolamento n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, la dimostrazione di uno svantaggio economico è necessaria ai fini della determinazione dell’importo della compensazione spettante ad un’impresa di trasporto a fronte dell’imposizione unilaterale di obblighi di servizio pubblico. Il rischio di eccesso di compensazione, invece, può risultare da una moltitudine di fattori che possono comportare una compensazione superiore a quella che sarebbe dovuta a tale impresa in base al regolamento.

(v. punto 178)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 197)