Language of document : ECLI:EU:T:2017:102

Cause riunite T‑14/14 e T‑87/14

Islamic Republic of Iran Shipping Lines e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Eccezione di illegittimità – Base giuridica – Sviamento di potere – Diritti della difesa – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Ne bis in idem – Autorità di cosa giudicata – Proporzionalità – Errore manifesto di valutazione – Diritti fondamentali»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 febbraio 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 129)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2013/497 – Esclusione

[Art. 29 TUE; artt. 256, § 1, TFUE, 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b), e 2013/497/PESC, art. 1, § 2]

3.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamenti del Consiglio adottati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e che prevedono misure restrittive nei confronti dell’Iran – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Assenza di incidenza diretta e individuale – Irricevibilità

[Artt. 256, § 1, TFUE e 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, e), e n. 971/2013, art. 1, c)]

5.      Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato

(Artt. 263 TFUE e 277 TFUE)

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Divieto di acquisto di armi e di materiale connesso presso l’Iran – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013)

7.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali delle entità detenute o controllate da un’entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 423/2007, art. 7, § 2, a), b) e d)]

8.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Atti che istituiscono misure restrittive e che prevedono l’applicazione delle medesime alle entità detenute o controllate da un’entità soggetta al congelamento dei capitali – Annullamento, per inosservanza dei criteri generali di inserimento, delle misure restrittive a carico di quest’ultima entità – Facoltà per il giudice dell’Unione di sospendere gli effetti dell’annullamento al fine di consentire la rettifica dei vizi accertati

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013)

9.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

10.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza

(Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2013/497/PESC; regolamento del Consiglio n. 971/2013)

11.    Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2013/497/PESC e 2010/413/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013)

12.    Procedimento giurisdizionale – Prova – Prova documentale – Valore probatorio – Valutazione da parte del giudice dell’Unione – Criteri

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85)

13.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione dei nuovi elementi a carico – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/497/PESC; regolamento del Consiglio n. 971/2013)

14.    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata

(Art. 266 TFUE)

15.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

16.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità

17.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale – Insussistenza di violazione del principio del ne bis in idem

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)

18.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21)

19.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Lesione del diritto di proprietà e del diritto alla reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 34)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37‑39)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45, 46)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 48‑50)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)

6.      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, al legislatore dell’Unione deve essere riconosciuto un ampio potere discrezionale nei settori che implicano, da parte del medesimo, scelte di natura politica, economica e sociale, in cui deve effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento.

Nell’ambito della lotta alla proliferazione delle armi nucleari, la risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è diretta a garantire che il programma nucleare iraniano serva esclusivamente per fini pacifici e ad ostacolare la messa a punto, da parte dell’Iran, di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici.

L’obiettivo delle misure restrittive nei confronti dell’Iran non è unicamente quello di impedire il finanziamento della proliferazione nucleare in Iran, ma più in generale di esercitare pressioni sull’Iran affinché quest’ultimo ponga termine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari.

Il criterio introdotto con la decisione 2013/497, che modifica la decisione 2010/413 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e con il regolamento n. 971/2013, che modifica il regolamento n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, mediante la previsione del congelamento dei capitali delle persone che, nel violare la risoluzione 1747 (2007), abbiano partecipato alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all’Iran di armi o di materiale connesso, si colloca in un contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive nei confronti dell’Iran.

Pertanto, il criterio relativo all’inosservanza della risoluzione 1747 (2007) dev’essere considerato adeguato all’obiettivo della lotta alla proliferazione nucleare previsto dalla decisione 2010/413 e dal regolamento n. 267/2012 e, quindi, conforme al principio di proporzionalità.

(v. punti 62, 67, 69‑71)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 75‑77)

8.      Nell’ambito dell’annullamento da parte del giudice dell’Unione di misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità al fine di impedire la proliferazione nucleare in Iran, il Tribunale può fissare un termine durante il quale gli effetti dell’annullamento di un atto sono sospesi al fine di consentire al Consiglio di porre rimedio alle violazioni accertate, adottando, eventualmente, nuovi criteri generali per l’inserimento nell’elenco delle persone o entità soggette a misure restrittive e nuove misure restrittive, volte al congelamento, per il futuro, dei capitali dell’entità interessata. Tuttavia, né tali nuovi criteri generali di inserimento né tali nuove misure restrittive consentono di convalidare misure dichiarate illegittime da una sentenza del Tribunale.

(v. punto 84)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 92)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 97, 98)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 110, 111)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 122)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 168‑172)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 183‑185)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punto 191)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punto 192)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punti 197, 198)

18.    V. il testo della decisione.

(v. punto 200)

19.    V. il testo della decisione.

(v. punti 204‑207)