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Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 - Intesa Sanpaolo / UAMI- equinet Bank (EQUITER)

(Causa T-47/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: equinet Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 Ottobre 2011 nel procedimento R 2101/2010-1;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "EQUITER", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 - Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 66707749.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario registrato n. 1600816 "EQUINET", per servizi appartenenti alle classi 35, 36 e 38; marchio denominativo tedesco registrato n. 39962727 "EQUINET", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36 e 38.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3 in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, perché la commissione di ricorso ha errato nel valutare il materiale prodotto a sostegno dell'uso del marchio in quanto: i) mancano sufficienti indicazioni circa l'attività, il tempo, il luogo e l'estensione dell'uso del marchio, ii) mancano sufficienti indicazioni sulla natura dell'uso del marchio, e iii) la prova fornita dall'opponente non è sufficiente a dimostrare che il marchio anteriore sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio pertinente nei cinque anni precedenti la pubblicazione del marchio contestato.

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