SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
16 luglio 1998 (1)
«Decisione della Commissione che dichiara ingiustificato il rimborso di dazi
all'importazione Ricorso di annullamento Articolo 239 del codice doganale
Obbligo di motivazione»
Nella causa T-195/97,
Kia Motors Nederland BV, società di diritto olandese, con sede in Vianen (Paesi
Bassi),
e
Broekman Motorships BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam
(Paesi Bassi),
con l'avv. Annetje-Theckla Ottow, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Claude Medernach, 8-10, rue Mathias
Hardt,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik Van Lier,
consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Marc van der Woude,
del foro di Bruxelles, e Rita Wezenbeek-Geuke, del foro di Rotterdam, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro
del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione adottata dalla
Commissione l'8 aprile 1997 nei confronti del Regno dei Paesi Bassi e relativa a
una domanda di rimborso di dazi all'importazione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione),
composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët e A. Potocki,
giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12
maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
- 1.
- L'art. 20, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che
istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il
«codice doganale»), dispone che «(i) dazi doganali dovuti per legge quando sorge
un'obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità
europee». Il n. 3 del medesimo articolo precisa che «[l]a tariffa doganale delle
Comunità europee comprende: (...) d) le misure tariffarie preferenziali contenute
negli accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che
prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale; e) le misure
tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni
paesi, gruppi di paesi o territori (...)».
- 2.
- L'art. 66 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa
talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il
«regolamento di applicazione»), dispone che «(a)i fini dell'applicazione delle
disposizioni relative alle preferenze tariffarie e generalizzate accordate dalla
Comunità a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo sono considerati
prodotti originari di un paese che beneficia di tali preferenze (...), a condizione che
siano stati trasportati direttamente nella Comunità ai sensi dell'articolo 75: a) i
prodotti interamente ottenuti in tale paese (...)».
- 3.
- L'art. 75 del regolamento di applicazione precisa che «(s)ono considerati trasportati
direttamente dal paese beneficiario d'esportazione nella Comunità: a) i prodotti il
cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro
paese, tranne, quando si applichi l'articolo 70, un altro paese dello stesso gruppo
regionale; b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato con attraversamento del
territorio di paesi diversi dal paese beneficiario d'esportazione o, quando si applichi
l'articolo 70, da altri paesi dello stesso gruppo regionale, all'occorrenza con
trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che
l'attraversamento di tali paesi sia giustificato da motivi geografici o attinenti
esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che tali prodotti (...)
siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di
deposito, (...) non vi siano stati immessi in commercio o in consumo, e (...) non vi
abbiano subito, all'occorrenza, operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico
o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione».
- 4.
- Ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del regolamento di applicazione, «(i) prodotti
originari che, dopo essere stati esportati dal paese beneficiario in un altro paese,
vi sono reintrodotti, sono considerati come non originari, salvo quando sia fornita
all'autorità competente la prova soddisfacente che (...) i prodotti di ritorno sono gli
stessi che erano stati esportati (e) non sono stati oggetto da operazioni diverse da
quelle necessarie per garantirne la conservazione durante la permanenza in tale
paese».
- 5.
- In forza dell'art. 77, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 19 dicembre
1994, n. 3254, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune
disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che
istituisce il codice doganale comunitario (GU L 346, pag. 1; in prosieguo: il
regolamento n. 3254/94), «(i) prodotti originari ai sensi della presente sezione
sono ammessi nell'ambito dell'importazione della Comunità al beneficio delle
preferenze tariffarie (...) a condizione che siano stati trasportati direttamente nella
Comunità, ai sensi dell'articolo 78 (...)».
- 6.
- L'art. 78, n. 1, del medesimo regolamento, precisa che «(s)ono considerate come
trasportate direttamente da un paese beneficiario nella Comunità (...) b) le merci
che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi
diversi dal paese beneficiario d'esportazione o dalla Comunità, eventualmente con
trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, purché siano rimaste sotto il
controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi
abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico, ricarico o altri interventi
destinati a garantirne la conservazione in stato inalterato».
- 7.
- Gli artt. 235-242 del codice doganale fissano le condizioni alle quali può procedersi
ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all'importazione.
- 8.
- L'art. 236, n. 1, del codice doganale prevede che «(s)i procede al rimborso dei dazi
all'importazione (...) quando si constati che al momento del pagamento il loro
importo non era legalmente dovuto (...)». Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo,
«(i)l rimborso (...) viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale
interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi».
L'art. 235, lett. a), del codice doganale precisa che si intende per rimborso la
restituzione totale o parziale dei dazi all'importazione (...) pagati».
- 9.
- L'art. 239, n. 1, del codice doganale dispone che «(s)i può procedere al rimborso
(...) in situazioni diverse da quelle agli artt. 236, 237 e 238 (...) da determinarsi
secondo la procedura del comitato (...) dovute a circostanze che non implicano
frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica
la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite
secondo la procedura del comitato. Il rimborso o lo sgravio possono essere
subordinati a condizioni particolari». Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, il
rimborso deve, in questi casi, essere richiesto entro dodici mesi dalla data della
comunicazione dei predetti dazi al debitore.
- 10.
- L'art. 899 del regolamento di applicazione consente all'autorità doganale nazionale
a cui sia stata presentata una domanda di rimborso di accordare il medesimo
quando accerti che siano soddisfati i presupposti per il rimborso previsti dalla
normativa. L'art. 905 del regolamento di applicazione aggiunge che «(q)uando
l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di
rimborso o di sgravio in virtù dell'art. 239, n. 2 del codice, non sia in grado di
decidere, sulla base dell'art. 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali
da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano
alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo
Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione
affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli artt. 906 a 909».
- 11.
- Ai sensi dell'art. 906 del regolamento di applicazione, la Commissione deve, appena
possibile, iscrivere l'esame della pratica all'ordine del giorno di una riunione del
comitato del codice doganale. L'art. 907 del medesimo regolamento dispone che
«(p)revia consultazione di un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti
gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto,
la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare
esaminata giustifica la concessione del rimborso (...) oppure non la giustifica. La
decisione dev'essere presa entro sei mesi dalla data di ricezione, da parte della
Commissione, della pratica di cui all'art. 905, paragrafo 2. Quando la Commissione
debba chiedere allo Stato membro elementi di informazione complementari per
poter deliberare, il termine di sei mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la
data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi di informazione
complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione».
- 12.
- Ai sensi dell'art. 908, n. 2, del regolamento di applicazione, «(i)n base alla
decisione della Commissione, comunicata (...), l'autorità di decisione delibera sulla
domanda presentatale».
- 13.
- L'art. 243 del codice doganale stabilisce che chiunque sia interessato direttamente
e individualmente da una decisione adottata da un'autorità doganale ai sensi della
normativa doganale ha il diritto di proporre un ricorso contro questa decisione
nello Stato membro in cui essa è stata presa.
Fatti all'origine della controversia
- 14.
- La ricorrente Kia Motors Nederland distribuisce nei Paesi Bassi veicoli Kia di
origine coreana. La ricorrente Broekman Motorships è un agente in dogana che
effettua le dichiarazioni per conto dei suoi clienti, i quali si impegnano
contrattualmente a versarle i dazi doganali che essa paga in loro vece.
- 15.
- E' pacifico tra le parti che, all'epoca dei fatti controversi, erano in vigore
preferenze tariffarie ai sensi dell'art. 20 del codice doganale per l'importazione di
veicoli dalla Corea del Sud nella Comunità.
- 16.
- Nella primavera 1994 un importatore con sede in Turchia, la IHLAS Industry and
Foreign Trade (in prosieguo: la «IHLAS»), ordinava alla Kia Motors Corporation
(in prosieguo: la «Kia Motors»), costruttore automobilistico con sede nella Corea
del Sud, una partita di 300 veicoli aziendali. Tuttavia, prima dell'arrivo dei veicoli,
la IHLAS si rendeva conto che questi erano invendibili in Turchia a causa della
congiuntura economica sfavorevole. All'arrivo dei veicoli, la IHLAS li poneva sotto
controllo doganale e contattava la Kia Motors al fine di trovare una soluzione. I
veicoli rimanevano sotto controllo doganale, senza essere quindi sdoganati in
Turchia.
- 17.
- La Kia Motors Nederland, venuta a conoscenza di questa situazione, si mostrava
interessata a distribuire i veicoli di cui trattasi nei Paesi Bassi e li riacquistava. Per
razionalizzare le operazioni, i veicoli non venivano materialmente ripresi dalla Kia
Motors prima di essere consegnati alla Kia Motors Nederland, bensì venivano
direttamente spediti dalla Turchia nei Paesi Bassi il 1° luglio 1994. La Broekmann
Mototships si incaricava della dichiarazione d'importazione per conto della Kia
Motors Nederland. Nella dichiarazione, recante data 18 luglio 1994, essa
rivendicava la tariffa preferenziale applicabile ai veicoli originari della Corea del
Sud, producendo all'uopo un certificato d'origine rilasciato dalle autorità
sudcoreane.
- 18.
- Il 5 ottobre 1994 le autorità doganali olandesi ingiungevano alla Broekmann
Motorships il pagamento di dazi d'importazione non preferenziali, per un importo
pari a 474 584,30 HFL (fiorini olandesi). Esse rifiutavano di accordare la tariffa
preferenziale sul motivo che i veicoli non avevano subito un «trasporto diretto» ai
sensi dell'art. 75, n. 1, del regolamento di applicazione. La Kia Motors Nederland
versava la somma ingiunta alla Broekmann Motorships, la quale a sua volta la
versava alle autorità doganali.
- 19.
- Il 10 luglio 1995 la Kia Motors Nederland inviava all'ispettore delle dogane del
distretto di Rotterdam una domanda di rimborso ai sensi dell'art. 239 del codice
doganale e degli artt. 899 e seguenti del regolamento di applicazione. Nella sua
domanda essa precisava che in Turchia i veicoli non erano stati né sdoganati né
sottoposti ad una qualsiasi trasformazione. Essa sottolineava del pari come l'origine
sudcoreana dei veicoli fosse incontestabile e i veicoli fossero stati trasportati
direttamente dalla Turchia nei Paesi Bassi allo scopo manifesto di evitare costi di
trasporto superflui. Essa osservava che, date le circostanze e alla luce dell'obiettivo
delle misure preferenziali, il requisito del «trasporto diretto» veniva sicuramente
soddisfatto, anche se, dal punto di vista formale, i veicoli non erano stati
direttamente trasportati dalla Corea del Sud nei Paesi Bassi ed esisteva quindi una
situazione particolare, atta a giustificare il rimborso dei dazi riscossi.
- 20.
- Con lettera 30 novembre 1995, l'ispettore delle dogane del distretto di Rotterdam
richiedeva informazioni complementari allo scopo di presentare alla Commissione
una domanda ai sensi dell'art. 239 del codice doganale e dell'art. 905 del
regolamento di applicazione. In particolare, esso richiedeva la produzione di un
documento rilasciato dalle autorità turche, attestante che i veicoli non avevano
subito alcun mutamento mentre si trovavano in Turchia. Esso formulava del pari
talune riserve in ordine al certificato di origine allegato alla domanda di rimborso,
rilevando come il valore della partita di veicoli indicato su questo certificato fosse
diverso da quello indicato nelle fatture della IHLAS. L'ispettore accordava un
termine di tre mesi per rispondere alla sua lettera.
- 21.
- Con lettera 28 marzo 1996, l'ispettore riceveva documenti integrativi tra i quali, in
particolare, attestati delle autorità doganali che comprovavano che i veicoli non
erano stati sdoganati in Turchia e un attestato della Kia Motors in cui si dichiarava
che il certificato di origine si riferiva ai 300 veicoli trasportati a Rotterdam via
Turchia. L'autenticità e l'esattezza del certificato di origine venivano altresì
confermati dal Seoul Metropolitan Government. La IHLAS dichiarava da parte sua
per iscritto che i veicoli non avevano subito alcuna modificazione in Turchia.
- 22.
- Con lettera 1° ottobre 1996, il direttore delle dogane di Rotterdam trasmetteva alla
Commissione, ai sensi dell'art. 239 del codice doganale e dell'art. 905 del
regolamento di applicazione, la domanda di rimborso delle ricorrenti.
- 23.
- Con decisione 8 aprile 1997, adottata nei confronti del Regno dei Paesi Bassi (in
prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione dichiarava che il richiesto
rimborso dei dazi d'importazione non era giustificato. La decisione controversa
veniva adottata previa consultazione di un «gruppo di esperti composto da
rappresentanti di tutti gli Stati membri». Nella decisione, la Commissione premette
che il Regno dei Paesi Bassi le ha richiesto di statuire sulla domanda di rimborso
di cui trattasi e che essa ha ricevuto tale domanda il 14 ottobre 1996. Essa dichiara
quindi che la tariffa preferenziale non poteva essere applicata all'importazione
controversa in quanto «i prodotti in questione sono stati trasportati via Turchia»
e che «poiché l'attraversamento di questo paese non è giustificato né da motivi
geografici né da motivi attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto ai sensi
dell'art. 75, n. 1, del regolamento (di applicazione), il regime preferenziale non
poteva essere accordato». Essa aggiunge infine che la sua conclusione non poteva
essere rimessa in discussione dall'entrata in vigore, poco dopo l'importazione dei
veicoli di cui trattasi nei Paesi Bassi, del regolamento n. 3254/94, non avendo
quest'ultimo effetto retroattivo.
- 24.
- Con lettera 9 aprile 1997, la Commissione trasmetteva la decisione controversa alla
Rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso l'Unione europea.
In base alla decisione della Commissione, l'ispettore delle dogane del distretto di
Rotterdam adottava, il 28 aprile 1997, una decisione di rigetto della domanda della
Kia Motors Nederland. A tale decisione era allegata copia della decisione della
Commissione.
Procedimento e conclusione delle parti
- 25.
- Conseguentemente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del
Tribunale il 27 giugno 1997, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
- 26.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale
senza procedere ad istruttoria. Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle
loro risposte ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 12 maggio 1998.
- 27.
- Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
annullare la decisione controversa;
condannare la convenuta alle spese.
- 28.
- La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
- 29.
- Le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno del loro ricorso, riguardanti, il
primo, una violazione dell'art. 190 del Trattato; il secondo, una violazione
dell'art. 75 del regolamento di applicazione; il terzo, una violazione dell'art. 76 del
regolamento di applicazione; e il quarto, una violazione dell'art. 239 del codice
doganale.
Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 190 del Trattato
Argomenti delle parti
- 30.
- Le ricorrenti sostengono che la decisione controversa è fondata sulla mera
affermazione che i presupposti dell'art. 75 del regolamento di applicazione non
erano soddisfatti. La Commissione avrebbe quindi omesso di accertare,
segnatamente alla luce dei documenti probatori allegati alla domanda di rimborso,
se sussistessero circostanze particolari atte a giustificare un rimborso. Al riguardo,
le ricorrenti ricordano che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta
alla Commissione indicare in ciascun caso specifico se tali circostanze ricorrano e
motivare la sua decisione al riguardo (sentenza della Corte 13 novembre 1984,
cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos/Commissione (Racc. pag. 3763).
- 31.
- La convenuta ribatte che la decisione controversa è conforme ai requisiti di
motivazione, come definiti dalla giurisprudenza. La Commissione avrebbe
segnatamente indicato tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato la
propria valutazione. In particolare, nella decisione verrebbe indicato che le merci
in questione non avevano subito un «trasporto diretto» ai sensi dell'art. 75 del
regolamento di applicazione, essendo state trasportate via Turchia senza che ciò
fosse giustificato da motivi geografici o da motivi attinenti alle necessità derivanti
da questo trasporto. La convenuta ritiene che, conseguentemente, le ricorrenti
siano state in grado di prendere conoscenza dei motivi alla base della decisione e
di tutelare i loro diritti.
- 32.
- La convenuta sottolinea quindi che la decisione risponde in modo rigoroso alla
domanda di rimborso, quale era stata formulata dal direttore delle dogane di
Rotterdam. Essa fa rilevare, in particolare, che l'argomentazione presentata in
questa domanda si riferiva all'applicazione, da parte delle autorità doganali
olandesi, dell'art. 75 del regolamento di applicazione.
Giudizio del Tribunale
- 33.
- Il Tribunale rileva, preliminarmente, che l'art. 239 del codice doganale costituisce
una «clausola generale di equità», ai sensi della giurisprudenza relativa alla
disposizione equivalente precedentemente in vigore, l'art. 13, n. 1, del regolamento
(CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei
dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1, in prosieguo: il
«regolamento n. 1430/79»), come modificato dall'art. 1, n. 6, del regolamento
(CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o
all'esportazione (GU L 286, pag. 1), il quale disponeva che «(s)i può procedere al
rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni particolari, diverse da
quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino
alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato» (v., per questa
giurisprudenza, sentenza della Corte 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative
agricole d'approvisionnement des Avirons (Racc. pag. 525, punto 22), e da ultimo
sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-42/96, Eyckeler e
Malt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 132). L'analogia
tra l'art. 239 del codice doganale e l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 risulta
soprattutto dal fatto che questa disposizione riguarda le «situazioni diverse da
quelle di cui agli artt. 236, 237 e 238 (del codice doganale)», che devono, a norma
dell'art. 905 del regolamento di applicazione, intendersi come «situazion(i)
particolar(i)». Del resto, le parti nella presente causa sostengono che l'art. 239 del
codice doganale deve ricevere la medesima interpretazione dell'art. 13 n. 1430/79.
- 34.
- Va poi ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta
dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter
logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli
interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al
giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Emerge inoltre da tale
giurisprudenza che la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli
elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la
motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va
effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del
complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., ad esempio,
sentenza della Corte 29 febbraio, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams
Gewest/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 62 e 63).
- 35.
- Il Tribunale constata che, tra tutte le norme giuridiche che disciplinano il rimborso
di dazi all'importazione (v. supra, punti 1-13), solo l'art. 905 attribuisce un potere
decisionale alla Commissione. Quest'ultimo articolo la autorizza a prendere
posizione sulle domande di rimborso presentate ai sensi dell'art. 239 del codice
doganale e trasmessele dalle autorità doganali nazionali. Come la Corte ha già
dichiarato, nel contesto dei procedimenti espletati in forza dell'art. 13 del
regolamento n. 1430/79, spetta alla Commissione indicare, rispetto ad ogni
domanda di rimborso che le viene presentata, se ricorrano circostanze particolari
ai sensi della suddetta disposizione e motivare la sua decisione su questo punto
(sentenza Van Gend & Loos/Commissione, citata, punto 18).
- 36.
- Nel caso di specie, è d'uopo constatare che la Commissione ha ritenuto non
sussistenti circostanze particolari nella situazione concreta, senza esporre i motivi
che l'hanno fatta pervenire a questa conclusione. Invero, nella sua decisione, la
Commissione ha accertato che l'importazione di cui trattasi non soddisfaceva il
requisito relativo al trasporto diretto quale definito dall'art. 75 del regolamento di
applicazione e che, di conseguenza, la domanda di rimborso non poteva essere
accolta. Orbene, come la stessa convenuta ha fatto rilevare nelle proprie memorie,
le domande inoltrate alla Commissione a norma del combinato disposto degli
artt. 239 del codice doganale e 905 del regolamento di applicazione non attengono
alla questione se le disposizioni di diritto sostanziale doganale, come l'art. 75 del
regolamento di applicazione, siano state correttamente applicate dalle autorità
doganali nazionali. Invero, siffatta questione rientra nella competenza esclusiva
delle autorità doganali nazionali, in forza dell'art. 236 del codice doganale, le cui
decisioni possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali a norma
dell'art. 243 del codice doganale, ferma restando per questi ultimi la possibilità di
rivolgersi alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del Trattato.
- 37.
- La convenuta, interrogata nel corso della trattazione orale in ordine al punto se,
malgrado l'inosservanza da parte delle ricorrenti dei requisiti tecnici stabiliti
dall'art. 75 del regolamento d'applicazione, esistessero circostanze particolari che
avrebbero potuto giustificare un rimborso alla luce del criterio dell'equità, e più in
particolare, sulla risposta ch'essa aveva formulato su tale punto nella decisione
controversa, ha fatto richiamo al «considerando» della detta decisione secondo il
quale «l'entrata in vigore, qualche mese dopo l'importazione in questione del 18
luglio 1994, delle disposizioni più flessibili e del regolamento (CEE) n. 3254/94, che
modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, non è atta a porre in essere una
situazione come quella prevista all'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2013/92, in
quanto queste disposizioni altro non sono se non l'espressione di una nuova politica
commerciale nei confronti dei paesi che beneficiano del sistema delle preferenze
generalizzate. Dato che questa nuova politica commerciale non ha alcun effetto
retroattivo, essa non pregiudica la politica precedentemente seguita dalle autorità
comunitarie fino al momento della sua entrata in vigore». Il Tribunale ritiene che,
con tale motivazione, la Commissione ha solamente inteso sottolineare che le
prescrizioni tecniche di cui all'art. 75 del regolamento di applicazione andavano
applicate all'importazione di cui trattasi malgrado l'entrata in vigore successiva di
criteri più flessibili (v., per tali criteri, il precedente punto 6). Questa parte della
motivazione della decisione controversa attiene quindi, come tutte le altre sue parti,
alla questione se l'importazione dei veicoli di cui trattasi nei Paesi Bassi
soddisfacesse o no il requisito del «trasporto diretto». Occorre ricordare che tale
questione esula dalla sfera dell'art. 239 del codice doganale.
- 38.
- Ne consegue che la Commissione ha in realtà cercato, nella motivazione della
decisione controversa, di spiegare le ragioni per le quali riteneva che i dazi
all'importazione imposti dalle autorità nazionali olandesi alle ricorrenti fossero
legalmente dovuti, mentre il dispositivo della stessa decisione, che rigetta la
domanda presentata ai sensi dell'art. 239 del codice doganale, risponde alla
questione se la circostanza che i veicoli erano stati posti sotto controllo doganale
in Turchia ed erano quindi sempre di origine coreana al momento della loro
importazione nei Paesi Bassi consentisse, in forza della clausola generale di equità,
di esentare le ricorrenti dal pagamento dei dazi che, in base alle norme giuridiche
tecniche, erano legalmente dovuti (v., al riguardo, sentenza della Corte 12 marzo
1987, cause riunite 244 e 245/85, Cerealmangimi e Italgrani/Commissione (Racc.
pag. 1303, punto 11). Si deve pertanto concludere che, tenuto conto del complessodelle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, la Commissione
non ha motivato la propria decisione.
- 39.
- Questa conclusione non risulta infirmata dall'argomento della convenuta, secondo
cui la decisione controversa era sufficientemente motivata in quanto
l'argomentazione svolta nella domanda di rimborso faceva anch'essa riferimento
all'art. 75 del regolamento di applicazione. Sul punto, occorre ricordare che la
motivazione di una decisione deve sempre essere idonea a consentire al giudice
comunitario di esercitare il proprio sindacato di legittimità. Questo requisito non
è soddisfatto nel caso di specie. Invero, la Commissione ha fondato la propria
decisione di rigetto della domanda di rimborso su un ragionamento che il Tribunale
non è in condizioni di verificare. La convenuta stessa ha fatto rilevare, nel corso
della fase scritta, che non spetta al Tribunale pronunciarsi sulle questioni poste dal
requisito del «trasporto diretto», dato che le decisioni relative all'interpretazione
e all'applicazione dell'art. 75 del regolamento di applicazione sono assoggettate ai
rimedi giurisdizionali nazionali.
- 40.
- Emerge da quanto sopra che il motivo relativo a una violazione dell'art. 190 del
Trattato è fondato. Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi, la
decisione controversa dev'essere annullata.
Sulle spese
- 41.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è
rimasta soccombente e le ricorrenti hanno concluso in tal senso, la Commissione
va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 8 aprile 1997, adottata nei confronti del
Regno dei Paesi Bassi e relativa a una domanda di rimborso di dazi
all'importazione, è annullata.
2) La Commissione è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili