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Ricorso proposto il 9 settembre 2010 - Villeroy e Boch/Commissione

(Causa T-382/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Villeroy e Boch (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. Philippe e K. Blau-Hansen, e A. Villette, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre di conseguenza l'ammenda imposta alla ricorrente nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede, in via principale, il parziale annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 del TFUE e dell'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: il "SEE") (caso COMP/39092 - Impianti sanitari), riguardante un'intesa sui mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco degli impianti sanitari per bagno, vertente sulla coordinazione dei prezzi di vendita e sullo scambio di importanti informazioni commerciali.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi relativi:

-    alla violazione dell'art. 101 del TFUE e dell'art. 53 del SEE a seguito della qualifica dell'infrazione come infrazione unica, complessa e continuata, poiché la convenuta ha violato il proprio obbligo di valutare giuridicamente le condotte individuali dei destinatari della decisione impugnata;

alla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296, secondo comma, del TFUE, dato che la convenuta non ha fornito nella decisione impugnata una definizione sufficientemente precisa dei mercati pertinenti;

all'assenza di una prova adeguata della partecipazione della ricorrente alle infrazioni in Francia;

alla violazione del principio nulla poena sine lege di cui all'art. 49, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: "la Carta"), nonché del principio di proporzionalità della sanzione al reato, sancito all'art. 49, terzo comma, della Carta, letto in combinato disposto con l'art. 48, primo comma, della Carta e con l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 1, in quanto la convenuta ha imposto un'ammenda alla ricorrente in solido con la sua società madre;

al calcolo erroneo dell'ammenda, dato che la convenuta ha incluso il fatturato della ricorrente, che non ha alcun rapporto con gli addebiti formulati in sede di calcolo dell'ammenda;

alla violazione dell'art. 41 della Carta, poiché la durata eccessivamente lunga del procedimento non è stata presa in considerazione in sede di calcolo dell'ammenda;

alla violazione del principio di proporzionalità delle pene e degli errori di valutazione in sede di calcolo dell'ammenda, in quanto l'importo di base è stato fissato al 15% e l'importo assoluto dell'ammenda supera il limite del 10% rispetto al fatturato della ricorrente.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 del TFUE] e [102 del TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).