Language of document : ECLI:EU:C:2011:732

Cause riunite C‑106/09 P e C‑107/09 P

Commissione europea

contro

Government of Gibraltar

e

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

e

Regno di Spagna

contro

Government of Gibraltar

e

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Selettività materiale — Regime fiscale — Gibilterra — Società “offshore”»

Massime della sentenza

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Riconoscimento, da parte delle pubbliche autorità, di un trattamento fiscale vantaggioso a determinate imprese — Inclusione — Sgravio fiscale che costituisce una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici — Esclusione

(Art. 87, n. 1, CE)

2.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Imposizione subordinata alla produzione di utili da parte del soggetto passivo e limitata in base a determinati criteri — Insussistenza

(Art. 87, n. 1, CE)

3.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Valutazione basata sulla considerazione della tecnica normativa utilizzata — Esclusione

(Art. 87, n. 1, CE)

4.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Regime fiscale che consente a un gruppo di società di sottrarsi per loro natura ai criteri d’imposizione — Inclusione

(Art. 87, n. 1, CE)

5.        Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Esame di un regime di aiuti considerato globalmente — Ammissibilità

(Artt. 87 CE e 88 CE)

6.        Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Valutazione in base alla comunicazione sugli aiuti di Stato in materia fiscale — Portata

(Artt. 87 CE e 88 CE; comunicazione della Commissione 98/C 384/03)

7.        Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Valutazione sotto il profilo dell’art. 87 CE — Considerazione di una prassi anteriore — Esclusione

(Art. 87, n. 1, CE)

8.        Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Differenziazione tra imprese in materia di oneri — Esclusione — Presupposto

(Art. 87, n. 1, CE)

9.        Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Dovere di collaborazione dello Stato membro che chiede una deroga

(Art. 87, n. 2, CE)

10.      Diritto dell’Unione — Principi — Diritti della difesa — Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione — Esame dei progetti di aiuti — Portata

(Art. 88, n. 2, CE)

1.        La nozione di aiuto è più generale di quella di sovvenzione, dato che non designa soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi statali i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

Di conseguenza, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

Al contrario, vantaggi risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

(v. punti 71-73)

2.        L’art. 87, n. 1, CE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime.

Un provvedimento in base al quale un’imposizione in forma di imposta sul monte salari e sull’occupazione di immobili commerciali è applicata solo se il soggetto passivo produce utili e la tassazione è limitata con riferimento a questi criteri d’imposizione non conferisce vantaggi selettivi, dato che il requisito di produrre utili e il limite all’imposizione degli stessi sono, di per sé, misure generali, applicabili senza distinzione a tutti gli operatori economici, sicché non possono conferire vantaggi selettivi.

(v. punti 75, 77, 80)

3.        L’art. 87, n. 1, CE non distingue gli interventi statali secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti e, quindi, indipendentemente dalle tecniche impiegate.

Pertanto, nell’ambito della valutazione della selettività di una proposta di riforma tributaria, un approccio fondato sulla mera considerazione della tecnica normativa utilizzata non consente di esaminare gli effetti della misura fiscale in questione ed esclude a priori qualsiasi possibilità di qualificare come «vantaggio selettivo» l’assenza di qualsivoglia imposizione per determinati soggetti passivi.

Tali considerazioni valgono soprattutto per un sistema fiscale che, anziché prevedere regole generali per la totalità delle imprese, alle quali derogare a favore di talune di esse, conduce a un risultato identico adeguando e combinando le norme tributarie in maniera che la loro stessa applicazione porti a una pressione fiscale differenziata per le diverse imprese.

(v. punti 87-88, 93)

4.        Una pressione fiscale differente risultante dall’applicazione di un regime fiscale «generale» non può essere sufficiente, in sé, a dimostrare la selettività di un’imposizione ai fini dell’art. 87, n. 1, CE. Infatti, per poter essere ritenuti costituire vantaggi selettivi, i criteri d’imposizione prescelti da un regime fiscale devono essere anche idonei a caratterizzare le imprese beneficiarie in virtù delle proprietà loro peculiari quale categoria privilegiata, così da potersi concludere che tale regime favorisce «talune» imprese o «talune» produzioni ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

Orbene, così è qualora la circostanza che talune società dette «offshore» non siano tassate non sia una conseguenza casuale del regime in causa, bensì il risultato ineluttabile del fatto che i criteri d’imposizione sono concepiti precisamente in modo che le società «offshore», le quali per loro natura non hanno dipendenti né occupano immobili commerciali, non dispongano delle basi imponibili prese in considerazione dai criteri previsti dalla proposta di riforma tributaria. Pertanto, la circostanza che le suddette società, che con riferimento ai criteri d’imposizione previsti nella proposta di riforma tributaria costituiscono un gruppo di società, sfuggano all’imposizione, proprio grazie alle caratteristiche peculiari al gruppo, consente di considerare che tali società beneficiano di vantaggi selettivi.

(v. punti 103-107)

5.        La Commissione può, nel caso di un regime di aiuti, limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione al fine di verificare se detto regime contenga elementi di aiuto.

(v. punto 122)

6.        La comunicazione sugli aiuti di Stato in materia fiscale, in quanto misura di ordine interno adottata dall’amministrazione, non può essere qualificata regola di diritto. Essa enuncia nondimeno una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui la Commissione non può discostarsi, in un caso particolare, senza offrire ragioni che siano compatibili con il principio di parità di trattamento.

(v. punto 128)

7.        È solo nell’ambito dell’art. 87, n. 1, CE che deve essere valutato il carattere di aiuto di Stato di una determinata misura, e non con riferimento alla pretesa prassi decisionale anteriore della Commissione.

(v. punto 136)

8.        La nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra le imprese e sono, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono.

Spetta allo Stato membro che ha introdotto una siffatta differenziazione tra le imprese in materia di oneri dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi.

(v. punti 145-146)

9.        Uno Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo esso è tenuto, in particolare, a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta.

(v. punto 147)

10.      Il rispetto dei diritti della difesa nell’ambito del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE esige che lo Stato membro interessato sia posto in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addebitatigli e sui documenti di cui la Commissione si è servita per suffragare le proprie asserzioni circa l’esistenza di una trasgressione del diritto dell’Unione, nonché sulle osservazioni presentate dai terzi interessati, conformemente all’art. 88, n. 2, CE. Qualora lo Stato membro non sia stato posto in grado di commentare tali osservazioni, la Commissione non può prenderle in considerazione nella decisione contro detto Stato.

Quanto ai soggetti interessati, diversi dallo Stato membro in questione, essi hanno, nel procedimento di controllo sugli aiuti di Stato, unicamente la facoltà di rivolgere alla Commissione tutte le informazioni atte ad illuminare quest’ultima circa il suo successivo comportamento. Essi non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato membro.

(v. punti 165, 181)