Language of document : ECLI:EU:T:2013:97





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2013 – Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e altri / Commissione

(causa T‑367/10)

«Pesca – Conservazione delle risorse ittiche – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Misure che vietano la pesca delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Grado di esaurimento delle quote per Stato e per tonniera – Capacità effettiva di cattura»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento della Commissione che vieta la pesca del tonno rosso alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia – Inclusione – Atto che non implica misure di esecuzione ai sensi della suddetta disposizione del Trattato (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1224/2009, art. 36, § 2; regolamento della Commissione n. 498/2010) (v. punti 17-22)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso proposto avverso un regolamento della Commissione che vieta la pesca del tonno rosso alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia – Mancato completo utilizzo della quota assegnata alle suddette tonniere al momento della chiusura della pesca del tonno rosso – Riduzione sostanziale della quota inizialmente assegnata a motivo di tale chiusura – Conservazione dell’interesse ad agire – Ricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento della Commissione n. 498/2010) (v. punti 24-29)

3.                     Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Provvedimenti che vietano la pesca del tonno rosso alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia – Discriminazione risultante dalla chiusura anticipata della pesca lo stesso giorno per le tonniere greche, spagnole e francesi e dall’adozione di divieti in date differenti – Trattamento fondato sulla capacità effettiva delle tonniere di catturare tonno rosso e su un metodo di calcolo basato su criteri oggettivi – Identità della data di vigenza del divieto della pesca del tonno rosso nonostante l’adozione dei provvedimenti in date differenti – Principio di non discriminazione – Insussistenza della violazione (Regolamenti della Commissione n. 498/2010 e n. 508/2010) (v. punti 32, 33, 38-45, 47, 49, 51, 53, 54, 57-60)

4.                     Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Provvedimenti che vietano la pesca del tonno rosso alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia – Principio di proporzionalità – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1224/2009; regolamento della Commissione n. 498/2010) (v. punti 63-66)

5.                     Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Sindacato di legittimità – Criteri (Art. 263 TFUE) (v. punto 70)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 498/2010 della Commissione, del 9 giugno 2010, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in Francia o in Grecia (GU L 142, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia, la Chrisderic e il sig. André Sébastien Fortassier sono condannati alle spese.