Language of document : ECLI:EU:T:2013:460





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 – Rubinetteria Cisal / Commissione

(causa T‑368/10)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Nozione di infrazione – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Collaborazione – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Mancanza di capacità contributiva»

1.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 22, 126, 127)

2.                     Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 31‑37, 45, 49, 57, 72)

3.                     Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 78‑80)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Imposizione dell’importo massimo ad un’impresa – Importo inferiore per altri partecipanti all’intesa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 82‑85)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 87, 88)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Obbligo di tener conto della mancanza di conoscenze in capo a un’impresa di dimensioni ridotte – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 12, 13 e 29) (v. punti 104, 106‑108)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza – Riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata, al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03, punto 1, e 2006/C 210/02, punto 29, quarto trattino) (v. punti 110‑112)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata – Insussistenza – Capacità contributiva effettiva dell’impresa in un contesto sociale ed economico particolare – Considerazione – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35) (v. punti 116, 120)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente la ricorrente, e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla medesima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rubinetteria Cisal SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.