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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 1º settembre 2010 avverso l'ordinanza del 22 giugno 2010 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-78/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-366/10 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

-    In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado.

-    Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa per cui è appello in tutti i gradi finora esperiti.

-    In via subordinata: rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 22 giugno 2010. Questa ordinanza ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto il risarcimento del danno che avrebbe subito il ricorrente a causa del diniego opposto dalla Convenuta di rifondergli le spese ripetibili asseritamene sostenute nella causa T-18/04, Marcuccio/Commissione.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere l'erronea ed irragionevole interpretazione della nozione di domanda nel senso degli art. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, un difetto assoluto di motivazione, con travisamento e snaturamento dei fatti, nonché l'erronea interpretazione della giurisprudenza sulla liquidazione delle spese di giudizio alla cui rifusione una parte è stata condannata dal giudice.

Il ricorrente fa anche valere la violazione dei diritti al contraddittorio e alla difesa e il fatto che il TFP avrebbe omesso di pronunciarsi su talune delle sue domande.

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