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Ricorso proposto il 16 febbraio 2017 – Steinhoff e a. / BCE

(Causa T-107/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Frank Steinhoff (Amburgo, Germania), Ewald Filbry (Dortmund, Germania), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Germania), Werner Bäcker (Rodgau, Germania), EMB Consulting SE (Mühltal, Germania) (rappresentante: O. Hoepner, Rechtsanwalt)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia condannare la convenuta a pagare i seguenti importi, maggiorati dei relativi interessi nella misura di cinque punti percentuali oltre il corrispondente tasso base, a decorrere dalla pendenza della lite:

–    al primo ricorrente: EUR 314 000;

–    al secondo ricorrente: EUR 54 950;

–    al terzo ricorrente: EUR 2 355 000;

–    al quarto ricorrente: EUR 303 795;

–    al quinto ricorrente: EUR 750 460.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso per risarcimento danni i ricorrenti accusano la convenuta di esser venuta meno ai suoi obblighi per aver tralasciato nel suo parere del 17 febbraio 2012 relativo ai titoli emessi e garantiti dallo Stato greco (CON/2012/12) qualsiasi indicazione circa l’illegalità della prevista ristrutturazione del debito nazionale greco attraverso la conversione obbligatoria operata con la legge 4050/2012.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’assenza di indicazioni circa l’inammissibilità di una ristrutturazione obbligatoria alla luce del principio pacta sunt servanda, dal momento che non sarebbe possibile introdurre validamente nei titoli di Stato esistenti clausole di modifica a posteriori.

Secondo motivo, vertente sul mancato accertamento del potere espropriativo del previsto progetto di legge greco, che prescriveva una conversione obbligatoria, senza che nella stessa legge fosse fissato un adeguato risarcimento, in quanto violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Terzo motivo, vertente sul mancato riferimento ad una violazione dell’articolo 63 TFUE.

Quarto motivo, vertente sul mancato riferimento ad una violazione dell’articolo 124 TFUE.

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