Language of document :

Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 – Steinhoff e a./BCE

(Causa T-107/17) 1

(«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – BCE – Banche centrali nazionali – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Coinvolgimento del settore privato – Clausole di azione collettiva – Scambio obbligatorio di strumenti di debito greci – Creditori privati – Parere della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Principio pacta sunt servanda – Articolo 17, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 124 TFUE»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Frank Steinhoff (Amburgo, Germania), Ewald Filbry (Dortmund, Germania), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Germania), Werner Bäcker (Rodgau, Germania), EMB Consulting SE (Mühltal, Germania), (rappresentanti: O. Hoepner e D. Unrau, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz e G. Várhelyi, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto per il fatto che la BCE avrebbe omesso, nel suo parere del 17 febbraio 2012 (CON/2012/12), di richiamare l’attenzione della Repubblica ellenica sull’illegittimità della ristrutturazione del debito pubblico greco prevista tramite lo scambio di strumenti di debito obbligatorio.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

I sigg. Frank Steinhoff e Ewald Filbry, la Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, il sig. Werner Bäcker e l’EMB Consulting SE sono condannati alle spese.

____________

1     GU C 129 del 24.4.2017.