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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg (Germania) il 6 febbraio 2017 – Miriam Bichat gegen APSB - Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

(Causa C-61/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Miriam Bichat

Convenuta: APSB - Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

Se costituisca un’impresa controllante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi 1 solo un’impresa che eserciti la sua influenza attraverso quote di partecipazione e diritti di voto, o se sia sufficiente anche un’influenza derivante da una situazione contrattuale o di fatto (per es. basata sulle prerogative di comando di persone fisiche).

Qualora si risponda alla prima questione nel senso che non occorre un’influenza esercitata attraverso quote di partecipazione e diritti di voto:

Se si configuri una «decisione riguardante i licenziamenti collettivi» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE anche nel caso in cui vengano imposte al datore di lavoro dall’impresa che lo controlla condizioni tali da rendere economicamente necessari per il datore di lavoro i licenziamenti collettivi.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con i paragrafi 3, lettere a) e b), punto i), e 1, della direttiva 98/59/CE, richieda che i rappresentanti dei lavoratori vengano informati anche sui motivi aziendali di natura economica o su altri motivi all’origine delle decisioni dell’impresa controllante che hanno fatto sì che il datore di lavoro preveda di effettuare licenziamenti collettivi.

Se sia compatibile con l’articolo 2, paragrafo 4, in combinato disposto con i paragrafi 3, lettere a) e b), punto i), e 1, della direttiva 98/59/CE far gravare sui lavoratori, che fanno valere in giudizio l’invalidità del loro licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo adducendo che il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento non ha svolto correttamente la procedura di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, un onere della prova che vada oltre quello di fornire elementi per suffragare una situazione di controllo.

In caso di risposta affermativa alla quarta questione:

Quali ulteriori oneri di prova possano essere imputati in questo caso ai lavoratori sulla base delle norme citate.

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1 GU L 225, pag. 16.