Language of document : ECLI:EU:C:2018:653

Cause riunite C61/17, C62/17 e C72/17

Miriam Bichat e altri

contro

Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 2, paragrafo 4, primo comma – Nozione di “impresa che controlla il datore di lavoro” – Procedure di consultazione dei lavoratori – Onere della prova»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018

Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59 – Procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori – Nozione di impresa che controlla tale datore di lavoro – Portata – Interpretazione autonoma e uniforme

(Direttiva del Consiglio 98/59, art. 2, § 4, comma 1)

L’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «impresa che controll[a] [il datore di lavoro]» si riferisce a qualsiasi impresa collegata a tale datore di lavoro per mezzo di vincoli di partecipazione al capitale sociale di quest’ultimo o di altri vincoli giuridici che le consentono di esercitare un’influenza determinante sugli organi decisionali del datore di lavoro e di costringerlo a prevedere o a effettuare licenziamenti collettivi.

A tale riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che l’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59 non dà una definizione della nozione di «impresa che controll[a] [il datore di lavoro]», né rinvia su questo punto al diritto degli Stati membri. Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in particolare, sentenze del 27 gennaio 2005, Junk, C‑188/03, EU:C:2005:59, punti 29 e 30, nonché del 13 maggio 2015, Lyttle e a., C‑182/13, EU:C:2015:317, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

Ciò premesso, da un’interpretazione della genesi e dello scopo dell’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59 si evince, da una parte, che la nozione di «impresa che controll[a] [il datore di lavoro]» si riferisce a qualunque impresa che, in virtù dell’appartenenza allo stesso gruppo o di una partecipazione al capitale sociale che le conferisca la maggioranza dei voti in assemblea e/o negli organi decisionali esistenti in seno al datore di lavoro, può costringere quest’ultimo ad adottare una decisione in cui si prevedono o si effettuano licenziamenti collettivi.

Inoltre, si devono ritenere incluse in detta nozione anche fattispecie in cui un’impresa, pur non raggiungendo la maggioranza dei voti richiamata al punto precedente, può esercitare un’influenza determinante, ai sensi del punto 31 della presente sentenza, influenza che si manifesta nei risultati delle votazioni all’interno degli organi societari, e ciò in ragione, segnatamente, della frammentazione del capitale sociale del datore di lavoro, di un grado relativamente basso di partecipazione dei soci alle assemblee o dell’esistenza di patti tra soci in seno al datore di lavoro.

D’altra parte, al fine di garantire la tutela del principio di certezza del diritto, non possono fondare l’esistenza di una fattispecie in cui un’impresa controlla il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59, criteri puramente fattuali, come quello dell’esistenza di un interesse patrimoniale comune fra il datore di lavoro e l’altra impresa o quello del «comprensibile interesse dell’impresa ad adempiere gli obblighi di informazione, consultazione e notifica previsti dalla direttiva 98/59», proposto dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte e orali.

(v. punti 29, 40‑42, 45 e dispositivo)