Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg - Germania) – Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
(Cause riunite C-61/17, C-62/17 e C-72/17) 1
(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 2, paragrafo 4, primo comma – Nozione di “impresa che controlla il datore di lavoro” – Procedure di consultazione dei lavoratori – Onere della prova)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Parti
Ricorrenti: Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17)
Convenuta: Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «impresa che (…) controll[a] [il datore di lavoro]» si riferisce a qualsiasi impresa collegata a tale datore di lavoro per mezzo di vincoli di partecipazione al capitale sociale di quest’ultimo o di altri vincoli giuridici che le consentono di esercitare un’influenza determinante sugli organi decisionali del datore di lavoro e di costringerlo a prevedere o a effettuare licenziamenti collettivi.
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1 GU C 144 dell’8.5.2017.