Language of document : ECLI:EU:F:2012:130

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

18 settembre 2012

Causa F‑58/10

Timo Allgeier

contro

Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea (FRA)

«Funzione pubblica – Dovere di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Molestie psicologiche – Indagine amministrativa»

Oggetto: Ricorso, proposto i sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Allgeier chiede in particolare l’annullamento della decisione dell’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «FRA» o l’«Agenzia») con cui è stata respinta la sua domanda di assistenza, nonché la condanna della FRA a versargli un importo a titolo di risarcimento danni.

Decisione: La decisione è annullata. La FRA è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000. Essa sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Massime

Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Presentazione di una domanda di assistenza – Indagine interna a un’agenzia – Inquirente nella persona del presidente del comitato esecutivo di un istituto avente un importante rapporto d’affari con la detta agenzia – Imparzialità oggettiva – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 24)

Nell’ambito di un’indagine amministrativa connessa ad una domanda di assistenza, presentata a seguito di pretese molestie psicologiche, l’inquirente non soddisfa le condizioni richieste perché la sua imparzialità oggettiva non possa essere messa in discussione qualora esista un importante rapporto d’affari tra l’istituto di cui egli presiede il comitato esecutivo e l’agenzia in seno alla quale conduce l’indagine. Le persone interessate da una siffatta indagine possono nutrire il legittimo timore che quest’ultimo, desideroso di mantenere l’esistenza di tale rapporto d’affari, sia guidato dalla volontà di proteggere la reputazione di detta agenzia.

(v. punti 62 e 64)