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Ricorso proposto il 25 aprile 2012 - AQ / Parlamento

(Causa T-168/11)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: AQ (Żary, Polonia) (rappresentante: K. Rosiak, radca prawny)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il rappresentante designato del ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il ricorso è irricevibile e che non occorre procedere al suo esame; nonché

dichiarare che non sussiste il fondamento per la domanda del ricorrente di pagare il risarcimento dei danni data l'assenza di un danno effettivo e certo causato da un atto o un'omissione del Parlamento europeo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dei suoi argomenti lo stesso rappresentante designato del ricorrente fa valere tre addebiti.

Primo addebito:

fatta salva l'ipotesi in cui fosse confermato che la lettera del Parlamento europeo del 7 luglio 2008 contiene una decisione della Commissione per le petizioni relativa ad una precedente petizione del ricorrente il cui contenuto corrisponde integralmente a quello della domanda formulata nella petizione, occorre considerare che nel presente caso ricorre il presupposto della violazione, da parte del Parlamento europeo, delle forme sostanziali di procedura (del regolamento del PE) e dell'omessa adozione di un atto destinato al ricorrente, in risposta alla petizione sottoposta al Parlamento stesso;

Secondo addebito:

tuttavia, in considerazione del fatto che la petizione non riguarda questioni comprese nel settore di attività dell'Unione europea, il ricorrente non dispone di un interesse ad agire;

Terzo addebito:

inoltre, dato il superamento dei termini di presentazione efficace del ricorso sul fondamento sia dell'articolo 230 CE (articolo 263 TFUE), sia dell'articolo 232 CE (articolo 265 TFUE), il ricorso era già irricevibile nel momento in cui il ricorrente ha introdotto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

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