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Ricorso proposto il 22 novembre 2011 - Pêra-Grave / UAMI - Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

(Causa T-602/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pêra-Grave Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (Évora, Portogallo) (rappresentante: avv. J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fundação Eugénio De Almeida (Évora, Portogallo)

Conclusioni

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 settembre 2011, procedimento R 1797/2010-2, con la conseguenza che l'opposizione diretta contro il marchio richiesto sarà respinta nel suo complesso e la registrazione del marchio richiesto consentita nella sua integralità; e

condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA", per prodotti della classe 33 - Domanda di marchio comunitario n. 7291669.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione portoghese n. 283684 del marchio figurativo "VINHO PÊRAMANCA TINTO", per prodotti della classe 33; registrazione portoghese n. 308864 del marchio figurativo "VINHO PÊRAMANCA BRANCO", per prodotti della classe 33; registrazione portoghese n. 405797 del marchio figurativo "PÊRAMANCA", per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento dell'opposizione e del ricorso, annullamento della decisione e rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti contestati.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso: i) ha commesso un errore di diritto nel sottovalutare l'importanza complessiva delle numerose differenze visive, auditive e concettuali esistenti tra i segni e nell'esagerare, sopravvalutandone l'importanza, l'impressione complessivo dell'unico elemento comune che contengono, costituito dagli elementi verbali "PERA" e "MANCA"; e ii) ha applicato erroneamente alla causa in esame i principi e l'impostazione seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza "TERRANUS/TERRA", T-332/05 e ha erroneamente ritenuto che il grado di somiglianza complessiva tra i segni a confronto sarebbe sufficiente a creare un rischio di confusione.

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