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Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2014 – Ecologistas en Acción / Commissione

(Causa T-603/11)1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in una zona protetta a titolo della direttiva 92/43/CEE – Documenti provenienti da uno Stato membro – Opposizione espressa dallo Stato membro – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’ispezione, d’indagine e d’audit – Eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali – Informazioni ambientali – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Ricorso manifestamente privo di qualunque fondamento in diritto»]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Doreste Hernández, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e I. Martínez del Peral, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, poi M. J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della decisione della Commissione del 23 settembre 2011 recante rifiuto di accordare alla ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi all’approvazione del progetto di costruzione di un porto a Granadilla (Tenerife, Spagna), forniti alla Commissione dalle autorità spagnole nell’ambito dell’applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (JO L 206, p. 7).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Ecologistas en Acción-CODA sopporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 25 del 28.1.2012.