Language of document : ECLI:EU:T:2014:182





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 marzo 2014 – Ecologistas en Acción / Commissione

(Causa T‑603/11)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in una zona protetta a titolo della direttiva 92/43/CEE – Documenti provenienti da uno Stato membro – Opposizione espressa dallo Stato membro – Diniego d’accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, d’indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Informazioni ambientali – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Competenza dell’istituzione – Controllo della fondatezza del diniego d’accesso sulla scorta delle eccezioni contemplate dal detto regolamento – Portata – Obbligo di motivazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3 e 5, 7 e 8) (v. punti 33, 34, 38‑44, 47)

2.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 63, 64)

3.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a partecipare ad un procedimento decisionale nazionale – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 72, 74‑76)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della decisione della Commissione del 23 settembre 2011 recante rifiuto di accordare alla ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi all’approvazione del progetto di costruzione di un porto a Granadilla (Tenerife, Spagna), forniti alla Commissione dalle autorità spagnole nell’ambito dell’applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ecologistas en Acción-CODA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.