Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 14 novembre 2023 – A. B. e F. B. / Slovenská sporiteľňa, a.s.

(Causa C-677/23, Slovenská sporiteľňa)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti nel procedimento principale

Appellanti: A. B. e F. B.

Appellata: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Questioni pregiudiziali

A.1    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che l’indicazione in modo chiaro e conciso, in una clausola contrattuale, della durata del contratto di credito

richiede una definizione esplicita del periodo di durata del contratto di credito, come l’indicazione della data di stipula e della data di cessazione del contratto (dal … al ...), se del caso mediante termini di calendario, come i mesi o gli anni (ad esempio, per la durata di un anno), oppure

se sia sufficiente che il consumatore calcoli da sé la durata del contratto o la deduca in altro modo dalle clausole contrattuali, ad esempio dal numero di rate mensili o dal momento del rimborso completo del credito.

A.2    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che l’indicazione della durata del contratto nel contratto di credito stesso definisce il periodo «durante l’operazione commerciale» ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

B.    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48, nella parte «in modo chiaro e conciso» e «tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso», debba essere interpretato nel senso che

le ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) devono essere esplicitamente indicate nel contratto come ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG, o

se il consumatore debba identificare da sé le ipotesi pertinenti per il calcolo del TAEG nelle clausole contrattuali.

____________

1 GU 2008, L 133, pag. 66. In prosieguo: la «direttiva 2008/48».

1 GU 2005, L 149, pag. 22.