Language of document :

Ricorso proposto il 9 dicembre 2011 - Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki / Commissione

(Causa T-635/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (Maroussi Attikis, Grecia) (rappresentanti: N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, avvocati e F. Carlin, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, del 1° novembre 2011, pag. 25);

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui si applica alla ricorrente; o

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero di somme presso la ricorrente; e

condannare la convenuta all'integralità delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE decidendo che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato, in quanto:

essa ha indicato che la ricorrente beneficiava di un vantaggio economico in forma di una "discriminazione fiscale", consistente nella fissazione di un importo pari a EUR 7,20 per biglietto;

essa ha constatato che la misura di cui trattasi era finanziata mediante risorse statali,

essa ha ritenuto che la misure fosse selettiva a vantaggio della ricorrente; e

essa è giunta alla conclusione che la misura falsasse la concorrenza ed incidesse sugli scambi tra Stati membri.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato i diritti della difesa della ricorrente ignorando totalmente le osservazioni e le informazioni complementari da essa sottoposte, nell'esercizio dei suoi diritti procedurali, in seguito alla decisione di avvio del procedimento.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l'art. 296 TFUE non avendo motivato sufficientemente la sua decisione al fine di consentire alla ricorrente di capire e alla Corte di esaminare i motivi per cui essa ritiene che la ricorrente abbia fruito di un vantaggio selettivo, che siffatto vantaggio fosse finanziato mediante risorse statali e che fosse atto a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che, richiedendo alla ricorrente il recupero degli aiuti, la decisione impugnata viola:

-    l'art. 14, n. 1, primo periodo, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, a tenore del quale il recupero deve essere commisurato all'aiuto percepito dal beneficiario, poiché nella decisione impugnata la convenuta non ha correttamente quantificato l'importo dell'aiuto di cui la ricorrente avrebbe eventualmente beneficiato;

-    l'art. 14, n. 1, secondo periodo, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, poiché nella specie il recupero lede i principi generali dell'Unione europea, ossia il principio del legittimo affidamento, il principio della certezza del diritto e il principio di proporzionalità.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).