Language of document : ECLI:EU:T:2014:271





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 maggio 2014 – Guangdong Kito Ceramics e a. / Consiglio

(causa T‑633/11)

«Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina – Dazio antidumping definitivo – Mancata collaborazione – Informazioni necessarie – Termini previsti – Dati disponibili – Articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Norme relative al calcolo del margine antidumping contenute nell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Trasposizione nel diritto dell’Unione ad opera del regolamento antidumping di base – Interpretazione dell’articolo 18 del medesimo regolamento alla luce del suddetto accordo antidumping (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 6.8; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18) (v. punti 38‑40)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009) (v. punti 41‑43)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie – Nozione di informazioni necessarie – Interpretazione alla luce di una relazione del gruppo speciale costituito nel quadro dell’OMC (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punti 44‑46)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Informazioni necessarie non fornite entro i termini previsti dal regolamento di base – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 6.8; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 2, e 18, § 1) (v. punti 55, 57, 59, 61, 63, 70, 73, 85‑87)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Ampliamento di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 65)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Conseguenze – Inapplicabilità dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, §§ 1 e 3) (v. punti 97‑99)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Considerazione di informazioni non perfettamente conformi alle condizioni richieste – Presupposti – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994»; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 3) (v. punti 100, 102, 103, 105, 108)

8.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping (Art. 296 TFUE) (v. punto 120)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

4)

La Cerame Unie AISBL, l’Associación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), la Confindustria Ceramica, la Casalgrande Padana SpA e la Etruria Design Srl sopporteranno le proprie spese.