Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 maggio 2014 – Guangdong Kito Ceramics e a. / Consiglio
(causa T‑633/11)
«Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina – Dazio antidumping definitivo – Mancata collaborazione – Informazioni necessarie – Termini previsti – Dati disponibili – Articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Norme relative al calcolo del margine antidumping contenute nell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Trasposizione nel diritto dell’Unione ad opera del regolamento antidumping di base – Interpretazione dell’articolo 18 del medesimo regolamento alla luce del suddetto accordo antidumping (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 6.8; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18) (v. punti 38‑40)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009) (v. punti 41‑43)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie – Nozione di informazioni necessarie – Interpretazione alla luce di una relazione del gruppo speciale costituito nel quadro dell’OMC (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punti 44‑46)
4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Informazioni necessarie non fornite entro i termini previsti dal regolamento di base – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 6.8; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 2, e 18, § 1) (v. punti 55, 57, 59, 61, 63, 70, 73, 85‑87)
5. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Ampliamento di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 65)
6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Conseguenze – Inapplicabilità dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, §§ 1 e 3) (v. punti 97‑99)
7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Considerazione di informazioni non perfettamente conformi alle condizioni richieste – Presupposti – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994»; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 3) (v. punti 100, 102, 103, 105, 108)
8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping (Art. 296 TFUE) (v. punto 120)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1). |
Dispositivo
2) | | Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
4) | | La Cerame Unie AISBL, l’Associación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), la Confindustria Ceramica, la Casalgrande Padana SpA e la Etruria Design Srl sopporteranno le proprie spese. |