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Ricorso proposto il 3 marzo 2011 - Al-Faqih e a./ Commissione

(Causa T-134/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti : Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito), Ghunia Abdrabbah (Birmingham, Regno Unito), Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito), e Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, Barrister, e N. Garcia-Lora, Solicitor)

Convenuta : Commissione europea.

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010, n. 1139 1 e il regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010 , n. 1138 2, nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti, e

condannare la Commissione europea al pagamento delle proprie spese processuali oltre a quelle sostenute dai ricorrenti nonché ogni somma anticipata a titolo di gratuito patrocinio ad opera della cassa della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha deliberatamente ignorato la giurisprudenza vincolante della Corte di giustizia e ha omesso di esaminare in maniera indipendente le basi su cui si fonda la designazione dei ricorrenti, né ha richiesto alcuna ragione per tali designazioni.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento della Commissione n. 1139/2010 e il regolamento della Commissione n. 1138/2010 non hanno rispettato il diritto ad un riesame giudiziario, violando in tale modo i diritti della difesa e venendo meno a quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

Terzo motivo, con cui si afferma che le conclusioni cui è giunta la Commissione nel suo esame relativo ad uno dei ricorrenti, la Sanabel Relief Agency Ltd, sono erronee e giuridicamente insostenibili.

Quarto motivo, secondo cui il regolamento della Commissione n. 1139/2010 e il regolamento della Commissione n. 1138/2010 rappresentano un'interferenza sproporzionata sul diritto di proprietà dei ricorrenti e sulla loro vita privata, in violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Inoltre, una siffatta legislazione è irrazionale, se si considera in particolare che il Regno Unito afferma che i primi tre ricorrenti non rispondono più ai criteri rilevanti.

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1 - Regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010, n. 1139, recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (GU L 322, pag. 6) .

2 - Regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010 , n. 1138, recante centoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 322, pag. 4).