Language of document : ECLI:EU:T:2016:464





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 settembre 2016 –
ENAC / INEA

(causa T‑695/13)

«Contributo finanziario – Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia – Realizzazione di uno studio per lo sviluppo intermodale dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio – Determinazione dell’importo finale del contributo finanziario – Costi non finanziabili – Errore di diritto – Obbligo di motivazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie (Art. 296 TFUE) (v. punti 29-31)

2.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17 – Appalto pubblico di servizi – Nozione – Prestazioni ingegneristiche vertenti sulla realizzazione di uno studio relativo ad un’unica opera – Carattere unitario della loro funzione economica e tecnica – Inclusione – Scissione delle prestazioni da parte dell’ente aggiudicatore – Inammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, art. 17, § 2) (v. punti 47, 48, 50, 60)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Nozione – Silenzio dell’amministrazione – Esclusione (v. punti 76-78, 80)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 82)

5.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17 – Deroghe alle regole comuni – Presupposti – Interpretazione restrittiva [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, art. 40, § 3, c) e d); direttiva del Consiglio 93/38, art. 20, § 2, c) e d)] (v. punti 87, 93, 96, 97)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle lettere del 18 marzo e del 23 ottobre 2013 dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), divenuta INEA, relative a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità concernente l’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso al ricorrente dalla Commissione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è condannato alle spese.