Language of document : ECLI:EU:T:2012:534

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

10 ottobre 2012 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di assistenza tecnica al governo della Siria – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑183/10,

Sviluppo Globale GEIE, con sede in Roma, rappresentata da F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher, in qualità di agente, assistito da P. Manzini, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 14 febbraio 2010, di non ammettere la candidatura presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto a procedura ristretta EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (GU 2009/S 223-319862), riguardante la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo siriano diretti a promuovere il processo di decentralizzazione e di sviluppo locale,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. A. Dittrich, presidente, M. Prek e dalla sig.ra M. Kancheva (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, la Sviluppo Globale GEIE, è un gruppo europeo di interesse economico che agisce come partner principale di un consorzio composto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Diadikasia Business Consultants SA, dalla Public Administration International Ltd., dalla BNB Consulting Ltd. Ști, dall’associazione Yerel Yönetimler Eğitim Derneği e dalla Tarabein Engineering Group.

2        Con un bando di gara del 19 novembre 2009, pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU S 223) con il riferimento 2009/S 223-319862, la Commissione delle Comunità europee, tramite la sua delegazione a Damasco (Siria), ha lanciato una gara d’appalto a procedura ristretta diretta alla prestazione di servizi di assistenza tecnica allo scopo di sostenere il programma di decentralizzazione e di sviluppo locale in Siria.

3        Il punto 7 del bando di gara enuncia quanto segue:

«Descrizione dell’appalto:

Prestare assistenza tecnica nel settore dello sviluppo locale e della decentralizzazione fornendo sostegno al governo siriano (ministero per l’amministrazione locale della Repubblica araba siriana) nel suo processo di decentralizzazione e nel miglioramento della modernizzazione municipale. L’assistenza tecnica sosterrà le autorità locali, attraverso l’istituzione di un appropriato sviluppo delle capacità in settori come:

–        l’accesso ai servizi attraverso efficienti governance locale e sviluppo locale integrati,

–        rafforzamento delle unità amministrative,

–        sistema d’informazione per la gestione finanziaria a livello municipale,

–        investimenti pubblici,

–        strumenti di raccolta dati e sistemi di monitoraggio,

–        gestione delle risorse umane.

L’assistenza tecnica presterà supporto anche nell’avvio del Centro per lo sviluppo sostenibile».

4        Il punto 17 del bando di gara prevede quanto segue:

«Numero di candidati che saranno selezionati:

In base al numero delle domande di partecipazione ricevute, minimo 4 e massimo 8 candidati saranno invitati a presentare offerte dettagliate per il presente contratto. Se il numero di candidati ammissibili che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al minimo di 4, l’ente appaltante potrà invitare altri candidati che soddisfano i criteri a presentare un’offerta».

5        Il punto 21 del bando di gara stabilisce quanto segue:

«Criteri di selezione

(…)

(…) Nel caso delle domande di partecipazione presentate da un consorzio, i criteri di selezione saranno applicati a tutto il consorzio.

1) (…)

2) (…)

3) Capacità tecnica del candidato:

a) negli ultimi 3 anni il candidato ha lavorato con esito positivo ad almeno 2 progetti (ovvero progetti finalizzati alla date of tendering) il cui importo era almeno pari a 3 500 000 EUR ciascuno, in settori attinenti al presente appalto.

(…)

Qualora più di 8 candidati ammissibili soddisfino i criteri di selezione suindicati, tali candidature dovranno essere riesaminate valutandone i pregi e i difetti, al fine di individuare le 8 domande migliori per la procedura di aggiudicazione. Gli unici fattori che saranno presi in considerazione nella fase di riesame sono:

1) numero e volume dei progetti nel settore del presente appalto durante gli ultimi 3 anni;

2) anni di esperienza nei paesi MEDA».

6        Il 15 gennaio 2010 il consorzio di cui fa parte la ricorrente ha presentato la sua candidatura per l’appalto pubblico controverso, la quale descriveva un totale di quindici progetti che, a parere della ricorrente, soddisfacevano i criteri tecnici di selezione previsti nel bando di gara.

7        Con lettera del 14 febbraio 2010 la Commissione ha informato la ricorrente della decisione di non iscrivere il consorzio nella short-list dei candidati preselezionati in quanto la sua candidatura non soddisfaceva i criteri tecnici di selezione stabiliti al punto 21.3, lettera a), del bando di gara (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa le ha comunicato altresì che soltanto sei delle dodici candidature ricevute erano state inserite nella short-list.

8        Con lettera del 15 febbraio 2010 la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare la decisione impugnata nonché di trasmetterle informazioni precise e dettagliate in merito ai criteri di selezione utilizzati nella valutazione della sua candidatura e di quella degli offerenti iscritti nella short-list.

9        Con lettera del 7 marzo 2010 la Commissione ha informato la ricorrente di aver proceduto ad un riesame della decisione impugnata il cui esito ha consentito di confermare il rigetto della sua candidatura in relazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico controverso.

10      Con lettera del 23  marzo 2010 la ricorrente ha chiesto alla Commissione, in forza dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), una copia della relazione del comitato di valutazione e della restante documentazione inerente alla procedura di selezione dei candidati e alla compilazione della short-list. Peraltro, la ricorrente ha sollecitato chiarimenti sulla composizione del comitato di valutazione e, in particolare, sull’identità e sul profilo professionale di ognuno dei suoi membri.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 aprile 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        ordinare alla Commissione di produrre i verbali del comitato di valutazione riguardanti la short-list;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

14      Nel suo ricorso, la ricorrente ha presentato una domanda di annullamento della decisione impugnata nonché una domanda diretta all’adozione di un provvedimento istruttorio.

15      A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo riguarda l’esistenza di errori di interpretazione e di manifesti errori di valutazione nonché la violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

16      Poiché l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza dell’atto controverso e, in particolare, deve consentire al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, Racc. pag. I‑2481, punto 35, e sentenza del Tribunale del 20 maggio 2009, VIP Car Solutions/Parlamento, T‑89/07, Racc. pag. II‑1403, punto 63), occorre esaminare, in primo luogo, il motivo inerente alla violazione dell’obbligo di motivazione.

17      Secondo la ricorrente, nonostante il fatto che la Commissione, nella decisione impugnata e nella lettera del 7 marzo 2010, le avesse comunicato che la sua candidatura non rispettava i criteri tecnici di selezione previsti al punto 21.3, lettera a), del bando di gara, essa ha violato l’obbligo di motivazione, non avendo esposto i motivi concreti di una siffatta valutazione. In particolare, la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata non fa alcun riferimento al contenuto della sua candidatura e che la lettera del 7 marzo 2010 non contiene informazioni precise in merito al rigetto della sua candidatura in relazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico controverso.

18      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e ritiene di aver soddisfatto l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza delle disposizioni applicabili. In particolare, essa sostiene di aver comunicato alla ricorrente, nella lettera del 14 febbraio 2010, il motivo per cui la sua candidatura non era stata inserita nella short-list dell’appalto pubblico controverso e di aver fornito, nella lettera del 7 marzo 2010, chiarimenti più precisi sui motivi posti alla base della sua decisione. La Commissione aggiunge che, sebbene la sua motivazione fosse succinta, la ricorrente era in grado di comprendere le ragioni per le quali la sua candidatura non era stata ammessa nella short-list, dal momento che i criteri previsti al punto 21.3, lettera a), del bando di gara avevano carattere oggettivo ed erano facilmente accertabili.

19      Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici come quella in esame, le disposizioni regolamentari che determinano il contenuto dell’obbligo di motivazione incombente all’amministrazione aggiudicatrice nei confronti del candidato o dell’offerente respinto sono l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), e l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1) (in prosieguo: le «modalità di esecuzione»), nella loro versione applicabile alla fattispecie.

20      Da tali disposizioni nonché da una giurisprudenza costante discende che l’amministrazione aggiudicatrice assolve il proprio obbligo di motivazione qualora, dapprima, si limiti a comunicare immediatamente a tutti gli offerenti respinti i motivi del rigetto della loro candidatura e, successivamente, indichi agli offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile, e su loro domanda espressa, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’impresa aggiudicataria entro il termine di quindici giorni solari a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 9 settembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 111, ed Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑300/07, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

21      Questo modo di procedere è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE, secondo cui la motivazione deve indicare, in modo chiaro e inequivocabile, l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di poter far valere i loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze Evropaïki Dynamiki/OEDT, cit., punto 112, ed Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

22      Nel caso di specie va constatato anzitutto che la candidatura della ricorrente è stata respinta dopo la fase di selezione dell’appalto pubblico controverso e non dopo quella di aggiudicazione di tale appalto. Ciò premesso, essa non può essere considerata un’offerente che ha presentato un’offerta ammissibile ai sensi della giurisprudenza citata al summenzionato punto 20.

23      Inoltre, occorre rilevare che la Commissione, con lettera del 14 febbraio 2010, ha comunicato alla ricorrente la seguente informazione:

«(…) la sua candidatura non è stata preselezionata al fine di preparare un’offerta dettagliata riguardo a tale contratto per [i] seguenti motivi (…)

(…) non si ritiene che la sua candidatura abbia soddisfatto i criteri di capacità tecnica (in particolare il criterio 3a)

Per sua informazione, solo 6 delle 12 candidature ricevute in risposta al bando di gara sono state prescelte. La short-list è stata pubblicata sul sito Internet “https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome”».

24      Infine, la Commissione, con lettera del 7 marzo 2010, le ha inviato le seguenti spiegazioni:

«In seguito alla sua domanda sul motivo per cui la sua società non è stata prescelta, il comitato di valutazione ha deciso di riesaminare il suo fascicolo.

In esito al riesame, il comitato di valutazione conferma che il suo consorzio non soddisfa completamente i criteri di selezione, in particolare per quanto concerne il criterio 3a; quest’ultimo stabilisce che il candidato negli ultimi tre anni ha realizzato con successo (in termini di progetti conclusi alla date of tendering) almeno due progetti il cui budget non era inferiore a EUR 3 500 000 ciascuno, in settori correlati al presente contratto.

Mi consenta di ricordarle la descrizione del contratto come indicata nel bando di gara:

Prestare assistenza tecnica nel settore dello sviluppo locale e della decentralizzazione fornendo sostegno al governo siriano (ministero per l’amministrazione locale della Repubblica araba siriana) nel suo processo di decentralizzazione e nel miglioramento della modernizzazione municipale. L’assistenza tecnica sosterrà le autorità locali, attraverso l’istituzione di un appropriato sviluppo delle capacità in settori come:

–        l’accesso ai servizi attraverso efficienti governance locale e sviluppo locale integrati,

–        rafforzamento delle unità amministrative,

–        sistema d’informazione per la gestione finanziaria a livello municipale,

–        investimenti pubblici,

–        strumenti di raccolta dati e sistemi di monitoraggio,

–        gestione delle risorse umane.

L’assistenza tecnica presterà supporto anche nell’avvio del Centro per lo sviluppo sostenibile.

Di conseguenza, non si può ritenere che la sua candidatura soddisfi detto criterio 3a di capacità tecnica (…)».

25      Dai punti precedenti risulta che in una prima lettera, datata 14 febbraio 2010, la Commissione ha informato la ricorrente della decisione di respingere la sua candidatura relativa alla procedura dell’appalto pubblico controverso e le ha comunicato che essa non soddisfaceva il punto 21.3, lettera a), del bando di gara. La Commissione, inoltre, le ha reso noto che solo 6 delle 12 candidature ricevute facevano parte della short-list e le ha indicato il sito Internet da cui poteva ricavare il nome degli offerenti inseriti in tale lista.

26      Successivamente, con una seconda lettera del 7 marzo 2010 inviata alla ricorrente in risposta ad un’espressa richiesta di quest’ultima, la Commissione ha ricordato che la sua candidatura era stata esclusa perché non soddisfaceva il punto 21.3, lettera a), del bando di gara, e le ha esposto il contenuto di questo punto. Inoltre, la Commissione ha ribadito alla ricorrente la descrizione del contratto di cui al punto 7 del bando di gara.

27      Il Tribunale ritiene, in primo luogo, che, nonostante le informazioni contenute nelle lettere precedenti, la ricorrente non avesse ricevuto, conformemente alla giurisprudenza citata nel precedente punto 21, una risposta da parte della Commissione da cui risultasse in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito all’atto dell’adozione della decisione impugnata.

28      Infatti, si deve rilevare che la Commissione, nella lettera del 14 febbraio 2010, si è limitata a comunicare alla ricorrente che la sua candidatura non poteva essere inserita nella short-list dell’appalto pubblico controverso. Sebbene la ricorrente, alla luce di detta lettera, potesse comprendere quale fosse il punto del bando di gara che, a parere della Commissione, non era stato rispettato dalla sua candidatura, vale a dire il punto 21.3, lettera a), relativo ai criteri tecnici di selezione, la comunicazione della Commissione era priva di qualunque motivazione, in quanto il suo contenuto non rivelava l’iter logico posto alla base di una siffatta valutazione.

29      In seguito, nella lettera del 7 marzo 2010, la Commissione si è limitata a ribadire quanto già dichiarato alla ricorrente nella lettera precedente. È vero che essa ha ricordato il contenuto dei punti 21.3, lettera a), e 7 del bando di gara. Tuttavia, la sola riproduzione letterale, nella lettera del 7 marzo 2010, di queste due disposizioni non può essere ritenuta sufficiente per affermare che la Commissione ha assolto l’obbligo di motivazione.

30      Inoltre, va sottolineato che la Commissione non ha messo in relazione i progetti descritti dalla ricorrente nella sua candidatura con i tre criteri enunciati al punto 21.3, lettera a), del bando di gara. In particolare, essa non ha chiarito quale fosse il criterio, tra questi tre, che non era stato soddisfatto da detti progetti. Pertanto, la ricorrente non era in grado di determinare se il motivo del rigetto della sua candidatura dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico controverso riguardasse il numero minimo di progetti realizzati, il loro budget, la loro conclusione entro i termini previsti o gli ambiti in cui essi erano stati eseguiti.

31      Avverso i precedenti rilievi, la Commissione fa valere, segnatamente, che in considerazione del carattere oggettivo dei criteri tecnici di selezione del bando di gara, alla ricorrente bastava esaminare la propria candidatura alla luce delle indicazioni fornite per comprendere i motivi del rigetto di quest’ultima. Tale argomento non può essere accolto.

32      Si deve rilevare che, conformemente al punto 21.3, lettera a), del bando di gara, i candidati che avevano partecipato alla fase di selezione dell’appalto pubblico controverso dovevano indicare nelle rispettive candidature almeno due progetti che soddisfacessero i tre seguenti criteri: in primo luogo, essi dovevano correlarsi ai settori contemplati dall’appalto pubblico controverso, in secondo luogo, dovevano essere conclusi alla date of tendering e, in terzo luogo, dovevano beneficiare di un budget non inferiore a EUR 3 500 000.

33      Orbene, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i criteri tecnici di selezione previsti al punto 21.3, lettera a), del bando di gara non erano accertabili sulla base di una mera lettura della candidatura della ricorrente.

34      Riguardo al primo criterio tecnico, vale a dire quello secondo cui i progetti descritti nelle candidature dovevano essere correlati ai settori contemplati dall’appalto pubblico controverso, è giocoforza constatare che esso poteva essere applicato sulla base di un potere discrezionale assai ampio da parte della Commissione. Ciò considerato, sebbene quest’ultima, nella lettera del 7 marzo 2010, avesse riprodotto l’intero contenuto del punto 7 del bando di gara, relativo alla descrizione del contratto, alla ricorrente non sarebbe bastato effettuare un confronto tra il contenuto della sua candidatura e quello di tale lettera per verificare quali fossero i progetti, tra quelli ivi esposti, che, a parere della Commissione, non erano correlati ai settori previsti dall’appalto pubblico di cui trattasi.

35      A tal proposito va ricordato che, qualora, come nella fattispecie, un’istituzione europea disponga di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annovera in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di motivare sufficientemente le sue decisioni (sentenza della Corte del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc. pag. I‑5469, punto 14; sentenze del Tribunale del 5 marzo 2002, Le Canne/Commissione, T‑241/00, Racc. pag. II‑1251, punti 53 e 54, ed Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., punto 45).

36      Quanto al secondo criterio tecnico, ossia quello secondo cui i progetti descritti nelle candidature degli offerenti dovevano essere conclusi prima della date of tendering, occorre rilevare che quest’ultima espressione poteva essere interpretata in vari modi. A titolo illustrativo, si deve osservare che la ricorrente l’ha interpretata come la data in cui i concorrenti hanno presentato le rispettive candidature. Pertanto, tutti i progetti descritti nella sua candidatura rispettavano questa data. Per contro, la Commissione, nel controricorso, sottolinea che detta espressione andava interpretata come la data di pubblicazione del bando di gara.

37      Nell’ambito del presente ricorso, non occorre esaminare quale fosse l’interpretazione che avrebbe dovuto essere adottata riguardo all’espressione date of tendering di cui al bando di gara. Orbene, il semplice fatto che la ricorrente e la Commissione abbiano opinioni diverse sull’interpretazione di tale espressione dimostra che la verifica del secondo criterio di selezione tecnico del bando di gara non poteva essere effettuata sulla base di un mero confronto tra le lettere ricevute dalla ricorrente e la sua candidatura.

38      Peraltro, va rilevato che, se la Commissione riteneva che l’espressione date of tendering dovesse essere intesa come una data anteriore a quella considerata dalla ricorrente, con la conseguenza che i progetti descritti nella candidatura di quest’ultima non potevano essere annoverati tra quelli conclusi entro il termine impartito, essa avrebbe dovuto comunicarlo nelle lettere inviate alla ricorrente e non, per la prima volta, negli atti dinanzi al Tribunale. Nella fattispecie, si deve rilevare che, data la mancanza di informazioni sufficienti comunicate nell’ambito della procedura amministrativa, l’interpretazione della Commissione dell’espressione date of tendering è stata resa nota alla ricorrente, per la prima volta, solo attraverso il controricorso e la ricorrente ha potuto rimettere in discussione tale interpretazione solamente in fase di replica.

39      Riguardo al terzo criterio tecnico di selezione, vale a dire quello vertente sull’importo minimo di bilancio assegnato a tali progetti, è giocoforza constatare che, prima facie, tutti i progetti, quali descritti dalla ricorrente, superavano l’importo di EUR 3 500 000 indicato nel bando di gara. Orbene, se la Commissione riteneva, come essa fa valere nel proprio controricorso, che alcuni dei progetti della ricorrente non soddisfacessero detto criterio, dato che, in realtà, costituivano la somma di più progetti di budget inferiore, essa avrebbe dovuto comunicarlo nelle lettere che ha trasmesso alla ricorrente e non, per la prima volta, nell’ambito del controricorso. Ancora una volta, ciò ha consentito alla ricorrente di formulare argomenti concreti contro la valutazione della Commissione solo in fase di replica.

40      Alla luce delle considerazioni sopraesposte, occorre rilevare che la ricorrente ha giustamente fatto valere che, poiché la Commissione non ha approfondito i motivi per cui la sua candidatura non soddisfaceva i criteri tecnici di selezione previsti nel bando di gara, ad essa non era stato reso noto, in modo chiaro e inequivocabile, l’iter logico seguito dalla Commissione, il che le avrebbe consentito di conoscere le giustificazioni della decisione di non inserire la sua candidatura nella short-list dell’appalto controverso. Inoltre, essa non poteva nemmeno agire in giudizio senza sapere quali fossero questi motivi. Al riguardo, va sottolineato che il diritto ad un buon andamento dell’amministrazione, previsto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), comporta l’obbligo per l’amministrazione di motivare le sue decisioni e tale motivazione non è solamente una generale espressione della trasparenza dell’azione amministrativa, ma deve altresì consentire al privato di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire un giudice. Esiste, pertanto, un nesso stretto tra l’obbligo di motivazione e il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché il diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

41      In secondo luogo, va ricordato che il giudice dell’Unione è in grado di accertare se esistano tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale solo se l’istituzione competente assolve il proprio obbligo di motivare sufficientemente le sue decisioni (sentenze Technische Universität München, cit., punto 14; Le Canne/Commissione, cit., punti 53 e 54, ed Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., punto 54).

42      Nella fattispecie, alla luce degli argomenti sollevati dalla ricorrente con il primo motivo, non è possibile esaminare, sulla base delle informazioni contenute nella lettera del 14 febbraio 2010 e in quella del 7 marzo 2010, la fondatezza della decisione impugnata.

43      È vero che, come già affermato, la Commissione chiarisce nel controricorso l’interpretazione che, a suo parere, doveva essere adottata riguardo all’espressione date of tendering nonché il modo in cui essa ha valutato la correlazione dei progetti descritti dalla ricorrente con i settori contemplati dal contratto. Tuttavia, il controllo della legittimità deve essere effettuato sulla motivazione delle informazioni ricevute nell’ambito della procedura amministrativa dell’appalto pubblico, e non sui motivi che vengono dedotti per la prima volta in occasione del ricorso dinanzi al Tribunale. A tal proposito, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione non può essere espressa per la prima volta, ex-post, dinanzi al giudice (v., in tal senso, sentenza VIP Car Solutions/Parlamento, cit., punto 76).

44      Dalle considerazioni sopraesposte risulta che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione che impedisce alla ricorrente di conoscere le ragioni a fondamento di una siffatta decisione e al Tribunale di controllare la sua legittimità.

45      Di conseguenza, si deve accogliere il presente motivo.

46      Da quanto sopra esposto discende che occorre annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il motivo della ricorrente, relativo all’esistenza di errori di interpretazione e di errori manifesti di valutazione nonché alla violazione del principio di parità di trattamento e di trasparenza, né pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti istruttori presentata dalla ricorrente.

 Sulle spese

47      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, essendo annullata la decisione impugnata, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione del 14 febbraio 2010 di non ammettere la candidatura presentata dalla ricorrente nella gara d’appalto a procedura ristretta EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (GU 2009/S 223‑319862), riguardante la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo siriano diretti a promuovere il processo di decentralizzazione e di sviluppo locale, è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sviluppo Globale GEIE.

Dittrich

Prek

Kancheva

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 ottobre 2012.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.