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Ricorso proposto il 30 maggio 2011 - Régie Networks e NRJ Global / Commissione

(Causa T-273/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Régie Networks (Lione, Francia) e NRJ Global (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Geneste e C. Vannini)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione 29 settembre 2010, C(2010) 6483 def., relativa al regime di aiuti C 4/09 (ex N 679/97) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'espressione radiofonica (GU L 61; pag. 22);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'autorità del giudicato della sentenza della Corte di giustizia 22 dicembre 2008, causa C-333/07, dato che la Commissione non avrebbe rispettato la pertinente motivazione ed il dispositivo della sentenza, non tenendo conto, in occasione del riesame della compatibilità del regime di aiuti in questione, della sua modalità di finanziamento indicatole dalla Corte.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativo alla motivazione della decisione impugnata, in quanto la Commissione avrebbe artificialmente dissociato la modalità di finanziamento illecito dal regime di aiuti in esame, pur dichiarando nella decisione di avvio del procedimento in contraddittorio del 16 settembre 2009 che l'illegittimità dell'imposta avrebbe comportato l'illegittimità, necessaria ed immediata, di detto regime di aiuti nella sua interezza.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle regole del trattato relative alla libertà di prestazione di servizi, in quanto sarebbe dimostrata l'illegittimità dell'imposta che finanzia tale regime di aiuti, in forza della contrarietà delle sue modalità impositive territoriali al principio della libera prestazione dei servizi. Le parti ricorrenti sostengono che il rimborso parziale, disposto dalla decisione impugnata, non può in nessun caso trasformare il carattere del regime di aiuti in questione e attribuirgli retroattivamente un carattere conforme al trattato.

Quarto motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione della decisione impugnata poiché la Commissione non avrebbe spiegato sotto che profilo le condizioni stabilite nella decisione fossero tali da rendere il regime compatibile nonostante la modalità di finanziamento fosse stata dichiarata incompatibile.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto le parti ricorrenti affermano che scegliendo di dichiarare il regime di aiuti compatibile e imponendo condizioni retroattive invece di constatare la sua incompatibilità pura e semplice, pur dispensando la Repubblica francese dal procedere al recupero degli aiuti presso i beneficiari, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità.

Sesto motivo, vertente sullo sviamento di procedimento e sulla violazione dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto la Commissione, al termine del procedimento di indagine formale, avrebbe reso una decisione condizionata, mentre non solo i suoi dubbi in merito alla compatibilità del regime di aiuti non erano stati dissipati, ma inoltre la Commissione avrebbe acquisito la convinzione che il regime fosse incompatibile. Essa avrebbe violato le disposizioni del regolamento n. 569/1999 e pertanto commesso una violazione di procedura.

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