Language of document :

Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 - Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe / Commissione

(Causa T-545/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione della Commissione 10 agosto 2011 viola la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, il regolamento (CE) n. 1049/20012 ed il regolamento (CE) n. 1367/2006;

annullare la decisione della Commissione 10 agosto 2011, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, secondo cui l'art. 4, n. 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non attribuisce agli Stati membri un diritto di veto e, di conseguenza, la convenuta non può basarsi sull'asserzione di uno Stato membro secondo cui l'eccezione ex art. 4, n. 2, di detto regolamento è o no applicabile alla richiesta di informazioni depositata dalle ricorrenti;

Secondo motivo, in cui le ricorrenti affermano che occorre derogare all'eccezione alla divulgazione stabilita dall'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, alla luce dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste, dato che nel presente caso le condizioni sancite dall'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono soddisfatte.

Terzo motivo, secondo cui la decisione impugnata non rispetta l'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e l'art. 4 della Convenzione di Aarhus, poiché:

la convenuta ha omesso di valutare il concreto rischio di pregiudizio agli interessi commerciali fatti valere che deriverebbe dalla divulgazione delle informazioni richieste;

la convenuta ha omesso di procedere al bilanciamento degli interessi commerciali in questione con l'interesse generale alla divulgazione di informazioni di carattere ambientale come descritto all'art. 4, n. 4, secondo comma, della convenzione di Aarhus.

Le ricorrenti affermano infine che, se la convenzione di Aarhus non risultasse direttamente applicabile, l'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere applicato in maniera il più possibile conforme alla convenzione.

____________

1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).