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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell’11 febbraio 2014 – Armani / Commissione

(Causa F-65/12)1

(Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Diritto al beneficio dell’assegno per figli a carico – Figli a carico – Figlio della moglie del ricorrente)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Enrico Maria Armani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e V. Joris, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione della Commissione di non concedere al ricorrente un assegno familiare per il figlio di sua moglie, nato da un precedente matrimonio.

Dispositivo

La decisione del 17 agosto 2011, con cui la Commissione europea ha rifiutato di riconoscere al sig. Armani il diritto a un assegno per figli a carico, per il figlio di sua moglie, è annullata.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Armani.

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1 GU C 243 dell’11 agosto 2012, pag. 34.