Language of document : ECLI:EU:T:1999:7

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

21 gennaio 1999 (1)

«CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dallo Stato a impresesiderurgiche — Criteri del comportamento di un investitore privato —

Principio di proporzionalità — Motivazione — Diritti della difesa»

Nelle cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96,

Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Sulzbach-Rosenber (Germania),

e

Lech-Stahlwerke GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Meitingen-Herbertshofen (Germania), rappresentate dall'avv. Rainer M. Bierwagen, del forodi Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.tiElvinger & Dessoy, 31, rue d'Eich,

ricorrenti,

sostenute da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder,Ministerialrat, in qualità di agente, presso il ministero federale dell'Economia edella tecnologia, Bonn (Germania),

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Ulrich Wölker ePaul F. Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilioeletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro delservizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta nelle cause T-2/96 e T-97/96 da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dagli avv.tiChristopher Vajda e Lindsey Nicoll, in qualità di agenti, con domicilio eletto inLussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevardRoosevelt,

interveniente,

avente ad oggetto, nella causa T-129/95, la domanda di annullamento delladecisione della Commissione 4 aprile 1995, 95/422/CECA, relativa ad un previstoaiuto di Stato del «Freistaat Bayern» a favore delle imprese siderurgiche CECANeue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, e Lech-StahlwerkeGmbH, Meitingen-Herbertshofen (GU L 253, pag. 22), nella causa T-2/96, ladomanda di annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 1995,96/178/CECA, riguardante un aiuto di Stato della Baviera a favore dell'impresasiderurgica CECA Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU1996, L 53, pag. 41) e, nella causa T-97/96, la domanda di annullamento delladecisione della Commissione 13 marzo 1996, 96/484/CECA, relativa ad un aiuto diStato concesso dal Land della Baviera all'impresa siderurgica CECA NeueMaxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU L 198, pag. 40),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai signori J. Azizi, presidente, R. García-Valdecasas, R.M. MouraRamos, M. Jaeger e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: A. Mair

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 luglio1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto giuridico

1.
    Il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (inprosieguo: il «Trattato CECA») vieta, in linea di principio, gli aiuti concessi dalloStato alle imprese siderurgiche. L'art. 4, lett. c), di tale Trattato dispone pertantoche sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone edell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste daldetto Trattato, «le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri specialiimposti da essi, in qualunque forma».

2.
    L'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato CECA dispone:

«In tutti i casi non previsti dal presente trattato, nei quali una decisione o unaraccomandazione dell'Alta Autorità appaia necessaria per attuare, mentre è infunzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alledisposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agliarticoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa conparere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione delComitato consultivo.

La stessa decisione o raccomandazione, presa nella medesima forma, determinaeventualmente le sanzioni applicabili».

3.
    Al fine di rispondere alle esigenze della ristrutturazione del settore della siderurgia,la Commissione si è basata sulle citate disposizioni dell'art. 95 del Trattato peristituire, a partire dall'inizio degli anni '80, un regime comunitario che autorizza laconcessione da parte dello Stato di aiuti alla siderurgia in taluni casi tassativamenteenumerati. Tale regime costituisce oggetto di adattamenti successivi, adottati al finedi far fronte alle difficoltà congiunturali dell'industria siderurgica. Pertanto il codicecomunitario degli aiuti alla siderurgia vigente durante il periodo in considerazionenella presente fattispecie è il quinto della serie [decisione della Commissione 27novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favoredella siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «quinto codice degli aiuti allasiderurgia»)]. Dai suoi 'considerando‘ emerge che esso istituisce, alla stregua deicodici precedenti, un sistema comunitario destinato a coprire aiuti, specifici o non,sotto qualsiasi forma concessi dagli Stati membri.

4.
    Ai fini del caso di specie sono pertinenti le disposizioni del predetto codice qui diseguito riprodotte:

— l'art. 1, il quale recita:

    «1.    Tutti gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia,finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorsestatali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuticomunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento delmercato comune, soltanto se conformi alle disposizioni degli articolida 2 a 5.

    2.     La nozione di aiuti comprende gli elementi di aiuto presenti negli attidi trasferimento di risorse statali — quali assunzioni di partecipazioni,conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento (come iprestiti obbligazionari convertibili in azioni o i prestiti il cuirendimento finanziario dipende almeno in parte dai risultatidell'impresa) — effettuati dagli Stati membri, dagli enti territoriali o daaltri organismi a favore di imprese siderurgiche, e che nonconfigurano un normale apporto di capitali di rischio secondo lanormale prassi d'investimento in un'economia di mercato.

    3.    (...)»;

— l'art. 6, n. 1, il quale prevede meccanismi di controllo specifici intesi ad assicurareil rispetto di queste norme, dispone:

    «Alla Commissione sono comunicati in tempo utile, affinché possapronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire o a modificare gli aiuti(...)»;

— l'art. 6, n. 4, il quale è così formulato:

    «Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentarele loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con ledisposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessatodella propria decisione (...). Qualora uno Stato membro non si conformi atale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato[CECA]. Lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misureprogettate di cui ai paragrafi 1 e 2 solo previa approvazione dellaCommissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite».

5.
    Tali disposizioni debbono essere intese nel contesto del quinto codice degli aiutialla siderurgia. Ai sensi degli articoli da 2 a 5 di tale codice, talune limitatecategorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato comune.Tali disposizioni contemplano:

    —    nell'art. 2, gli aiuti a favore della ricerca e allo sviluppo;

    —    nell'art. 3, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente;

    —    nell'art. 4, gli aiuti per le chiusure;

    —    nell'art. 5, gli aiuti regionali agli investimenti.

Inoltre l'obbligo di previa informazione contemplato all'art. 6, n. 1, si applica aqualsiasi progetto di intervento finanziario (assunzione di partecipazioni, dotazionidi capitale o provvedimenti analoghi) da parte di pubblici poteri o di organismi cheutilizzano a tal fine risorse pubbliche al fine di consentire alla Commissione distabilire se taluni interventi contengano elementi di aiuto e di valutare, se del caso,la loro compatibilità con gli articoli da 2 a 5 della decisione.

Fatti all'origine della controversia

Antecedenti

1. Creazione della società ricorrente Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

6.
    Nel 1987, la società Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte (in prosieguo: la«Maxhütte») veniva dichiarata fallita. Nell'ottica di un piano di ristrutturazione(l'accordo quadro 4 novembre 1987), il curatore decideva la continuazione delleattività della Maxhütte.

7.
    Nel corso dell'anno 1990, due imprese di nuova creazione, la Neue MaxhütteStahlwerke GmbH (in prosieguo: la «NMH»), per la gamma di prodotti dellaMaxhütte rientranti nel Trattato CECA, e la Rohrwerke Neue Maxhütte GmbH(in prosieguo: la «RNM»), per i tubi, rilevavano le attività della società infallimento.

2. Partecipazione del Land della Baviera nelle società NMH e Lech- Stahlwerke

8.
    I principali detentori di quote del capitale della NMH erano il Land della Baviera(45%) e le imprese private Lech- Stahlwerke GmbH (in prosieguo: la «LSW»)(11%), Krupp Stahl AG (11%), Thyssen Stahl AG (5,5%), Thyssen EdelstahlwerkeAG (5,5%), Klöckner Stahl GmbH (11%) e Mannesmann Röhrenwerke AG (11%).

9.
    Il capitale della RNM è detenuto dalla NMH (85%) e dalla società «Kühlnlein»,principale agente commerciale per i tubi d'acciaio (15%).

10.
    Nel 1988 il Land della Baviera acquistava il 19,734% delle quote del capitale dellaLSW. La LSW era una società controllata della società siderurgica tedescaSaarstahl, la quale cedeva le sue quote al gruppo Aicher nel gennaio 1992.

11.
    Con decisione 1° agosto 1988, la Commissione concludeva che il progetto dipartecipazione del Land della Baviera nel capitale della NMH e della LSW, comeprevisto dall'accordo quadro del 4 novembre 1987, non implicava alcun elementodi aiuto concesso dallo Stato (in prosieguo: la «decisione del 1988»). Con decisione

27 giugno 1989 la Commissione autorizzava la creazione della nuova società NeueMaxhütte ai sensi dell'art. 66 del Trattato CECA.

12.
    In esecuzione di un accordo datante 7 dicembre 1992 e 3 marzo 1993, la KlöcknerStahl cedeva alla società «Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG» (inprosieguo: la «Annahütte») le quote che essa deteneva nella NMH per 1 DM. Il14 giugno 1993, la Krupp Stahl, la Thyssen Stahl e la Thyssen Edelstahlwerke AGcedevano alla LSW le quote che esse detenevano nella NMH, per 200 000 DM.

13.
    A seguito di tale ristrutturazione, il capitale della NMH risultava così ripartito:

    Land della Baviera            45%

    LSW                        33%

    Annahütte                    11%

    Mannsmann Röhrenwerke AG    11%

La LSW e la Annahütte sono controllate dall'imprenditore Max Aicher.

3. Piano di privatizzazione della NMH

14.
    Nel 1994 il Land della Baviera decideva, nel contesto di un programma diprivatizzazione, di cedere le quote che esso deteneva nel capitale della NMH edella LSW. Dopo aver esaminato due diversi piani di privatizzazione, il Land dellaBaviera si pronunciava a favore del progetto presentato dall'imprenditore MaxAicher.

15.
    Il 27 gennaio 1995 il Land della Baviera e la Max Aicher GmbH & Co. KG (inprosieguo: la «società Max Aicher») firmavano due accordi,

a) Per quanto riguarda la NMH:

—    il Land della Baviera venderà la sua partecipazione del 45% nella NMHalla società Max Aicher al prezzo di 3 DM;

—    il Land della Baviera prenderà a suo carico l'87,357% delle perditeaccumulate dalla NMH fino alla fine del 1994. Poiché l'importo definitivodi tale perdite è stato fissato in 156,4 milioni di DM, il contributo finanziariodel Land della Baviera dovrà ammontare a 125,7 milioni di DM;

—    i prestiti concessi dal Land della Baviera in quanto socio potranno esserededotti dal contributo finanziario previsto di 125,7 milioni di DM. Talecontributo finanziario sarà pertanto in parte concesso sotto forma dirinuncia ai crediti sul prestito di cui trattasi;

—    il Land della Baviera accorderà un contributo finanziario che puòammontare fino a 56 milioni di DM per coprire il costo degli investimenti

riguardanti le «Altlasten» («oneri accumulati in passato»), ad esempio,misure di protezione dell'ambiente, di protezione contro i rumori e di lottacontro l'inquinamento atmosferico;

Gli altri soci, la Mannesmann Röhrenwerke e la Annahütte, i quali detenevanociascuno l'11% del capitale della NMH, non erano disposti a prendere parte a taleristrutturazione finanziaria della società.

b) Per quanto riguarda la LSW:

—    il Land della Baviera cederà la sua partecipazione del 19,734% nel capitaledella LSW alla società Max Aicher al prezzo di 1 DM;

—    il Land della Baviera verserà una «compensazione globale» di 20 milioni diDM alla LSW.

16.
    I due accordi dovevano entrare in vigore solo dopo essere stati approvati dalparlamento del Land della Baviera e dalla Commissione.

4. Prestiti concessi alla NMH

17.
    Il 26 agosto 1992 il governo tedesco informava la Commissione che il Land dellaBaviera intendeva prestare 10 milioni di DM alla NMH, assieme ai soci privati,ciascuno dei quali doveva partecipare in proporzione della sua quota di capitale.Con decisione 2 febbraio 1993 la Commissione constatava che tale prestito noncostituiva un aiuto.

18.
    Il 16 maggio 1994 il governo tedesco comunicava alla Commissione le misurefinanziarie previste nel contesto della privatizzazione della NMH . Con lettere 15luglio e 14 settembre 1994, il governo tedesco informava la Commissione deiprestiti concessi fino a tale data.

19.
    Tali prestiti sono i seguenti:

Periodo                    Importo (in DM)

dal 25 al 29 marzo 1993         720 000

dal 17 al 18 agosto 1993         6 400 000

dal 20 al 29 dicembre 1993         4 500 000

dal 28 gennaio al 3 febbraio 1994     4 200 000

dal 24 al 28 febbraio 1994        12 800 000

dal 31 marzo al 7 aprile 1994         7 000 000

dal 5 al 9 maggio 1994             3 100 000

dal 31 maggio al 6 giugno 1994     5 000 000

luglio 1994                     2 300 000

agosto 1994                     3 875 000

Totale                         49 895 000

20.
    Tali prestiti erano stati concessi per una durata di dieci anni al tasso annuo del7,5% e dovevano essere rimborsati su base annuale solo se la NMH avesseregistrato utili nel corso dell'esercizio precedente.

21.
    Ai primi tre prestiti soprammenzionati si accompagnavano altri prestiti concessi dasoci della NMH e della RNM alle medesime condizioni:

—    il primo era stato accompagnato da un prestito di 176 000 DM, concessodalla LSW e da un altro di 54 000 DM concesso dall'imprenditore Kühnlein;

—    il secondo dava luogo ad un prestito di 1,5 milioni di DM concesso dallaLSW e ad un prestito di 270 000 DM concesso dall'imprenditore Kühnlein;

—    in occasione del terzo prestito, la Annahütte, la quale a quest'epoca non eraancora ufficialmente socia della società, ma che aveva già firmato nel marzo1993 il contratto di acquisto dell'11% detenuto dalla Klöckner Stahl (oraStahlwerke Bremen) concedeva un prestito per un importo di 1,1 milioni diDM.

A partire dal febbraio 1994 gli altri soci della NMH cessavano qualsiasifinanziamento dell'impresa sotto forma di prestiti.

22.
    Gli altri sette prestiti concessi dal Land della Baviera non erano accompagnati daprestiti complementari degli altri soci.

23.
    Con lettere 13 gennaio e 15 marzo 1995 il governo tedesco informava laCommissione che il Land della Baviera aveva concesso i seguenti prestiti allasocietà NMH tra il luglio 1994 e il marzo 1995:

Data del contratto             Importo (in DM)

luglio 1994                     4 700 000

settembre 1994                 10 000 000

ottobre 1994                  4 312 500

marzo 1995                      5 100 000

Totale                         24 112 500

24.
    Questi prestiti erano stati concessi per la durata di dieci anni al tasso annuo del7,5% e dovevano essere rimborsati su base annua solo nel caso in cui la NMHavesse registrato utili nell'esercizio dell'anno precedente.

25.
    I soci della NMH, la Mannesmann Röhrenwerke (11%), la LSW (33%) e laAnnahütte (11%) non partecipavano più al finanziamento dell'impresa dopo ildicembre 1993.

26.
    L'importo totale dei prestiti concessi ammonta pertanto a 74 007 500 DM.

Procedimento amministrativo

1. Procedimento relativo alle misure di finanziamento previste nell'ambito dellaprivatizzazione della NMH (causa T-129/95)

27.
    A seguito della comunicazione 16 maggio 1994 (v. supra punto 18), il 15 luglio1994, il governo tedesco rispondeva, a delle domande rivoltegli dalla Commissionel'8 giugno 1994. Il 14 settembre 1994 il detto governo inviava informazionicomplementari.

28.
    A conclusione di un esame preliminare la Commissione, il 14 settembre 1994decideva di aprire il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice degliaiuti alla siderurgia. L'annuncio dell'apertura del procedimento veniva pubblicatosulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1994 (C 377, pag.4).

29.
    Con lettera 24 ottobre 1994 la Commissione informava il governo tedesco dellapropria decisione di iniziare un procedimento, chiedendogli di farle pervenire le sueosservazioni e talune informazioni.

30.
    Il 9 dicembre 1994 e 9 febbraio 1995 questi presentava le sue osservazioni.

31.
    Il 14 febbraio 1995 si teneva una riunione tra i rappresentanti del governo tedesco,del Land della Baviera e della Commissione.

32.
    Il 24 febbraio 1995 il governo tedesco forniva precisazioni su taluni punti affrontatinel corso di tale riunione.

33.
    Con decisione 4 aprile 1995, 94/422/CECA, relativa ad un previsto aiuto stataleconcesso dal «Freistaat Bayern» a favore delle imprese siderurgiche CECA NeueMaxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, e Lech-Stahlwerke GmbH,Meitingen-Herbertshofen (GU L 253, pag. 22; in prosieguo: la «decisione 95/422»),la Commissione concludeva che i progetti di aiuto finanziario di 125,7 milioni e 56milioni di DM a favore della NMH e il progetto di aiuto finanziario di 20 milionidi DM a favore della LSW costituivano aiuti di Stato vietati dal Trattato CECA.

2. Procedimento relativo ai prestiti concessi tra marzo 1993 e agosto 1994 (causa T-2/96)

34.
    Il 30 novembre 1994 la Commissione apriva il procedimento previsto dall'art. 6,n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti dei prestiti concessidal Land della Baviera alla NMH tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 per un importocomplessivo di 49,895 milioni di DM (GU 1995, C 173, pag. 3).

35.
    Con lettera 12 dicembre 1994 la Commissione ne informava il governo tedesco,chiedendogli determinate informazioni e invitandolo a presentare le sueosservazioni a tal proposito.

36.
    Il 13 gennaio 1995 il governo tedesco rispondeva fornendo delle precisazioni suiprestiti concessi dal Land della Baviera e faceva rinvio alle informazioni ed alleosservazioni trasmesse il 15 luglio, il 14 settembre e il 9 dicembre 1994 (v. supra,punti 27 e 30) nel contesto del procedimento relativo alle misure di finanziamentopreviste a favore della NMH e della LSW nell'ottica del piano di privatizzazionesottolineando che i prestiti potevano essere considerati solo in rapporto con ilpiano di privatizzazione.

37.
    Con lettera 18 settembre 1995 il governo tedesco depositava osservazioni sucommenti di terzi, comunicati dalla Commissione il 22 agosto 1995.

38.
    Con decisione 18 ottobre 1995, 96/178/CECA, riguardante un aiuto di Stato dellaBaviera a favore dell'impresa siderurgica CECA Neue Maxhuette StahlwerkeGmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU L 53, pag. 41; in prosieguo: la «decisione96/178») la Commissione qualificava aiuti di Stato vietati ai sensi dell'art. 4, lett.c), del Trattato CECA i prestiti concessi tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 dal Landdella Baviera alla NMH (v. supra punto 19).

3. Procedimento relativo ai prestiti concessi tra il luglio 1994 e il marzo 1995 (causaT-97/96)

39.
    Il 19 luglio 1995, la Commissione iniziava il procedimento previsto all'art. 6, n. 4,del quinto codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti dei prestiti concessi dalLand della Baviera alla NMH tra il luglio 1994 e il marzo 1995.

40.
    Con lettera 25 settembre 1995 la Commissione ne informava il governo tedescochiedendogli di presentare le sue osservazioni in proposito.

41.
    Il governo tedesco il 20 ottobre 1995 rispondeva esponendo le ragioni per le qualiil Land della Baviera aveva concesso tali prestiti rinviando per il resto alla sualettera 13 gennaio 1995 (v. supra punto 36), come pure alla lettera 15 maggio 1995.

42.
    Con lettera 18 gennaio 1996 la Commissione trasmetteva le osservazioni diun'associazione nazionale di produttori di acciaio al governo tedesco, il qualeprendeva posizione in merito con lettera 13 febbraio 1996.

43.
    Con decisione 13 marzo 1996, 96/484/CECA, relativa ad un aiuto di Stato concessodal Land della Baviera all'impresa siderurgica CECA Neue Maxhütte StahlwerkeGmbH, Sulzbach-Rosenberg (GU L 198, pag. 40; in prosieguo: la «decisione96/484»), la Commissione qualificava aiuti di Stato vietati ai sensi dell'art. 4, lett.c), del Trattato CECA i prestiti concessi tra il luglio 1994 e il marzo 1995 dal Landdella Baviera alla NMH (v. supra punto 23).

Procedimento

Causa T-129/95

44.
    Il 22 maggio 1995 la Repubblica federale di Germania ha proposto dinanzi allaCorte, un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 95/422,registrato col numero C-158/95.

45.
    Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 giugno 1995, la NMHe la LSW hanno proposto il presente ricorso di annullamento avverso la medesimadecisione 95/422, registrato col numero T-129/95.

46.
    Con ordinanza 24 ottobre 1995 la Corte ha sospeso il procedimento nella causa C-158/95 fintantoché il Tribunale non avesse emesso la sentenza nella causa T-129/95.

47.
    Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 1995, laRepubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nella causa T-129/95 asostegno delle conclusioni delle ricorrenti. La predetta è stata a ciò autorizzata conordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 13 gennaio1996.

Causa T-2/96

48.
    Il 21 dicembre 1995 la Repubblica federale di Germania ha proposto dinanzi allaCorte un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 96/178,registrato col numero C-399/95.

49.
    Con ricorso depositato presso la cancelleria il 3 gennaio 1996 la NMH ha propostoal Tribunale un ricorso di annullamento avverso la medesima decisione 96/178,registrato col numero T-2/96.

50.
    Il 12 febbraio 1996, la Repubblica federale di Germania ha chiesto la sospensionedell'esecuzione della decisione 96/178. Tale domanda è stata respinta con ordinanzadel presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C-399/95 R,Germania/Commissione (Racc. pag. I-2441).

51.
    Il 3 giugno 1996 la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire asostegno delle conclusioni della ricorrente e, il 6 giugno 1996, il Regno Unito di

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ha chiesto di intervenire a sostegno delleconclusioni della convenuta. I predetti sono stati a ciò autorizzati con ordinanza 16luglio 1996 del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale.

52.
    Con ordinanza 25 giugno 1996 la Corte ha sospeso il procedimento relativo allacausa C-399/95 fino a che il Tribunale non avesse emesso la sua sentenza nellacausa T-2/96.

Causa T-97/96

53.
    Il 10 giugno 1996 la Repubblica federale di Germania ha proposto dinanzi allaCorte un ricorso di annullamento avverso la decisione 96/484 registrato col numeroC-195/96.

54.
    Con ricorso depositato in cancelleria il 18 giugno 1996 la NMH ha proposto dinanzial Tribunale un ricorso di annullamento avverso la medesima decisione 96/484registrato col numero T-97/96.

55.
    Con lettera 18 luglio 1996 la NMH ha chiesto la riunione delle cause T-129/95, T-2/96 e T-97/96. Nelle loro osservazioni 20 agosto e 2 settembre 1996 la convenutae la Repubblica federale di Germania, interveniente nelle cause T-129/95 e T-2/96,non hanno sollevato obiezioni avverso tale domanda di riunione.

56.
    L'11 ottobre 1996, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenirenella causa T-97/96 a sostegno delle conclusioni della ricorrente e, il 2 dicembre1996 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto d'intervenirenella medesima causa a sostegno delle conclusioni della convenuta. I predetti sonostati a ciò autorizzati con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliatadel Tribunale 10 marzo 1997.

57.
    Con ordinanza 3 dicembre 1996 la Corte ha sospeso il procedimento nella causaC-195/96 fino a che il Tribunale non avesse emesso la sentenza nella causa T-97/96.

Cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96

58.
    Le cause T-129/95, T-2/96 e T-97/96 proposte dinanzi al Tribunale sono stateriunite ai fini della fase orale e della sentenza con ordinanza del presidente dellaQuinta Sezione ampliata 30 giugno 1998.

59.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso,da un lato di adottare misure di organizzazione del procedimento invitando taluneparte a rispondere per iscritto a taluni quesiti e a produrre taluni documenti e,dall'altro, di aprire la fase orale del procedimento.

60.
    Le difese e le risposte alle domande orali delle parti come pure della Repubblicafederale di Germania, interveniente, sono state sentite all'udienza del 16 luglio1998.

61.
    Successivamente, la Repubblica federale di Germania ha depositato un documentola cui produzione era stata chiesta dal Tribunale nel corso dell'udienza. La faseorale del procedimento è stata chiusa il 23 luglio 1998.

Conclusioni delle parti

62.
    Nella causa T-129/95, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione 95/422, nella parte in cui le riguarda;

—    condannare la convenuta alle spese.

63.
    La Repubblica federale di Germania, interveniente, conclude che il Tribunalevoglia annullare la decisione 95/422.

64.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;

—    condannare le ricorrenti alle spese.

65.
    Nella causa T-2/96, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione 96/178, nella parte che la riguarda;

—    condannare la convenuta alle spese.

66.
    La Repubblica federale di Germania, interveniente, conclude che il Tribunalevoglia annullare la decisione 96/178.

67.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

68.
    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, interveniente, conclude cheil Tribunale voglia accogliere le conclusioni della convenuta.

69.
    Nella causa T-97/96, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione 96/484, nella parte che la riguarda;

—    condannare la convenuta alle spese.

70.
    La Repubblica federale di Germania, interveniente, conclude che il Tribunalevoglia annullare la decisione 96/484.

71.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

72.
    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, interveniente, conclude cheil Tribunale voglia accogliere le conclusioni della convenuta.

Nel merito

73.
    Le ricorrenti a sostegno del loro ricorso deducono quattro motivi. Con due motivideducono la violazione di norme sostanziali. Il primo motivo deduce la violazionedell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA in quanto la Commissione avrebbe a tortoqualificato aiuti di Stato, da una parte, i contributi finanziari previsti dal Land dellaBaviera a favore della NMH e della LSW e, dall'altra, i prestiti concessi dal Landdella Baviera alla NMH. Il secondo motivo deduce la violazione del principio diproporzionalità. Con gli ultimi due motivi viene dedotta la violazione di formesostanziali e cioè la violazione dell'obbligo di motivazione e, rispettivamente, laviolazione dei diritti della difesa.

A — Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 4, lett. c) del Trattato CECA

Argomenti delle ricorrenti

1. Osservazioni preliminari

74.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente applicato l'art. 4,lett. c), del Trattato CECA e ha abusato del suo potere discrezionale nelconsiderare che le misure finanziarie contemplate nei punti da 14 a 26 supracostituivano aiuti di Stato .

a) Il criterio dell'investitore privato

75.
    La convenuta avrebbe mal applicato il criterio del comportamento di un accortoinvestitore privato, operante in condizioni normali di economia di mercato. Secondola costante giurisprudenza, è possibile concludere per l'esistenza di un aiuto soloin quanto, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabilia quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico non avrebbe potuto essere

stato indotto a effettuare conferimenti di capitali della medesima entità (sentenzadella Corte 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1603;in prosieguo: la «sentenza Alfa Romeo», punto 19,e 14 settembre 1994,Spagna/Commissione, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Racc. pag. I-4103; in prosieguo: la «sentenza Hytasa», punto 21).

76.
    La Repubblica federale di Germania argomenta nel medesimo senso e aggiungeche la giurisprudenza della Corte si fonda sul criterio dell'investitore ragionevolein circostanze analoghe e di dimensioni paragonabili a quelle degli enti chegestiscono il settore pubblico e non, come preteso dalla Commissione, su quello —puramente teorico — di un investitore ideale che agisce in conformità alle regole diun'economia di mercato (sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa 40/85,Belgio/Commissione, Racc. pag. 2321, punto 13; 21 marzo 1991, causa C-303/88,Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 20; in prosieguo: la «sentenza Eni-Lanerossi»; sentenze Alfa Romeo, citata al punto 75 supra, punto 19, e Hytasa,citata al punto 75 supra, punto 21).

b) Gli argomenti che deducono il criterio dell'investitore privato

— Investitore privato di dimensioni paragonabili

77.
    In ragione delle sue partecipazioni diversificate e della sua consistenza finanziaria,il Land della Baviera potrebbe essere comparato solo a una holding o a un gruppodi imprese. Gli altri soci privati della NMH, in particolare i gruppi Kühnlein eAicher non sarebbero di dimensioni paragonabili a quelli del Land della Baviera.

— Situazione analoga

78.
    Su un piano più generale, le ricorrenti ritengono che la situazione delle società chepartecipano con il Land della Baviera come soci nel capitale della NMH non ècomparabile. Infatti, sarebbero state in concorrenza con la NMH e non avrebberopertanto avuto interesse a che essa si mantenga sul loro mercato. Inoltre, quattrodi tali società avrebbero avuto l'intenzione di cedere le loro quote considerata lacrisi che colpiva il mercato dell'acciaio. La quinta delle dette società avrebbesoltanto auspicato di esercitare un'influenza sulla produzione di tubi da parte dellaRNM. Del resto la partecipazione dei soci al primo prestito di 10 milioni di DMstarebbe a dimostrare che i soci hanno partecipato al prestito senza poter porreaffidamento sul suo rimborso.

79.
    Nelle cause T-2/96 e T-97/96, la ricorrente NMH sostiene che il Land della Bavieraera praticamente il socio maggioritario della NMH. Le imprese del gruppo Aicher,Annahütte e LSW avrebbero detenuto, a titolo fiduciario per conto del Land dellaBaviera le quote trasferite da Klöckner, Thyssen e Krupp.

— Giustificazione economica e prospettiva di redditività

80.
    Le ricorrenti respingono la tesi della convenuta secondo la quale uno Statodovrebbe essere comparato ad un investitore privato accorto che ha come obiettivo,di realizzare, quanto meno a lungo termine, un profitto. Non emergerebbe né dallagiurisprudenza citata dalla convenuta (sentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto76) né dalla formulazione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia nella suaversione inglese o francese che un investitore aspiri necessariamente a realizzaredegli utili.

81.
    Al contrario, come riconosciuto dalla convenuta, secondo una costantegiurisprudenza, numerosi fattori possono determinare le decisioni di un investitoreprivato, come, un riorientamento economico o la preoccupazione di preservareun'immagine di marchio. Poiché il Land della Baviera può essere assimilato ad unaholding, sarebbe sufficiente che il ricavo — anche non materiale — venga ottenutoin seno al gruppo di imprese. Nella specie, una holding privata avrebbeindubbiamente consentito degli sforzi per preservare la sua immagine di marchioe a tal fine avrebbe accordato i prestiti controversi.

82.
    La convenuta avrebbe incentrato la sua valutazione del comportamento di unnormale investitore privato in un'economia di mercato sul solo criterio della ricercadel profitto. Essa non si sarebbe chiesto come un imprenditore privato avrebbepotuto agire, ma come un imprenditore privato rispondente a un modello ideale,mosso esclusivamente dalla ricerca del profitto, avrebbe agito nel contesto ipoteticoda essa posto. Tale criterio sarebbe più restrittivo di quello sviluppato nellagiurisprudenza comunitaria e comporterebbe, inoltre, un errore di valutazione,perché questo imprenditore ideale non esisterebbe. Essa ignorerebbe investimenticome la creazione di fondazioni (per esempio «Bosch») o di stabilimenti nelsettore ecologico (per esempio «Ökobank»). Siffatti investimenti troverebbero laloro spiegazione in particolare nel fatto che la costituzione della Repubblicafederale di Germania sancisce il carattere sociale di proprietà. Per stabilire se unapporto di capitale costituisce un aiuto, non sarebbe determinante il criteriodell'esistenza di una prospettiva di utili a lungo termine. La Commissione sarebbetenuta a limitare il suo controllo all'esame della questione se un investitore privatonon si sarebbe mai comportato come il Land della Baviera.

83.
    Infine un ragionevole investitore non avrebbe provocato il fallimento dell'impresaconsiderata, perché questa soluzione non era la meno costosa. In caso di fallimentodella NMH il Land della Baviera avrebbe perduto la sua quota di capitale (40,5milioni di DM) e qualsiasi prospettiva di rimborso dei prestiti che le avevaaccordato (78,5 milioni di DM). Inoltre, avrebbe dovuto sopportare oneriaccumulati in passato (56 milioni di DM).

84.
    La Repubblica federale di Germania aggiunge che un investitore privato avrebbe,al pari del Land della Baviera, ceduto le sue quote nel capitale della NMH, perchéquesta soluzione era la più economica. Infatti, in caso di fallimento della NMH, ilLand della Baviera non avrebbe unicamente perduto le sue quote nel capitale dellasocietà, ma anche qualsiasi prospettiva di ottenere il rimborso dei prestiti consentiti

alla NMH. Il Land avrebbe dovuto sopportare inoltre le spese derivanti dal suoobbligo di eliminare gli oneri accumulati in passato che cadrebbe su di esso inquanto socio e che aveva sottoscritto nell'accordo quadro del 4 novembre 1987. Lasoluzione accolta gli avrebbe permesso di evitare tali oneri e riorientare l'attivitàeconomica del Land e avrebbe preservato la sua immagine di imprenditore.

2. Apporto di capitale da parte del Land della Baviera alla NMH e alla LSW

85.
    Secondo le ricorrenti, un investitore privato avrebbe potuto, in circostanze analoghea quelle della specie, salvare la NMH alla stregua del Land della Baviera. Infatti,questi ne avrebbe tratto vantaggio, nella misura in cui il salvataggio dell'impresa gliavrebbe procurato degli introiti, in particolare sotto forma di imposte.

86.
    L'esempio della società «Heilit & Woerner Bau AG» dimostrerebbe cheimprenditori privati effettuano investimenti in circostanze analoghe a quelle dispecie. Nel caso di tale società, il signor Schörghuber avrebbe in primo luogocancellato i debiti della società prima di cederla dietro pagamento di una sommaall'acquirente. Come l'imprenditore Schörghuber, il Land della Baviera avrebbedovuto curare la propria immagine di marchio al fine di non compromettere ilrating AAA della Bayerische Landesbank, di cui è il principale azionista. Nellememorie presentate nella causa T-2/96 e T-97/96, la ricorrente evoca altresìl'esempio della vendita della società «Dornier Luftfahrt GmbH» da parte dellaDaimler Benz Aerospace AG alla società Fairchild Aircraft Holding. La DaimlerBenz, socio di maggioranza della Dornier Luftfahrt GmbH avrebbe compensato laperdita della propria società controllata, versato 300 milioni di DM e concesso uncredito senza interessi di 75 milioni di DM. La ricorrente fa altresì riferimento apiù altri esempi di società tedesche («Metallgesellschaft», «DITEC», «GraetzHolztechnik», «Maschinefabrik Weiherhammer») (v. in prosieguo gli argomentisvolti a questo proposito dalle ricorrenti nel contesto della seconda censura dellaprima parte del terzo motivo) e straniere («Trygg-Hansa», «Hanson», «Eemland»e «Head Tyrolia») che dimostrerebbero che il pagamento di un prezzo negativo,cioè un prezzo pagato dal venditore per sbarazzarsi delle sue quote, corrispondeal comportamento normale di un imprenditore.

3. Contributo di 56 milioni di DM versato dal Land della Baviera alla NMH perinvestimenti (causa T-129/95)

87.
    Le ricorrenti rimproverano alla convenuta di aver abusato del suo poterediscrezionale, qualificando aiuti di Stato il progettato versamento di 56 milioni diDM, destinato a finanziare gli oneri accumulati in passato («Altlasten») mentre,nella decisione 1° agosto 1988, avrebbe concluso che il progetto di partecipazionedel Land della Baviera nelle società acquirenti, la NMH e la LSW, non comportavaelementi di aiuti di Stato. Questa partecipazione dovrebbe essere valutata alla lucedell'insieme dei diritti degli obblighi dei soci all'epoca, quali contenuti nell'accordoquadro relativo al piano di rilevamento del 4 novembre 1987 di cui la Commissione

aveva conoscenza. Autorizzando tale progetto di partecipazione, essa avrebbeanche approvato l'impegno del Land della Baviera contemplato in tale accordoquadro, di sostenere costi supplementari. Tenuto conto del loro contesto, sarebbesemplicemente artificioso considerare tali operazioni isolatamente.

88.
    La Commissione avrebbe così mal descritto il comportamento di imprese privateparagonabili e avrebbe valutato il comportamento dello Stato alla luce di criterierronei.

4. Prestiti concessi dal Land della Baviera alla NMH (cause T-2/96 e T-97/96)

89.
    Nelle decisioni 96/178 e 96/484 la convenuta avrebbe erroneamente qualificato iprestiti concessi dal Land della Baviera come un apporto di capitali propri nonrecuperabili in caso di fallimento della NMH.

90.
    L'investimento del Land della Baviera sarebbe stato motivato da una redditività alungo termine. I prestiti sarebbero legati indissociabilmente al piano diprivatizzazione e di ristrutturazione.

91.
    La Corte ammetterebbe che dei prestiti siano consentiti ad una società membro diun gruppo durante un periodo di transizione, allo scopo di ristrutturarla o diaiutarla a sormontare difficoltà passeggere (v., in questo senso il punto 21 dellasentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto 76, punto 21). Tale facoltà sarebbe, delresto, altresì riconosciuta dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per ilsalvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag.12).

92.
    Inoltre, la ricorrente contesta l'affermazione della convenuta secondo la qualesiffatti prestiti potrebbero essere concessi solo dai soci in proporzione delle quoteche essi detengono. L'art. 26, n. 2, della GmbH-Gesetz (legge tedesca sulle societàa responsabilità limitata) alla quale la convenuta fa riferimento nella parte IV delledecisioni 96/178 e 96/484 sarebbe applicabile solo ai versamenti complementari aiquali deve obbligatoriamente procedersi in taluni casi previsti dall'atto dicostituzione della società («Nachschuss»). Orbene, nel caso di specie, taledisposizione sarebbe inapplicabile, perché i prestiti controversi sono stati consentitivolontariamente. Del resto, l'importo di questi prestiti sarebbe di molto inferiorea quello che essa avrebbe potuto concedere considerata la sua quota di capitale.

93.
    La convenuta, altresì, non avrebbe tenuto conto del fatto che, secondo le premessedel suo ragionamento (cioè che i prestiti controversi costituivano un apporto dicapitale) il Land della Baviera si trovava in una posizione giuridica più sfavorevoleche in caso di concessione di un prestito, perché una restituzione di capitalesarebbe possibile solo procedendo alla diminuzione di questo.

94.
    Infine la ricorrente contesta l'affermazione della convenuta secondo la quale ilLand della Baviera non poteva aspettarsi alcun rimborso dei prestiti concessi, in

quanto, nel 1995, la NMH avrebbe realizzato un utile di 5 milioni di DM eregistrato un cash flow positivo.

Argomenti della convenuta e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

95.
    La convenuta conclude per il rigetto del motivo, affermando, in sostanza, che icontributi finanziari controversi non corrispondono ad una prassi normale diinvestimento in un'economia di mercato e che essi debbono, di conseguenza, essereconsiderati come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

96.
    Il Regno Unito condivide tale opinione e sottolinea che le ricorrenti non hannodimostrato che la convenuta aveva commesso un errore manifesto di valutazione.

Giudizio del Tribunale

1. Osservazioni preliminari

a) Sull'art. 4, lett. c), del Trattato CECA

97.
    La NMH e la LSW sono società rientranti nel campo di applicazione dell'art. 80del Trattato CECA, poiché fabbricano prodotti annoverati nell'allegato 1 del dettoTrattato. Ne consegue che le disposizioni del Trattato CECA sono applicabili.

98.
    Come ricordato supra, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA vieta sovvenzioni o aiuticoncessi dagli Stati «in qualunque forma». Poiché tale formulazione non figurasotto le lettere a), b) e d), del detto art. 4 tale disposizione conferisce un insolitocarattere generale al divieto da essa sancito (sentenza della Corte 23 febbraio 1961,causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc.pag. 1, in particolare pag. 140). Il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, poichécostituisce una deroga all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, deve pertanto essereinterpretato in termini restrittivi (sentenza del Tribunale 25 settembre 1997, causaT-150/95, UK Steel Association/Commissione, Racc. pag. II-1433, punto 114).

99.
    Si deve sottolineare che al contrario dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, tale divietogenerale e incondizionato non suppone che gli aiuti siano idonei a falsare o aminacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

100.
    Il giudice comunitario ha precisato le nozioni contemplate dalle disposizioni delTrattato CE sugli aiuti di Stato. Tali precisazioni sono pertinenti ai finidell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del Trattato CECA, nella misurain cui non sono con esso incompatibili. E' pertanto entro tali limiti giustificato, fareriferimento alla giurisprudenza relativa agli aiuti di Stato contemplati dal TrattatoCE al fine di valutare la legittimità di decisioni aventi ad oggetto aiuti contemplatidall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. Tale è il caso, in particolare, dellagiurisprudenza che precisa la nozione di aiuto di Stato.

b) Sul controllo giurisdizionale delle valutazioni effettuate dalla Commissione nelcontesto dell'applicazione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia

101.
    Ai sensi dell'art. 33, primo comma, seconda frase, del Trattato CECA, nell'eserciziodella sua competenza a giudicare dei ricorsi d'annullamento proposti contro ledecisioni e le raccomandazioni della Commissione «l'esame della Corte non puòvertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche inconsiderazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni,salvo che sia mossa accusa alla Commissione di aver commesso uno sviamento dipotere o di avere disconosciuto in modo patente le disposizioni del Trattato oppureogni norma giuridica concernente la sua applicazione».

102.
    Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il termine «patente» presuppone chevenga raggiunto un certo livello di gravità nell'inosservanza delle norme giuridiche,per cui tale inosservanza apparirebbe provenire da un evidente errore, rispetto alledisposizioni del Trattato, nella valutazione della situazione in base alla quale ladecisione è stata emanata (v. sentenze della Corte 21 marzo 1955, causa 6/54, PaesiBassi/Alta Autorità, Racc. pag. 201, in particolare pag. 225, e ordinanzaGermania/Commissione, già citata al punto 50, punto 62).

103.
    In questo contesto si devono pertanto esaminare gli argomenti dedotti dallericorrenti NMH e LSW nella causa T-129/95 e dalla ricorrente NMH nelle causeT-2/96 e T-97/96 a proposito della qualifica da parte della Commissione dei varicontributi finanziari e prestiti come aiuti di Stato.

c) Sul criterio dell'investitore privato

104.
    E' pacifico che i contributi finanziari previsti nel contesto della privatizzazione dellaNMH, come pure i prestiti concessi dal Land della Baviera costituiscono untrasferimento di fondi pubblici a un'impresa siderurgica. Onde stabilire se taletrasferimento costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del TrattatoCECA, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato didimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblicoavrebbe potuto effettuare conferimenti di capitali di simile entità (v., in questosenso, sentenza Alfa Romeo, già citata al punto 75, punto 19, e Hytasa, già citataal punto 75, punto 21).

105.
    Il criterio del comportamento di un investitore privato è una emanazione delprincipio della parità di trattamento tra i settori pubblico e privato. Secondo taleprincipio, i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente oindirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normalicondizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (sentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto 76, punto 20, e sentenza del Tribunale 12 dicembre1996, causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. pag. II-2109, punto 70).

106.
    La Corte ha considerato, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del TrattatoCE, che l'esame, da parte della Commissione, della questione se un determinatoprovvedimento possa essere considerato aiuto, per il fatto che lo Stato non avrebbeagito «come un operatore commerciale ordinario», implica una valutazioneeconomica complessa (v. sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93,Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punti 10 e 11; v. altresì il punto 71 dellasentenza Air France/Commissione, già citata al punto precedente, punto 71). Lavalutazione di questa stessa questione nel contesto dell'applicazione dell'art. 4, lett.c), del Trattato CECA richiede valutazioni dello stesso tipo, parimenti complesse.

107.
    Gli argomenti dedotti nella specie devono essere valutati alla luce delleconsiderazioni che precedono.

108.
    Pur riconoscendo che il criterio dell'investitore privato costituisce il punto diriferimento essenziale, le ricorrenti si sforzano di dimostrare che l'interpretazionedi questo criterio da parte della convenuta è, nella specie, troppo stretta e, diconseguenza, errata.

109.
    Si deve a questo proposito precisare che il comportamento dell'investitore privato,cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico che persegueobiettivi di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comuneinvestitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre redditoa termine più o meno breve, deve quantomeno corrispondere a quello di unaholding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politicastrutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungotermine (sentenza Alfa Romeo, già citata al punto 75, punto 20).

110.
    Si deve pertanto esaminare se, nella specie, viene soddisfatto ai criteri posti dallagiurisprudenza e sopra ricordati.

2. Applicazione del criterio dell'investitore privato al conferimento di capitale allaNMH e alla LSW

a) Investitore privato di dimensioni paragonabili che si trova in una situazioneanaloga

111.
    La convenuta ha comparato, nella specie, il comportamento del Land della Bavieraa quello degli altri soci privati della NMH. A questo proposito si deve constatareche i soci privati della NMH, in particolare la Mannesmann, la Thyssen, la Kruppe la Klöckner, sono imprese siderurgiche tedesche che sono alla testa di grandigruppi di società o di tali gruppi fanno parte . Le ricorrenti non hanno dimostratoche la convenuta aveva violato in modo patente le disposizioni del Trattato oqualsiasi altra regola giuridica relativa alla sua applicazione, qualificando ilcomportamento del Land della Baviera rispetto a quello di tali imprese tenendoconto della loro dimensione.

112.
    Nelle cause T-2/96 e T-97/96, la ricorrente NMH, nel corso dell'udienza, haconstatato che tali imprese si sono trovate in una situazione analoga a quella delLand della Baviera. Infatti, quest'ultimo sarebbe stato il socio maggioritario, poichéil gruppo Aicher ha detenuto le sue quote solo a titolo fiduciario per conto delLand della Baviera.

113.
    E' sufficiente a questo proposito constatare, senza che si renda necessario verificarel'esistenza dell'asserito rapporto fiduciario esistente tra il Land della Baviera e ilgruppo Aicher, che la convenuta non ne è stata informata nel corso deiprocedimenti che si sono conclusi con le decisioni impugnate. Infatti, dalla rispostadella ricorrente al quesito scritto posto dal Tribunale a tal proposito emerge chela comunicazione del governo tedesco del 24 febbraio 1995 non fa menzione deldetto rapporto fiduciario. La lettera 19 settembre 1995 della NMH, la qualemenziona tale rapporto è stata comunicata alla Commissione oltre il termineprevisto, come emerge, del resto dalla decisione 96/178. Pertanto, a ragione laconvenuta non l'ha presa in considerazione.

114.
    Infine, anche supponendo che il Land della Baviera detenga la maggioranza dellequote nel capitale della NMH, la convenuta non avrebbe violato in modo patentele disposizioni del Trattato o qualsiasi norma giuridica relativa alla suaapplicazione, partendo dalla tesi che l'interesse economico degli altri associati acontribuire al risanamento dell'impresa sarebbe proporzionale alla loropartecipazione nella NMH. Pertanto, nella specie, una gran parte dei prestiti sonostati concessi unicamente dal Land della Baviera.

115.
    Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato che la convenuta ha violatoin modo patente le disposizioni del Trattato o qualsiasi norma di diritto relativa allasua applicazione adottando come criteri di confronto gli ex soci privati della NMH.

b) Prospettiva di redditività

116.
    Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nella causa T-129/95, unconferimento di capitale di un investitore pubblico che prescinda da qualsiasiprospettiva di redditività, anche a lungo termine, costituisce un aiuto di Stato(sentenza Eni-Lanerossi, già citata al punto 76, punto 22). Una riorganizzazionedelle attività dell'impresa beneficiaria può giustificare un apporto di capitale solose l'impresa aiutata è ragionevolmente idonea a ridiventare redditizia.

117.
    Nella specie, dagli atti, in particolare dalla «Revisione di bilancio al 31 dicembre1994 della NMH» e dalla «Revisione di bilancio al 31 dicembre 1995 della NMH»,Relazioni della C & L Deutsche Revision del 31 luglio 1995 e 20 dicembre 1996,emerge che la NMH ha accumulato, senza discontinuità, a partire dalla suacostituzione fino al 1995, perdite di gestione dovute, in particolare, a capacità diproduzione eccedentarie e a costi di produzione troppo elevati. Dato che la NMHera gravemente superindebitata, la convenuta ha potuto giustamente considerareche un investitore privato, anche operando sulla scala di un gruppo in un contesto

economicamente ampio, non avrebbe, in condizioni normali di mercato, potutosperare, neanche a più lungo termine, in un'accettabile redditività dei capitaliinvestiti.

118.
    L'argomento avanzato dalle ricorrenti, secondo il quale il comportamento del Landcorrispondeva al criterio dell'investitore privato perché la sola alternativa possibile,cioè la liquidazione della NMH, avrebbe implicato costi di molto superiori, non puòessere accolto.

119.
    Da un lato la Corte ha giudicato che occorre distinguere tra gli obblighi che loStato deve assumere come proprietario azionista di una società e quelli chepossono incombergli come autorità pubblica (sentenza Hytasa, già citata al punto75, punto 22). Poiché le due società in questione sono state costituite nella formadi «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (società a responsabilità limitata),secondo la «GmbH-Gesetz» il Land, in quanto detentore delle quote del capitaledi tali società, era responsabile dei loro debiti solo entro i limiti del valore delle suequote. Ne consegue che gli oneri legati al licenziamento dei lavoratori, alpagamento dei sussidi di disoccupazione e delle altre prestazioni sociali nonpotevano essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del criteriodell'investitore privato.

120.
    Inoltre, nell'ipotesi di un'impresa la quasi totalità del cui capitale sociale sia in manipubbliche, va in particolare valutato se, in circostanze analoghe, un socio privato,basandosi sulle prevedibili possibilità di redditività, astrazion fatta da qualsiasiconsiderazione di carattere sociale o di politica regionale settoriale, avrebbeeffettuato un conferimento di capitale del genere (v., in tal senso, il punto 13 dellasentenza 10 luglio 1986, Corte del Belgio/Commissione, già citata al punto 76,punto 13).

121.
    Dall'altro lato, l'argomento avanzato dalla Repubblica federale di Germaniasecondo cui il Land della Baviera avrebbe perduto, in caso di fallimento, l'importototale delle somme impegnate come socio, cioè le sue quote nel capitale sociale eil rimborso dei prestiti consentiti, deve essere disatteso. Infatti, al momento dellaconcessione dei prestiti, tali quote avevano perduto qualsiasi valore economico ele probabilità di rimborso erano ridotte, tenuto conto del sovraindebitamento dellaNMH e della mancanza di prospettive favorevoli sul suo mercato.

c) Eventuale pregiudizio all'immagine del marchio del Land della Baviera

122.
    Le ricorrenti sottolineano, per quanto riguarda i costi politici, sociali ed economiciche la chiusura di imprese di tale dimensione in una zona socialmente in crisisempre implica che, da un lato, l'immagine di marchio del Land della Baviera, inquanto attivo incorporale e, dall'altro, la solvibilità della Bayerische Landesbank,potrebbero trovarsi gravemente pregiudicate da una siffatta operazione.

123.
    Una società madre può, per un periodo limitato, sostenere le perdite di una dellesue filiali onde consentirne la cessazione delle attività nelle migliori condizioni.Siffatte decisioni possono essere motivate non solo dalla probabilità di trarre da ciòindirettamente un profitto materiale, ma anche da altre preoccupazioni, comequella di mantenere l'immagine di marchio del gruppo o di riorientare le proprieattività (sentenze Eni-Lanerossi, già citata al punto 76, punto 21, e Hytasa, giàcitata al punto 75, punto 25).

124.
    Tuttavia, un investitore privato, che persegue una politica strutturale, generale osettoriale guidata da prospettive di redditività a lungo termine non puòragionevolmente permettersi di procedere, dopo anni di perdite ininterrotte, a unconferimento di capitale che, in termini economici, non solo risulta più costoso diuna liquidazione delle attività, ma che è per di più connesso con la cessionedell'impresa, il che elimina ogni prospettiva di guadagno, anche differito (sentenzaHytasa, già citata al punto 75, punto 26).

125.
    Orbene, qualora un investitore pubblico proceda a conferimenti di capitale senzaavere alcuna prospettiva di redditività, neanche a lungo termine, siffatticonferimenti vanno considerati aiuti di Stato (sentenza Eni-Lanerossi, già citata alpunto 76, punto 22). L'effetto utile delle norme comunitarie in materia di aiuti diStato sarebbe fortemente ridotto se si seguisse la tesi della ricorrente, secondo laquale qualsiasi partecipazione dello Stato in un'impresa consentirebbe, facendoriferimento all'immagine dell'organo pubblico considerato e alle sue diversepartecipazioni, conferimenti illimitati di capitale a valere su fondi pubblici, senzache tali conferimenti siano considerati aiuti.

126.
    Inoltre le ricorrenti non hanno dimostrato in cosa consisterebbe l'immagine dimarchio del Land della Baviera in quanto imprenditore privato nel settoresiderurgico né in cosa il fallimento della NMH avrebbe potuto riguardare taleimmagine di marchio.

127.
    Nella presente causa, non è plausibile che il Land della Baviera sia stato costrettoa versare un'importante somma di denaro ad una società privata (il gruppo Aicher)per incentivarla a rilevare la NMH onde evitare che il fallimento di quest'ultimapotesse nuocere all'immagine di marchio del Land. Le ricorrenti non hannocontestato che la classificazione sotto tre A della Bayerische Landesbank dipendevaessenzialmente dalla garanzia offerta dal Land della Baviera a tale banca. Ciòconsiderato, non è assolutamente attendibile che il fallimento della NMH, estraneaalla Bayerische Landesbank, abbia potuto mettere a repentaglio la suaclassificazione.

128.
    Per quanto riguarda il caso «Heilit & Woerner Bau AG», le decisioni impugnateespongono in dettaglio, al punto IV, le ragioni per le quali tale fattispecie sidistingue da quella di cui alla presente causa. La ricorrente non ha dimostrato unerrore manifesto di valutazione della convenuta a tal proposito. In particolare nonha indicato in che cosa la sua situazione sarebbe stata analoga a quella del gruppo

Schörghuber, il quale, dopo la vendita della sua partecipazione alla società Heilit& Woerner Bau, ha continuato ad operare nel settore immobiliare e il quale avevapertanto interesse a mantenere buone relazioni con le altre società di tale settoreal fine di ottenere contratti e di realizzare per tal via profitti.

129.
    Poiché le ricorrenti a proposito degli altri esempi di comportamenti di imprenditorida esse citati si limitano a formulare censure che deducono la violazione di formesostanziali, tali esempi vengono qui di seguito esaminati nel contesto del terzomotivo.

3. Contributo di 56 milioni di DM versati alla NMH per investimenti (causa T-129/95)

130.
    Data l'identità della motivazione, gli argomenti dedotti dalle parti a questoproposito vengono in prosieguo esaminati nel contesto del terzo motivo (punti 191-196).

4. Applicazione del criterio dell'investitore privato ai prestiti concessi dal Landdella Baviera (cause T-2/96 e T-97/96)

a) Qualifica di prestiti come aiuti concessi dallo Stato

131.
    Dalla costante giurisprudenza emerge che non può stabilirsi una distinzione diprincipio a seconda che un aiuto venga concesso sotto forma di prestiti o sottoforma di partecipazione al capitale dell'impresa (sentenze della Corte 14 novembre1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 31, e 10 luglio1986, Belgio/Commissione, già citata al punto 76, punto 12). Gli aiuti sotto l'unao l'altra di queste forme rientrano nel divieto di cui all'art. 92 del Trattato CEqualora siano soddisfatte le condizioni enunciate da tali disposizioni. Dato che,contrariamente all'art. 92, n. 1, del Trattato CE il divieto dell'art. 4, lett. c), delTrattato CECA è generale e incondizionato (v. supra punti 98-100) la formadell'aiuto è indifferente anche con riferimento al Trattato CECA.

132.
    Onde accertare se i prestiti concessi nella specie presentano il carattere di un aiutodi Stato vanno esaminate le possibilità per l'impresa di reperire le somme di cuitrattasi sul mercato privato dei capitali. Applicando il criterio dell'investitoreprivato, si deve pertanto valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato,basandosi sulle prevedibili possibilità di redditività, astrazion fatta da qualsiasiconsiderazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbeeffettuato un conferimento di capitale del genere (sentenza 10 luglio 1986,Belgio/Commissione, già citata al punto 76, punto 13).

133.
    Un socio privato può ragionevolmente conferire i fondi necessari per garantire lasopravvivenza dell'impresa che sia temporaneamente in difficoltà, ma che,eventualmente, previa riorganizzazione, potrebbe essere in grado di ridivenire

redditizia (v. sentenza 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, già citata al punto 76,punto 14).

134.
    Al momento del conferimento, si poteva constatare che la NMH accumulava da piùanni in continuazione perdite considerevoli («Revisione di bilancio al 31 dicembre1994 della NMH», Relazione della C & L Deutsche Revision del 31 luglio 1995,e «Revisione di bilancio al 31 dicembre 1995 della NMH», Relazione della C &L Deutsche Revision del 20 dicembre 1996). Dai due accordi tra il Land dellaBaviera e la società Max Aicher del 27 gennaio 1995 emerge che l'importodefinitivo delle perdite della NMH ammontava alla fine dell'anno 1994 a 156,4milioni di DM. Inoltre, non è contestato che la NMH doveva la propriasopravvivenza a più conferimenti di capitale da parte delle pubbliche autorità.Infine, produceva prodotti che dovevano essere smerciati su un mercatosovraccarico.

135.
    Ciò considerato, la convenuta non ha violato in maniera patente le disposizioni delTrattato o qualsiasi norma relativa alla sua applicazione considerando che era pocoattendibile che l'impresa potesse reperire sul mercato privato dei capitali le sommeindispensabili alla propria sopravvivenza e che, in conseguenza di questo fatto, unconferimento supplementare di capitale da parte del Land della Baviera rivestivail carattere di un aiuto di Stato.

b) Sul riferimento alla legge tedesca sulla società a responsabilità limitata

136.
    Qualificando i prestiti concessi dal Land della Baviera come conferimento dicapitale proprio («eigenkapitalersetzende Darlehen») ai sensi del diritto tedesco(il quale qualifica così i prestiti concessi da un socio ad una società in unasituazione in cui un normale commerciante avrebbe effettuato un conferimento dicapitale e che vieta al prestatore di esigerne il rimborso in caso di concordatogiudiziario o di fallimento) e facendo riferimento all'art. 26, n. 2 della «GmbH-Gesetz» (il quale dispone che i soci procedono ai conferimenti supplementari inproporzione delle loro quote sociali) la convenuta ha semplicemente inteso metterein evidenza la singolarità del comportamento del Land della Baviera rispetto aquello degli altri soci. Ha considerato che un socio privato non dovrebbe, di norma,accettare di conferire fondi ad una società in difficoltà se gli altri soci non sonodisposti ad apportare essi stessi i loro conferimenti in proporzione della loropartecipazione. Inoltre, essa ha fatto riferimento alla normativa tedesca pergiustificare e corroborare la sua valutazione economica secondo la qualeun'iniezione di capitale da parte di un socio privato in un'impresa in difficoltà,come la NMH, poteva essere assimilata ad un conferimento di capitale.

137.
    Dal momento che le ricorrenti non hanno dimostrato che la valutazione dellaconvenuta, secondo la quale i prestiti di cui trattasi costituivano aiuti di Stato peril motivo che la NMH non avrebbe verosimilmente potuto procurarsi le sommeprestate sul mercato privato dei capitali, ha violato in maniera patente ledisposizioni del Trattato o qualsiasi norma relativa alla sua applicazione (v. supra,

punto 135), eventuali errori commessi dalla convenuta nei riferimenti al dirittotedesco non avrebbero, ad ogni modo, alcuna incidenza sulla qualifica dei prestiticontroversi come aiuti vietati ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

c) Sull'eventuale rimborso dei prestiti

138.
    Come rilevato dalla Corte nell'ordinanza Germania/Commissione (già citata alpunto 50, punto 78), la situazione finanziaria della NMH al momento dellaconcessione dei prestiti (tra il marzo 1993 e l'agosto 1994 nonché tra luglio 1994e marzo 1995) era particolarmente precaria. Infatti non è contestato che la NMHnon aveva realizzato alcun utile tra il 1990 e il 1994. Inoltre, nella relazione dellaC & L Deutsche Revision del 20 dicembre 1996 sulla revisione del bilancio dellaNMH al 31 dicembre 1995 si legge «la NMH è, sul piano contabile, sovraindebitataal 31 dicembre 1995, se, sulla base della decisione della Commissione non si tieneconto dei prestiti concessi come conferimenti di capitale proprio» (punto 37,paragrafo 1). La relazione aggiunge «il proseguimento delle attività dell'impresadipende dal fatto che i prestiti concessi dal Land della Baviera, in quanto socio,non debbono essere rimborsati» (punto 37, paragrafo 6). Questa conclusione nonè stata del resto contestata dalla ricorrente NMH.

139.
    Pertanto da tali elementi e dalle informazioni a disposizione della convenuta almomento dell'adozione delle decisioni impugnate, non emerge che questa haviolato in maniera patente le disposizioni del Trattato o qualsiasi norma relativaalla sua applicazione ritenendo che il Land della Baviera non poteva fareaffidamento in alcun rimborso da parte della NMH.

5. Conclusione

140.
    Ne consegue che in questa fase dell'argomentazione e con riserva di valutare gliargomenti relativi al contributo finanziario di 56 milioni di DM versati alla NMH(v. infra, punti 191-196), gli argomenti delle ricorrenti qui sopra esaminati debbonoessere respinti.

B — Sul secondo motivo che deduce la violazione del principio di proporzionalità

Argomenti delle ricorrenti

141.
    Secondo le ricorrenti, la convenuta avrebbe mal valutato gli effetti che le decisioniimpugnate sono idonee a produrre sul mercato e sulle imprese. Inoltre, le decisioniimpugnate sarebbero sproporzionate rispetto agli obiettivi fissati dai Trattaticomunitari.

142.
    Dall'art. 5, terzo trattino, del Trattato CECA emergerebbe che la Commissione puòintervenire solo se ciò si rende necessario per proteggere le normali condizioni diconcorrenza. Orbene, la NMH e la LSW deterrebbero soltanto una piccola parte

del mercato tedesco e, a maggior ragione, del mercato comunitario, dato che laproduzione della NMH rappresenta solo lo 0,2% della produzione comunitaria.Stante la situazione, gli aiuti controversi non produrrebbero effetti sullaconcorrenza nel mercato comunitario.

143.
    Per quanto riguarda i prestiti oggetto delle cause T-2/96 e T-97/96, la ricorrenteconsidera che, anche nel contesto del Trattato CECA, la Commissione ha lapossibilità, contemplata dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE, di decidere che lo Statointeressato deve sopprimere o modificare un aiuto illegittimo. Questa sceltadovrebbe operarsi nel rispetto del principio di proporzionalità. Dalla giurisprudenzanon emergerebbe che il recupero di un aiuto rispetta in qualsiasi ipotesi il principiodi proporzionalità.

144.
    Se la convenuta dovesse ritenere che i prestiti fossero costitutivi di un aiuto ai sensidell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, valutazione contestata dalla ricorrente,avrebbe dovuto imporre una modifica delle modalità di tali prestiti. Non limitandosiad imporre una siffatta modifica, ma ingiungendo alla Repubblica federale diGermania di disporre la restituzione degli aiuti (art. 2 delle decisioni 96/178 e 1396/484), la convenuta avrebbe violato il principio di proporzionalità.

Argomenti della convenuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

145.
    La convenuta, sostenuta dal Regno Unito, afferma di aver adottato le misurenecessarie per assicurare il rispetto delle norme del Trattato, dal momento che, inparticolare, il mercato di cui trattasi soffriva di sovraccapacità strutturali. Insostanza, la convenuta considera che il principio di proporzionalità è inapplicabilequando si tratta di qualificare un contributo finanziario con riferimento all'art. 4,lett. c), del Trattato CECA. Ad ogni modo, dalla giurisprudenza emergerebbe chenella misura in cui il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercatocomune, è inteso al ripristino dello status quo ante, non può, in linea di principio,ritenersi un provvedimento sproporzionato (sentenza del Tribunale 8 giugno 1995,causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punto 96). Orbene, lericorrenti non avrebbero nella specie dimostrato che l'ordine di rimborsocontroverso non era inteso al ripristino della situazione precedente al versamentodell'aiuto.

Giudizio del Tribunale

1. Sull'applicazione di un criterio de minimis agli aiuti di Stato

146.
    Rimproverando alla convenuta di aver violato il principio di proporzionalità, lericorrenti rivendicano in realtà l'applicazione di un criterio de minimis checonsentirebbe di sottrarre al divieto di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA gliaiuti che incidono sulla concorrenza solo in misura modesta.

147.
    Si deve a questo proposito rilevare che dalla formulazione dell'art. 4, lett. c), delTrattato CECA non emerge che gli aiuti che comportano una distorsione dellaconcorrenza di scarsa importanza sfuggano al divieto ivi stabilito. Del resto, adifferenza dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECAnon emerge che spetta alla Commissione constatare che l'aiuto di cui trattasi falsio minacci di falsare la concorrenza (v. supra, punto 99). Infatti, tale articolo vietatutti gli aiuti senza alcuna limitazione, con la conseguenza che non vi sonocontenute regole de minimis.

148.
    L'unica attenuazione del divieto di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA stanella possibilità, per la Commissione, di autorizzare, sulla base dell'art. 95 delmedesimo Trattato, aiuti necessari per conseguire uno degli obiettivi definiti negliartt. 2-4 del Trattato (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1997,causa T-243/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-1887, punti 40-43).

149.
    Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato che l'autorizzazione degli aiuticontroversi era necessaria per conseguire uno dei tali obiettivi. Pertanto, esse nonhanno neanche dimostrato che, non facendo ricorso all'art. 95 del Trattato CECA,la convenuta ha violato il principio di proporzionalità.

150.
    Inoltre, ai sensi di tale articolo la Commissione dispone di un potere didiscrezionale (sentenza British Steel/Commissione, già citata al punto 148, punto51). Questa, nell'esercizio del suo potere discrezionale può imporsi degliorientamenti mediante atti del tipo del quinto codice degli aiuti alla siderurgia,nella misura in cui le norme in esso contenute non si discostino dalle norme delTrattato. L'adozione da parte della Commissione di un siffatto codice è pertantoemanazione del suo esercizio del potere discrezionale e implica soloun'autolimitazione di tale potere nella valutazione degli aiuti previsti da tale codice,nel rispetto del principio della parità di trattamento (sentenza BritishSteel/Commissione, già citata al punto 148, punto 50).

151.
    Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato in quale misura il codice applicabileconterrebbe una regola de minimis.

2. Sull'asserito obbligo della Commissione di disporre la modifica delle condizionidi concessione degli aiuti piuttosto che la loro restituzione

152.
    Dato che, contrariamente all'art. 92, n. 1, del Trattato CE, il divieto dell'art. 4, lett.c), del Trattato CECA è generale e incondizionato (v. supra, punti 99 e 147), ilriferimento alla norma di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE, che consente allaCommissione di intimare allo Stato interessato di modificare un aiuto illegittimo,non è nella specie pertinente.

153.
    Del resto, anche supponendo che quest'ultima disposizione sia nella specieapplicabile, tale tesi non potrebbe essere accolta. Infatti, essa prevede che, qualora

la Commissione rilevi che un aiuto di Stato sia incompatibile con il mercatocomune a norma dell'art. 92 del Trattato oppure che tale aiuto sia attuato in modoabusivo, «decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo neltermine da essa fissato». Dalla giurisprudenza della Corte relativa a taledisposizione emerge che, per avere un effetto utile, tale abolizione o modificapossono implicare l'obbligo di chiedere il rimborso di aiuti concessi in spregio alTrattato (v., in particolare, sentenza Siemens/Commissione, già citata al punto 145,punto 96). Pertanto, il recupero di un aiuto di Stato incompatibile col mercatocomune, nei limiti in cui è inteso al ripristino dello status quo ante, non può, inlinea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalitàdelle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

154.
    Come sottolineato dalla convenuta e dal Regno Unito, la ricorrente non ha dedottoelementi idonei a provare il carattere sproporzionato dell'ordine di restituzionedegli aiuti e non ha neanche indicato in che cosa potrebbero consistere misureassertivamente più rispettose del principio di proporzionalità.

3. Sull'art. 5, terzo trattino, del Trattato CECA

155.
    La tesi delle ricorrenti relativa all'art. 5, quinto trattino, del Trattato CECA nonpuò essere accolta. Infatti, tale disposizione non osta all'applicazione del codicedegli aiuti alla siderurgia e riguarda solo le «azioni dirette» della Commissionesulla produzione e sul mercato.

4. Conclusione

156.
    Da quanto precede emerge che, adottando la decisione controversa, la convenutanon ha violato il principio di proporzionalità. Il secondo motivo deve pertantoessere respinto.

C — Sul terzo motivo, che deduce la violazione di forme sostanziali

157.
    Tale motivo si articola su tre punti. Il primo di tali punti deduce una presentazioneingannevole di varie constatazioni di fatto contenute nelle decisioni impugnate,nonché il difetto di motivazione che ne deriva. Il secondo punto deduce il rifiutodi sospendere le decisioni o l'obbligo di rimborso dei prestiti che esse prescrivono,nonché una violazione del principio della tutela giuridica e dell'obbligo dimotivazione. Il terzo punto deduce un'illegittima separazione dei procedimenti.

Sul primo punto del terzo motivo che deduce una presentazione ingannevole di varieconstatazioni di fatto contenute nelle decisioni impugnate, nonché il difetto dimotivazione che ne deriva

1. Osservazioni preliminari

158.
    L'art. 5, secondo comma, quarto trattino, del Trattato CECA prevede che laComunità «rende pubblici i motivi della sua azione». L'art. 15, primo comma,precisa che «le decisioni, le raccomandazioni e pareri della Commissione sonomotivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti».

159.
    Secondo la costante giurisprudenza, la motivazione dev'essere adeguata alla naturadell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iterlogico seguito dall'istituzione, da cui promana l'atto, in modo da consentire agliinteressati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudicecomunitario di esercitare il proprio controllo. Non si richiede che la motivazionespecifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Essa dev'essere valutatanon solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché delcomplesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (sentenza29 febbraio 1996, Belgio/Commissione, già citata al punto 106, punto 86, e sentenzaBritish Steel/Commissione, già citata al punto 148, punto 160). Inoltre, lamotivazione di un atto dev'essere valutata in funzione, fra l'altro, «dell'interesse cheil destinatario dell'atto o altre persone da esso riguardate ai sensi dell'art. 33,secondo comma, del Trattato CECA possono avere ad ottenere spiegazioni»(sentenza della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, HoogovensGroep/Commissione, Racc. pag. 2831, punto 24, e sentenza BritishSteel/Commissione, già citata al punto 148, punto 160).

160.
    Del resto dalla giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 20 ottobre 1987,causa 119/86, Spagna/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 4121, punto 51) emergeche anche se il punto della motivazione oggetto di controversia contieneun'indicazione erronea in fatto, tale vizio di forma, tuttavia, non può portareall'annullamento di tale atto, se gli altri 'considerando‘ di detto regolamentoforniscono una motivazione di per sé sufficiente.

161.
    Nella specie, le ricorrenti censurano la convenuta di aver accolto, in primo luogo,un'errata configurazione dei contributi finanziari progettati, in secondo luogo,un'errata configurazione degli esempi di comportamenti di imprenditori descrittidal governo tedesco, in terzo luogo, un'errata configurazione della sua decisione 1°agosto 1988 e, in quarto luogo, un'errata configurazione delle circostanze connesseal ritiro degli ex azionisti privati della NMH.

2. Sul motivo che deduce un'errata configurazione dei contributi finanziariprogettati

Argomenti delle parti

162.
    Le ricorrenti sostengono che le decisioni 95/422, 96/178 e 96/484 diano dei fattiun'esposizione errata e incompleta.

163.
    Nella decisione 95/422, la convenuta avrebbe considerato che il contributofinanziario progettato non costituiva un'iniezione di fondi, effettuati dal Land dellaBaviera come socio, nel capitale della NMH, bensì un'operazione destinata aridurre le perdite dell'impresa. Questa configurazione dei fatti sarebbe in contrastocon le spiegazioni fornite dalle autorità tedesche nel corso della fase amministrativadel procedimento. Orbene, tale configurazione avrebbe determinato la valutazione,da parte della Commissione, del contributo controverso con riferimento all'art. 4,lett. c), del Trattato CECA. Le ricorrenti concludono che nella misura in cui lavalutazione di tale elemento essenziale della decisione riposa su una base errata,la decisione è stata motivata in maniera errata, in violazione dell'art. 15 delTrattato CECA.

164.
    Nelle decisioni 96/178 e 96/484 la convenuta avrebbe a torto considerato che iprestiti concessi dal Land della Baviera costituivano un conferimento di capitalipropri non recuperabili in caso di fallimento della NMH. Anche se dal dirittotedesco emerge che un prestito concesso da un socio è considerato, in caso difallimento, un conferimento di capitali propri, la convenuta non avrebbesufficientemente motivato la propria conclusione secondo la quale un prestitoconcesso da un socio doveva, in quanto tale, essere assimilato ad un conferimentodi capitale propri.

165.
    La Repubblica federale di Germania considera che la convenuta, qualificando diprimo acchitto i versamenti come sovvenzioni a fondo perduto, ha omesso diesaminare la questione — determinante con riferimento alla qualifica dei versamenticontroversi, come aiuti ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA — se il Landdella Baviera si sia comportato come un investitore privato posto in una situazioneanaloga.

166.
    La convenuta sottolinea di aver motivato la propria decisione 95/422 sulla basedelle informazioni fornite dal governo tedesco il 16 maggio e 15 luglio 1994 econtesta di aver motivato insufficientemente le sue decisioni 96/178 e 96/484.Conclude pertanto che la censura sia disattesa.

Giudizio del Tribunale

— Causa T-129/95

167.
    L'esposizione dei fatti contenuta nella decisione 95/422 riflette correttamente levarie lettere del governo tedesco. Infatti, dalla lettera 16 maggio 1994 emerge chesono previste (punto 2) «una compensazione parziale delle perdite subite dallaNMH» come pure «una prestazione forfettaria destinata a compensare la perditadi valore dell'impresa LSW». In quella del 15 luglio 1994, il governo tedesco haprecisato che «la compensazione delle perdite deve essere effettuata medianteiniezione di liquidità». Nella comunicazione del governo tedesco 24 febbraio 1995,i versamenti del Land della Baviera alla NMH sono presentati come introiti

eccezionali delle imprese che producono direttamente l'effetto di ridurre le loroperdite, ma non come apporti di capitale.

168.
    Al punto IV della decisione 95/422 sono esposte in maniera chiara e circostanziatale ragioni per le quali la convenuta ha ritenuto che i conferimenti di cui trattasicostituivano aiuti di Stato, in particolare quelle per le quali ha considerato che unnormale investitore privato operante in un'economia di mercato non avrebbe datoluogo a tali conferimenti in situazioni analoghe.

— Cause T-2/96 e T-97/96

169.
    In primo luogo, le decisioni 96/178 e 96/484 contengono spiegazioni dettagliate sullaqualifica dei prestiti concessi come conferimenti di capitale. Più esattamente, vieneivi esposto che un socio privato non dovrebbe accettare di conferire fondi adun'impresa in difficoltà se gli altri soci non sono disposti ad apportare essi stessi illoro concorso, in proporzione della loro partecipazione (punto IV, quarto commadella decisione 96/178 e punto IV, quarto comma della decisione 96/484). Al puntoIV, quinto comma, delle dette decisioni la convenuta ha precisato che «nel dirittotedesco, i prestiti concessi dai soci che sono stati accordati, o al cui rimborso i socihanno rinunciato quando la situazione finanziaria dell'impresa avrebbe richiesto ilfallimento dell'impresa stessa o il conferimento di ulteriori capitali di rischio,devono essere trattati, in caso di fallimento, come conferimento di capitaleproprio» «eigenkapitalersetzende Darlehen», conformemente agli artt. 32a e 32bdella GmbH-Gesetz). Considerata tale situazione giuridica, prestiti consentiti dasoci per porre termine all'insolvenza e impedire così il fallimento dell'impresadebbono in linea di principio essere assimilati a un conferimento di capitali propri.

170.
    In secondo luogo, nella sua applicazione del criterio dell'investitore privatonormalmente accorto, la convenuta ha analizzato, nelle decisioni impugnate, lecondizioni alle quali i prestiti sono stati concessi e ha evocato la non partecipazionedegli altri soci privati della NMH ai prestiti. In particolare, ha giustificatodettagliatamente la sua conclusione secondo la quale il Land della Baviera nonpoteva fare affidamento in alcun rimborso. Infatti, al punto IV, quarto comma,della decisione 96/178 (punto IV, nono comma, della decisione 96/484) ha espostoche «(...) il Land della Baviera non poteva mai contare sul rimborso dei prestiti,complessivi di 49,895 milioni di DM. Se la NMH avesse avviato la procedura difallimento i prestiti sarebbero stati trattati come fondi propri per cui il Landavrebbe potuto essere rimborsato solo dopo la tacitazione di tutti gli altri creditori,il che era estremamente improbabile. A parte ciò il Land della Baviera si èmostrato sempre disposto a rinunciare ai suoi crediti inerenti a tali prestiti alloscopo di consentire la vendita delle sue quote nella NMH e di mantenere posti dilavoro in una regione strutturalmente debole come l'Alto Palatinato».

— Conclusione

171.
    Sulla base di tali circostanze, le decisioni impugnate tengono correttamente contodelle informazioni fornite dal governo tedesco e contengono una motivazione checonsente alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali la convenuta haqualificato i prestiti controversi come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), delTrattato CECA e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità.La prima censura deve pertanto essere dichiarata infondata e respinta.

3. Sulla censura che deduce un'erronea configurazione da parte della decisione95/422 degli esempi di comportamenti di imprenditori descritti dal governo tedescoe la domanda di trattamento riservato dei dati che ad essi si riferiscono

Sulla domanda di trattamento riservato

— Argomenti delle parti

172.
    Nella causa T-129/95, le ricorrenti chiedono al Tribunale di vigilare affinché i nomicitati negli esempi di comportamenti di imprenditori e nei dati relativi alleoperazioni interne delle imprese di cui trattasi siano trattati in modo riservato e chenon ne venga fatta menzione né nella relazione d'udienza né in altri documentidestinati al pubblico.

173.
    La convenuta obietta che la domanda delle ricorrenti non va accolta.

— Giudizio del Tribunale

174.
    Dato che, da un lato, le informazioni sugli esempi citati si basano in particolare suarticoli di stampa tedesca e, dall'altro, che essi si trovano nella decisione 95/422pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21 ottobre 1995, larichiesta delle ricorrenti non va accolta.

Nel merito della censura

— Argomenti delle parti

175.
    Le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica federale di Germania, deducono, nellacausa T-129/95, che la configurazione e la valutazione giuridica degli esempi dicomportamenti di imprenditori nella decisione 95/422 (parte IV, punto 4) sonoerrate. Questi sarebbero stati esposti dal governo tedesco allo scopo di dimostrareche il comportamento del Land corrispondeva a quello di un investitore privato. Aloro avviso, anche se questi esempi non si ricollegano alla NMH e alla LSW, essiapporterebbero cionondimeno la prova che un investitore privato avrebbe, incircostanze analoghe, adottato la stessa decisione del Land della Baviera.

176.
    Nell'esempio della Metallgesellschaft AG, le banche creditrici e gli azionisti nonavrebbero, come indicato nella decisione 95/422 adottato misure di sostegnoobbedendo a criteri puramente economici, bensì nella preoccupazione di preservare

l'immagine del loro marchio. Il loro comportamento sarebbe comparabile a quellodel Land della Baviera nella specie.

177.
    Nell'esempio della Weiherhammer, la convenuta avrebbe sostituito le propriesupposizioni all'esposizione dei fatti operata dal governo tedesco. Secondo ladecisione 95/422 un'«infusione di nuovo capitale che consenta di acquisire laproprietà (...) avviene sulla base del confronto tra gli oneri di una liquidazione odi un fallimento e il necessario conferimento finale di capitale». Tale presentazionesarebbe inesatta poiché la società madre ha assicurato che l'apporto dei fondisarebbe stato più oneroso del fallimento.

178.
    Per quanto riguarda gli esempi della Digital Equipment e Graetz HolztechinikGmbH, la decisione 95/422 afferma «gli oneri per l'outsourcing di particolaricomparti aziendali vengono sostenute al fine di garantirsi la fornitura dideterminate parti dei propri prodotti ridurne contemporaneamente i costi, ed averein questo modo vantaggi economici».

179.
    La Digital Equipment avrebbe concesso un aiuto finanziario alla società DITECdestinato a coprire i costi del piano sociale e a costituire un capitale proprio.Orbene, la DITEC non produrrebbe alcun prodotto specificamente per la DigitalEquipment che permetta a questa di sperare di trarre da tale aiuto in futuro unprofitto.

180.
    Per quanto riguarda la Graetz Holztechnik, la convenuta avrebbe erroneamenteconstatato che la società Nokia ha inteso assicurare il proprio approvvigionamentoallorché si è disimpegnata dalla «Graetz Holztechnik». Inoltre la convenutaavrebbe menzionato il fatto che il governo tedesco aveva presentato «in modounilaterale» il sostegno finanziario come una «garanzia del giro d'affari» a favoredella società Graetz Holztechnik. Contrariamente a tale presentazione, la societàGraetz Holztechnik stessa avrebbe definito il sostegno finanziario come unagaranzia del giro d'affari, secondo quanto emerge, del resto, nella sua lettera 24febbraio 1995.

181.
    La Repubblica federale di Germania sottolinea di aver risposto alle domanderivolte dalla Commissione a proposito del comportamento degli imprenditori citatinel modo più completo possibile, tenuto conto della mancanza dell'obbligo delleimprese private di informare il Land della Baviera o il governo federale sui loroprogetti di investimento.

182.
    Del resto, per concludere per l'assenso di aiuto di Stato nella specie basterebbeconstatare che la situazione economica e la motivazione di un investitore privato,da un lato, e quella dei pubblici poteri interessati dall'altro sono analoghi (sentenza10 luglio 1986 Belgio/Commissione, già citata al punto 76, punto 13). Sarebbe delresto impossibile trovare situazioni identiche a quelle dei poteri pubblici interessati,

soprattutto se si prende in considerazione il volume e il numero dellepartecipazioni pubbliche.

183.
    La convenuta conclude per il rigetto di tale censura sottolineando che la decisione95/422 non riposa sugli esempi controversi ma sulle informazioni comunicate dalgoverno tedesco.

— Giudizio del Tribunale

184.
    Nella decisione 95/422 la convenuta ha esposto in maniera circostanziata le ragioniper le quali il comportamento del Land della Baviera non era paragonabile aquello degli imprenditori citati dalle ricorrenti. In particolare, al punto IV hasottolineato che a differenza del Land della Baviera nella specie, in nessuno degliesempi invocati dal governo tedesco, un investitore privato ha ceduto le sue quotesenza trovare in ciò un vantaggio economico. Nel rilevare tale differenza, laconvenuta ha dimostrato che il comportamento del Land della Baviera non eraparagonabile a quello degli imprenditori citati. Anche a supporre che la convenutaabbia imperfettamente descritto il comportamento di tali imprenditori, sulla basedelle sommarie informazioni comunicate dal governo tedesco, né le ricorrenti, néla Repubblica federale di Germania hanno dimostrato che tale imperfezione avevaavuto un'incidenza decisiva sulla qualifica dei prestiti, come aiuto ai sensi dell'art.4, lett. c), del Trattato CECA.

185.
    Ne consegue che questa seconda censura dev'essere disattesa.

4. Sulla censura che deduce un'errata configurazione della decisione del 1988 nelladecisione 95/422

Argomenti delle parti

Nel merito della censura

186.
    Le ricorrenti e la Repubblica federale di Germania, interveniente, sostengono chela decisione 95/422 presenta la decisione del 1988 in un modo tronco. Inquest'ultima, la Commissione avrebbe concluso che il progetto di partecipazionedel Land della Baviera nelle imprese che sono subentrate alla Maxhütte, comeprevisto dall'accordo quadro relativo al piano rilevamento del 1987, noncomportava elementi di aiuto di Stato.

187.
    Orbene, tale accordo quadro del 1987 prevedeva il versamento da parte del Landdella Baviera di sovvenzioni destinate a coprire gli oneri accumulati in passato(«Altlasten»). La controversa sovvenzione di 56 milioni di DM avrebbe proprioavuto lo scopo di coprire siffatti oneri. Essa sarebbe contemplata dalla decisionedel 1988 e sarebbe stata pertanto approvata dalla convenuta.

188.
    La convenuta conclude per il rigetto di tale motivo sostenendo che la decisione del1988 non contemplava sovvenzioni destinate a coprire gli oneri accumulati inpassato.

— Sulla richiesta di produzione di documenti

189.
    Poiché la convenuta contesta che gli oneri accumulati in passato siano stati allabase della decisione del 1988, le ricorrenti ritengono necessaria la produzione ditale fascicolo. Esse invitano pertanto al Tribunale a chiedere alla convenuta, aisensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura di trasmettere il suo fascicolorelativo alla decisione del 1988.

190.
    La convenuta replica che non debba darsi corso alla domanda delle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

Nel merito della censura

191.
    La decisione del 1988 non contiene alcun esplicito riferimento alla questione deglioneri accumulati in passato. Tuttavia l'accordo quadro del 1987, che costituival'oggetto di tale decisione, al punto 5.5 prevedeva:

«Die Anlagen werden altlastenfrei übernommen. Soweit eine altlastenfreieÜbertragung nicht möglich ist, wird der Freistaat sicherstelle, daß NMH von densich daraus ergebenden Verpfichtungen wirtschaftlich nicht betroffen wird». («Gliimpianti vengono rilevati senza gli oneri accumulati in passato. Nel caso in cui untale rilevamento non si rivelasse possibile, il Land della Baviera farà in modo chela NMH non debba sopportare gli obblighi che ne derivano»).

192.
    Dato che, da un lato, l'insieme dell'accordo quadro del 1987, ivi compreso il suopunto 5.5, è stato esaminato nel contesto del procedimento che ha portato alladecisione del 1988 e, dall'altro, che la convenuta stessa ha ammesso di averesaminato la questione degli oneri accumulati in passato, la sua tesi, secondo laquale la decisione del 1988 non contemplava tali attività non può essere accolta.

193.
    Tuttavia poiché tale accordo quadro, si riporta agli impegni sottoscritti dal Landdella Baviera nel corso degli anni 1987 e 1988, la decisione del 1988 non coprivai finanziamenti concessi dal Land della Baviera alla NMH successivamente a taleperiodo, e in particolare, la sovvenzione di 56 milioni di DM versata nel contestodell'accordo del 27 gennaio 1995 (v. supra, punto 15).

194.
    Inoltre, dalla comunicazione del governo tedesco del 16 maggio 1994, punto 2,come pure dal verbale della riunione del Consiglio dei ministri del governo delLand della Baviera del 4 novembre 1987, relativo alla situazione della Maxhütte(punto 11) emerge che gli oneri accumulati in passato si riferivano agli oneri dovuti

all'inquinamento, come pure a misure di risanamento intese a garantire la purezzadell'aria, a lottare contro il rumore e a proteggere le falde freatiche.

195.
    Pertanto, la tesi della ricorrente, secondo la quale la sovvenzione controversia di56 milioni di DM era stata autorizzata dalla decisione del 1988 dev'essere disattesa.

196.
    Anche supponendo che la censura della ricorrente che deduce un'erroneadescrizione di tale decisione sia fondata, tale vizio, ad ogni modo, non ha alcunaincidenza sulla decisione 95/422 e, pertanto, non potrebbe comportarnel'annullamento. Di conseguenza, la presente censura dev'essere respinta.

— Sulla richiesta di produzione di documenti

197.
    Ritenendosi sufficientemente edotta dai documenti relativi al presente fascicolo etenuto conto degli sviluppo qui sopra esposti, il Tribunale ritiene che non occorradisporre la produzione degli atti relativi alla decisione del 1988.

5. Sul motivo che deduce un'errata configurazione delle circostanze legate al ritirodegli ex azionisti privati della NMH nella decisione 95/422

Argomenti delle parti

198.
    Secondo le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica federale di Germania, ladecisione 95/422 è basata su un'erronea rappresentazione dei fatti, poiché vi vieneaffermato che gli ex azionisti privati (Krupp Stahl AG, Thyssen Stahl AG, KlöcknerStahl AG) non hanno versato alcuna somma al momento in cui si sono ritirati. Essaometterebbe di indicare che questi hanno pagato un «prezzo di vendita negativo»concedendo ulteriormente prestiti alla NMH (comunicato del governo federale 16maggio e 15 luglio 1994). Infatti, in cambio del loro ritiro essi avrebbero ceduto icrediti derivanti da tali prestiti per un terzo del loro valore con la promessa dellaNMH di rimborsarne l'integralità in caso di un ritorno a tempi migliori.

199.
    La Repubblica federale di Germania aggiunge che il Land della Baviera, principaledetentore di quote del capitale della NMH, si è trovato in una situazione diversada quella degli investitori privati di minoranza al momento della cessione delle loroquote. Costoro infatti, in ragione della loro debole partecipazione nel capitale dellaNMH, e del fatto che questa era in concorrenza nella loro attività principale, nonavrebbero partecipato alla ricerca di un acquirente e all'elaborazione di un pianoeconomico globale per la NMH. A scapito di tali differenze, la convenuta avrebbe,a torto, valutato i versamenti controversi alla luce del criterio dell'accortoinvestitore, facendo riferimento al comportamento dei soci di minoranza di cuitrattasi.

200.
    La convenuta replica che la configurazione dei fatti contenuta nella decisione95/422 per quanto riguarda il ritiro degli ex soci privati (parte IV, punto 5) èconforme a quella che figurava nella comunicazione del governo tedesco 16 maggio

1994. Essa non sarebbe mai stata informata di eventuali conferimentisupplementari degli ex soci. E' questa la ragione per cui la tesi presentata aposteriori dalle ricorrenti e dal governo tedesco non può essere presa inconsiderazione.

Giudizio del Tribunale

201.
    Le lettere del governo tedesco 16 maggio e 15 luglio 1994 mostrano che gli ex sociprivati della NMH sono stati autorizzati dal Land della Baviera a vendere le loroquote il 30 giugno 1993 (Klöckner) e 21 marzo 1994 (Thyssen e Krupp).Successivamente essi hanno effettivamente venduto le loro quote per il prezzosimbolico di 1 DM. Allo stesso tempo, i crediti derivanti dai prestiti che erano staticoncessi dagli ex azionisti nel giugno e nel luglio 1992 venivano ceduti a bassoprezzo al gruppo Aicher.

202.
    Ne consegue, pertanto, che un anno separa la concessione dei prestiti da partedegli ex soci privati nel 1992 e la vendita delle loro quote nel corso del 1993.Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un nesso tra questi dueavvenimenti idoneo a dimostrare che tali precedenti azionisti privati si erano ritiratiprevio versamento di una somma.

203.
    L'argomento della Repubblica federale di Germania non può essere accolto. Giàè stato sopra constatato (v. supra, punto 114) che, anche ammesso che il Landdella Baviera fosse il principale detentore di quote del capitale della NMH, laconvenuta non ha violato in maniera patente le disposizioni del Trattato o qualsiasinorma relativa alla sua applicazione ritenendo che, in quanto investitore, il Landdella Baviera aveva interesse a realizzare un'operazione proficua, cioè a tentare dimassimalizzare il rendimento del suo investimento, allo stesso modo di qualsiasiinvestitore privato operante in un'economia di mercato e, in particolare, degli altrisoci. Ciò che ancor più rileva, un investitore privato, normalmente accorto, tantopiù sarà portato a vigilare sulla proficuità delle prospettive offerte da un prestitoche egli accorda ad una società di cui detiene quote di capitale quanto più alta èla sua partecipazione nel capitale di tale società. Inoltre, le ricorrenti non hannodimostrato perché il loro argomento secondo il quale la NMH è in concorrenza congli investitori di minoranza nella loro principale attività non era valido al momentodella loro partecipazione al rilevamento della NMH nel 1990 e nel contesto deiprestiti concessi dal 1992 fino all'inizio del 1994. Ad ogni modo, anche a supporreche esistesse una siffatta ragione, dagli atti non emerge che la convenuta ne siastata informata.

204.
    Di conseguenza, non può essere mossa alla convenuta la censura di aver violato inun modo patente le disposizioni del Trattato o qualsiasi norma relativa alla suaapplicazione per quanto riguarda le operazioni di ritiro degli ex soci privati. Anchea supporre che la configurazione delle circostanze connesse con tali operazioni sia

imperfetta, le ricorrenti non hanno ad ogni modo dimostrato che tale imperfezioneha determinato il risultato della decisione 95/422.

205.
    Ne consegue che la quarta censura dev'essere respinta.

Sulla seconda parte del terzo motivo, che deduce il rifiuto di sospendere le decisioni96/178 e 96/484 o l'obbligo di rimborso dei prestiti che esse prescrivono nonché laviolazione del principio di tutela giuridica e dell'obbligo di motivazione (censuresollevate unicamente nelle cause T-129/95 d T-97/96)

Argomenti delle parti

206.
    La ricorrente NMH rimprovera alla convenuta di non aver disposto la sospensionedell'adozione della decisione sui prestiti (art. 1 della decisione 96/178 e delladecisione 96/484) e della domanda di restituzione degli aiuti (art. 2 delle dettedecisioni) fino a che il Tribunale e la Corte non abbiano statuito sui ricorsiintrodotti contro la decisione 95/422. Tenuto conto del nesso materiale esistente trail primo procedimento, aventi ad oggetto i contributi finanziari, e gli altri due aventiad oggetto i prestiti, una decisione giudiziaria a favore della NMH nel primoprocedimento avrebbe reso gli altri due procedimenti privi di oggetto.

207.
    Inoltre, il rimborso immediato degli aiuti assertivamente concessi, prescritto dall'art.2 della decisione 96/178 e della decisione 96/484 implicherebbe unsovraindebitamento della NMH e, di conseguenza, il suo fallimento. La motivazionedi tali decisioni, eccessivamente generica e insufficiente, priverebbe la ricorrente diun'effettiva tutela giuridica.

208.
    La convenuta e il Regno Unito concludono per il rigetto di questa parte delmotivo. La prima sottolinea di aver spiegato in modo dettagliato, al punto V delladecisione 96/178 e della decisione 96/484, le ragioni per le quali non le sembravagiustificato una sospensione della decisione relativa al rimborso.

209.
    Il Regno Unito ricorda che un aiuto non può essere concesso prima che sia statonotificato e autorizzato ai sensi degli artt. 2-5 del quinto codice degli aiuti allasiderurgia. Aggiunge che se il ricorso della ricorrente fosse stato fruttuoso nellacausa T-129/95, la convenuta non sarebbe stata obbligata a sospendere le altredecisioni sui prestiti. Del resto, nell'ordinanza Germania/Commissione (già citataal punto 50, punto 79) il presidente della Corte avrebbe respinto la domanda disospensione delle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

210.
    Nell'ambito di questa parte del terzo motivo, la ricorrente NMH deduce, insostanza, due diverse censure, relative, rispettivamente, alla non sospensionedell'ordine di rimborso della decisione 96/178 e della decisione 96/484 e al difettodi motivazione.

211.
    Per quanto riguarda la prima censura, va ricordato che un aiuto incompatibile conil mercato comune deve, in linea di principio, essere restituito dal suo beneficiario.Questo non può trarre giovamento dal fatto che uno Stato membro gli abbiaconcesso fondi pubblici in violazione delle disposizioni del Trattato CECA e delquinto codice degli aiuti alla siderurgia. L'ordine di rimborso immediato, anche seporta al fallimento dell'impresa beneficiaria, è pertanto una conseguenza inerenteal regime rigoroso degli aiuti al settore siderurgico.

212.
    Nessuna disposizione del Trattato CECA o del quinto codice degli aiuti allasiderurgia conferisce alla Commissione il potere di sospendere un ordine dirimborso. Dall'art. 39, n. 1, del Trattato CECA emerge che anche i ricorsi propostidinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo.

213.
    Ad abuntantiam, il Tribunale rileva che nella sua ordinanzaGermania/Commissione (già citata al punto 50), la Corte ha ritenuto che lasospensione chiesta in un procedimento sommario non può essere concessa perevitare un danno che, quand'anche fosse certo, apparirebbe come la conseguenzainevitabile dell'applicazione del regime rigoroso degli aiuti al settore siderurgico,regime che ha in particolare lo scopo di impedire le conseguenze dannose, in modospecifico per la concorrenza — e quindi per la sopravvivenza delle imprese efficienti—, derivanti dal mantenimento artificiale di imprese che non potrebberosopravvivere in condizioni normali di mercato (punto 80).

214.
    Ciò considerato la prima censura dedotta dalla ricorrente è infondata.

215.
    Per quanto riguarda l'asserito difetto di motivazione, basta sottolineare che leragioni dell'ordine di rimborso sono esposte al punto V della decisione 96/178 edella decisione 96/484. Questa motivazione era sufficiente per consentire allaricorrente di comprendere le ragioni per le quali l'ordine di rimborso non è statosospeso.

216.
    Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo è respinta nella sua totalità.

Sulla terza parte del terzo motivo che deduce un'illegittima separazione delle procedure(censure sollevate unicamente nelle causa T-2/96 e T-97/96)

Argomenti delle parti

217.
    La ricorrente NMH sostiene che i tre procedimenti aventi ad oggetto laprivatizzazione della NMH e la concessione dei prestiti sono tra loro connessi nelmerito. La convenuta, nell'aprire i tre procedimenti, avrebbe artificiosamentedistinto fatti che esigenze di coerenza richiederebbero di prendere congiuntamentein considerazione. Essa sarebbe così incorsa in un errore di procedura.

218.
    La convenuta e il Regno Unito contestano tale censura e chiedono che sia respinta.

Giudizio del Tribunale

219.
    L'obbligo della convenuta di trattare le presenti fattispecie in un unicoprocedimento non emerge da alcuna disposizione del Trattato CECA né dal quintocodice degli aiuti alla siderurgia.

220.
    Nella specie, erano in discussione, da un lato, contributi finanziari previsti nelcontesto del progetto di privatizzazione della NMH, notificati dal governo tedescoalla Commissione il 16 maggio 1994, e, dall'altro, prestiti concessi dal Land dellaBaviera alla NMH tra il 1993 e il 1995 che sono stati notificati alla Commissionesolo dopo la loro concessione. Più esattamente, la Commissione è stata informatadei versamenti delle prime tranches di tali prestiti solo il 15 luglio 1994 e il 28settembre 1994, quindi dopo l'apertura del procedimento che si è concluso con ladecisione 95/422 e i versamenti delle ultime quattro tranches sono state notificatesolo dopo l'apertura del procedimento che si è concluso con la decisione 96/178.

221.
    Ne consegue che la natura e le modalità di tali misure erano differenti, come iperiodi in cui esse sono state adottate. Inoltre, la convenuta non era al corrente,al momento dell'apertura del procedimento che ha portato alla decisione 95/422,delle misure finanziarie che hanno costituito l'oggetto delle due successive decisioni.Ne consegue che essa non avrebbe potuto esaminarle nel contesto del medesimoprocedimento.

222.
    Ne consegue che la terza parte del terzo motivo è infondato e va respinta.

D — Sul quarto motivo, che deduce la violazione dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

223.
    Nella causa T-129/95, le ricorrenti censurano la convenuta per aver violato i lorodiritti di difesa e quelli del governo tedesco privandoli del diritto di essere sentitiin merito alla valutazione secondo cui il conferimento del Land della Bavieracostituiva una sovvenzione a fondo perso. Esse non avrebbero potuto condividereuna siffatta valutazione perché, in primo luogo, la comunicazione che annuncial'apertura del procedimento menzionava un'iniezione di capitali a favore dellaNMH e, in secondo luogo, i servizi della Commissione avrebbero affermato, nelcorso di un colloquio tra il membro della Commissione competente e il ministrodell'Economia bavarese che la forma dell'apporto era priva d'importanza. Asostegno delle loro censure, esse invocano le sentenze della Corte 29 giugno 1994,causa C-135/92, Fiskano/Commissione (Racc. pag. I-2885, punto 39), e delTribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB eEuropay/Commissione (Racc. pag. II-49, punto 48).

224.
    Nelle cause T-2/96 e T-97/96 la ricorrente NMH sostiene che, in un procedimentoche può comportare il fallimento di un'impresa, la convenuta è tenuta a consultarla.Questo principio sarebbe di particolare importanza allorché, come nel caso dell'art.

33, primo comma, seconda frase, del Trattato CECA il controllo giurisdizionale èlimitato.

225.
    La convenuta avrebbe, del resto, soltanto pubblicato una comunicazione relativaal procedimento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, senza informare lericorrenti del tenore delle censure formulate nella loro integralità.

226.
    La convenuta conclude per il rigetto del motivo. Infatti, essa si sarebbe conformataall'art. 6, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia e avrebbe messo ilgoverno tedesco in grado di esprimere il proprio punto di vista su tutte le questionidi fatto e di diritto prese in considerazione nel contesto delle informazionicomunicate da quest'ultimo e dal Land della Baviera.

227.
    Le imprese interessate da un procedimento aperto ai sensi di questa disposizioneavrebbero solo il diritto di presentare le loro osservazioni sulla decisione diapertura del procedimento. Unicamente lo Stato membro interessato, esclusivodestinatario della decisione, avrebbe il diritto di essere sentito.

Giudizio del Tribunale

228.
    Secondo la costante giurisprudenza, il rispetto del diritti della difesa in qualsiasiprocedimento instaurato a carico di una persona e che possa sfociare in un atto peressa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e vagarantito anche se non v'è una normativa specifica (sentenze della Corte 14febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punti 29-31;10 luglio 1986, Belgio/Commissione, già citata al punto 76, punto 28, e 21 marzo1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 46).

229.
    L'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia prevede che qualora laCommissione, «dopo aver intimato agli interessati di presentare le loroosservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni dellapresente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione».

230.
    Né dalla formulazione di tale articolo né da alcun'altra disposizione relativa agliaiuti di Stato, né dalla giurisprudenza comunitaria emerge che la Commissionesarebbe obbligata a sentire il beneficiario di fondi statali in merito alla valutazionein diritto che la stessa fa sulla messa a disposizione di siffatti fondi.

231.
    Non risulta neppure che, dopo aver intimato lo Stato membro interessato dipresentare le sue osservazioni, la Commissione sarebbe obbligata ad informarlodella sua posizione prima di adottare la sua decisione. Del resto, anche se unsiffatto obbligo esistesse, le imprese interessate non trarrebbero pertanto da essoalcun diritto ad essere sentite. Le sentenze Fiskano/Commissione e CB eEuropay/Commissione, già citate al punto 223, invocate dalle ricorrenti a sostegnodei loro motivi, si limitano a sancire il diritto per le imprese o associazioni di

imprese di essere poste in grado, in qualsiasi procedimento idoneo a concludersicon l'adozione di sanzioni, di far conoscere utilmente il loro punto di vistasull'effettività e pertinenza dei fatti e delle censure che la Commissione pone a lorocarico.

232.
    Le ricorrenti non possono muovere alla convenuta la censura di averle informatesolo a mezzo della comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso dell'aperturadi un procedimento ai sensi dell'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti allasiderurgia. Dalla giurisprudenza relativa all'art. 93, n. 2, del Trattato CE, emergeche questa disposizione non prescrive un'ingiunzione individuale e che il suo unicoscopo è quello di obbligare la Commissione a far sì che tutte le personepotenzialmente interessate siano informate dell'apertura del procedimento e sialoro offerta la possibilità di far valere le loro osservazioni al riguardo. Date lecircostanze, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale appare come unmezzo adeguato e sufficiente per far conoscere a tutti gli interessati l'avvio di unprocedimento (sentenza Intermillis/Commissione, già citata al punto 131, punto 17).Poiché la sua finalità è paragonabile a quella dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE ela sua formulazione non conferisce ai singoli il diritto di essere destinatari diun'ingiunzione individuale, l'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgiava interpretato nel senso che è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta ufficialedell'avviso di apertura di un procedimento.

233.
    Nella specie le ricorrenti sono state poste in grado di presentare le loroosservazioni sui fatti presi in considerazione e sulle valutazioni operate dallaconvenuta nell'avviso di apertura del procedimento di cui trattasi, anche se non sisono avvalse di tale possibilità.

234.
    Inoltre, dagli atti risulta (v. supra, punti 29-32, 35-37 e 40-42) che il governotedesco è stato debitamente sentito di modo che il suo diritto di difesa è statorispettato.

235.
    Ne consegue che la decisione 95/422, la decisione 96/178 e la decisione 96/484 nonsono affette di illegittimità per la violazione dei diritti della difesa.

236.
    Il quarto motivo deve pertanto essere respinto.

E — Conclusione

237.
    Da tutto quanto precede emerge che i motivi debbono essere respinti nel loroinsieme. Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che le decisioni impugnate sonoaffette da illegittimità, i presenti ricorsi di annullamento debbono essere respintinella loro integralità.

Sulle spese

238.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ha chiestola condanna delle ricorrenti alle spese e queste ultime sono rimaste soccombenti,esse vanno condannate a sopportare, oltre alle loro spese, anche quelle espostedalla convenuta.

239.
    Secondo l'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Statimembri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Neconsegue che le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dalRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti intervenienti, restano acarico degli stessi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    La domanda di trattamento confidenziale è respinta.

2)    La domanda di accesso al fascicolo relativo alla decisione dellaCommissione 1° agosto 1988 è respinta.

3)    I ricorsi nelle cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96 sono respinti.

4)    Le ricorrenti sopporteranno le loro spese nonché quelle della convenuta.

5)    Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dal RegnoUnito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord restano a carico delle stesse.

Azizi                 García-Valdecasas         Moura Ramos

        Jaeger                     Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi

Indice

    Contesto giuridico

II - 3

    Fatti all'origine della controversia

II - 5

        Antecedenti

II - 5

            1. Creazione della società ricorrente Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

II - 5

            2. Partecipazione del Land della Baviera nelle società NMH e Lech-Stahlwerke

II - 5

            3. Piano di privatizzazione della NMH

II - 6

            4. Prestiti concessi alla NMH

II - 7

        Procedimento amministrativo

II - 9

            1. Procedimento relativo alle misure di finanziamento previste nell'ambito dellaprivatizzazione della NMH (causa T-129/95)

II - 9

            2. Procedimento relativo ai prestiti concessi tra marzo 1993 e agosto 1994 (causaT-2/96)

II - 9

            3. Procedimento relativo ai prestiti concessi tra il luglio 1994 e il marzo 1995(causa T-97/96)

II - 10

    Procedimento

II - 11

        Causa T-129/95

II - 11

        Causa T-2/96

II - 11

        Causa T-97/96

II - 12

        Cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96

II - 12

    Conclusioni delle parti

II - 13

    Nel merito

II - 14

        A — Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 4, lett. c) del TrattatoCECA

II - 14

            Argomenti delle ricorrenti

II - 14

                1. Osservazioni preliminari

II - 14

                    a) Il criterio dell'investitore privato

II - 14

                    b) Gli argomenti che deducono il criterio dell'investitore privato

II - 15

                    — Investitore privato di dimensioni paragonabili

II - 15

                    — Situazione analoga

II - 15

                    — Giustificazione economica e prospettiva di redditività

II - 15

                2. Apporto di capitale da parte del Land della Baviera alla NMH e allaLSW

II - 17

                3. Contributo di 56 milioni di DM versato dal Land della Baviera alla NMHper investimenti (causa T-129/95)

II - 17

                4. Prestiti concessi dal Land della Baviera alla NMH (cause T-2/96 e T-97/96)

II - 18

            Argomenti della convenuta e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda delNord

II - 19

            Giudizio del Tribunale

II - 19

                1. Osservazioni preliminari

II - 19

                    a) Sull'art. 4, lett. c), del Trattato CECA

II - 19

                    b) Sul controllo giurisdizionale delle valutazioni effettuate dallaCommissione nel contesto dell'applicazione del quinto codice degliaiuti alla siderurgia

II - 20

                    c) Sul criterio dell'investitore privato

II - 20

                2. Applicazione del criterio dell'investitore privato al conferimento dicapitale alla NMH e alla LSW

II - 21

                    a) Investitore privato di dimensioni paragonabili che si trova in unasituazione analoga

II - 21

                    b) Prospettiva di redditività

II - 22

                    c) Eventuale pregiudizio all'immagine del marchio del Land dellaBaviera

II - 23

                3. Contributo di 56 milioni di DM versati alla NMH per investimenti (causaT-129/95)

II - 25

                4. Applicazione del criterio dell'investitore privato ai prestiti concessi dalLand della Baviera (cause T-2/96 e T-97/96)

II - 25

                    a) Qualifica di prestiti come aiuti concessi dallo Stato

II - 25

                    b) Sul riferimento alla legge tedesca sulla società a responsabilitàlimitata

II - 26

                    c) Sull'eventuale rimborso dei prestiti

II - 27

                5. Conclusione

II - 27

        B — Sul secondo motivo che deduce la violazione del principio di proporzionalità

II - 27

            Argomenti delle ricorrenti

II - 27

            Argomenti della convenuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda delNord

II - 28

            Giudizio del Tribunale

II - 28

                1. Sull'applicazione di un criterio de minimis agli aiuti di Stato

II - 28

                2. Sull'asserito obbligo della Commissione di disporre la modifica dellecondizioni di concessione degli aiuti piuttosto che la loro restituzione

II - 29

                3. Sull'art. 5, terzo trattino, del Trattato CECA

II - 30

                4. Conclusione

II - 30

        C — Sul terzo motivo, che deduce la violazione di forme sostanziali

II - 30

            Sul primo punto del terzo motivo che deduce una presentazione ingannevole divarie constatazioni di fatto contenute nelle decisioni impugnate, nonché ildifetto di motivazione che ne deriva

II - 30

                1. Osservazioni preliminari

II - 30

                2. Sul motivo che deduce un'errata configurazione dei contributi finanziariprogettati

II - 31

                    Argomenti delle parti

II - 31

                    Giudizio del Tribunale

II - 32

                    — Causa T-129/95

II - 32

                    — Cause T-2/96 e T-97/96

II - 33

                    — Conclusione

II - 33

                3. Sulla censura che deduce un'erronea configurazione da parte delladecisione 95/422 degli esempi di comportamenti di imprenditori descrittidal governo tedesco e la domanda di trattamento riservato dei dati chead essi si riferiscono

II - 34

                    Sulla domanda di trattamento riservato

II - 34

                    — Argomenti delle parti

II - 34

                    — Giudizio del Tribunale

II - 34

                    Nel merito della censura

II - 34

                    — Argomenti delle parti

II - 34

                    — Giudizio del Tribunale

II - 36

                4. Sulla censura che deduce un'errata configurazione della decisione del 1988nella decisione 95/422

II - 36

                    Argomenti delle parti

II - 36

                    Nel merito della censura

II - 36

                    — Sulla richiesta di produzione di documenti

II - 37

                    Giudizio del Tribunale

II - 37

                    Nel merito della censura

II - 37

                    — Sulla richiesta di produzione di documenti

II - 38

                5. Sul motivo che deduce un'errata configurazione delle circostanze legate alritiro degli ex azionisti privati della NMH nella decisione 95/422

II - 38

                    Argomenti delle parti

II - 38

                    Giudizio del Tribunale

II - 39

                    Sulla seconda parte del terzo motivo, che deduce il rifiuto di sospenderele decisioni 96/178 e 96/484 o l'obbligo di rimborso dei prestiti cheesse prescrivono nonché la violazione del principio di tutelagiuridica e dell'obbligo di motivazione (censure sollevateunicamente nelle cause T-129/95 d T-97/96)

II - 40

                    Argomenti delle parti

II - 40

                    Giudizio del Tribunale

II - 40

                    Sulla terza parte del terzo motivo che deduce un'illegittima separazionedelle procedure (censure sollevate unicamente nelle causa T-2/96e T-97/96)

II - 41

                    Argomenti delle parti

II - 41

                    Giudizio del Tribunale

II - 42

        D — Sul quarto motivo, che deduce la violazione dei diritti della difesa

II - 42

            Argomenti delle parti

II - 42

            Giudizio del Tribunale

II - 43

        E — Conclusione

II - 44

    Sulle spese

II - 44


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.