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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

10 luglio 2024 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Decisioni di non iscrivere i nomi dei ricorrenti nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Parità di trattamento – Ripetizione delle prove scritte – Selezione per titoli – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑120/23,

UJ, e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentate da M. Velardo, avvocata,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, L. Hohenecker e G. Niddam, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni (relatore) e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 22 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il loro ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, i ricorrenti, UJ e le altre persone fisiche i cui nomi figurano in allegato, chiedono l’annullamento delle decisioni del 5 maggio 2022 con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi.

I.      Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        Il 5 dicembre 2019 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/380/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori (AD 7/AD 9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi (GU 2019, C 409 A, pag. 1), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, per amministratori di grado AD 7, da un lato, e di grado AD 9, dall’altro.

3        I ricorrenti hanno partecipato al suddetto concorso e, dopo aver superato i test del tipo «questionario a scelta multipla» e la selezione per titoli (Talent Screener), hanno preso parte alle prove del centro di valutazione (Assessment center).

4        Il 22 dicembre 2020 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un addendum al bando di concorso (GU 2020, C 444 A, pag. 6).

5        Il 5 maggio 2022 l’EPSO ha notificato individualmente, a ciascun ricorrente, la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per il grado AD 7, in sostanza a motivo del fatto che l’interessato non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione. Inoltre, per quanto riguarda due dei ricorrenti, UM e UT, la commissione giudicatrice ha constatato che essi non avevano ottenuto i punteggi minimi richiesti in occasione di tali prove.

6        Il 15 luglio 2022 la commissione giudicatrice ha inviato a UJ e UM, nonché ad un’altra ricorrente, UL, la propria decisione individuale recante rigetto della loro domanda di riesame delle decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva.

7        Il 5 agosto 2022 i ricorrenti hanno presentato, congiuntamente, un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso le decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva nonché, per quanto riguarda UJ, UL e UM, avverso le decisioni di rigetto della loro domanda di riesame.

8        Il 13 marzo 2023 l’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha inviato a ciascun ricorrente una decisione individuale di rigetto del reclamo.

II.    Conclusioni delle parti

9        Nell’atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2023, i ricorrenti concludono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni del 5 maggio 2022 mediante le quali la commissione giudicatrice ha deciso di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva;

–        annullare le decisioni del 15 luglio 2022 che hanno respinto le domande di UJ, UL e UM di riesaminare le decisioni di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva;

–        annullare le decisioni del 5 dicembre 2022 mediante le quali l’APN ha respinto implicitamente il reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

10      Con la loro memoria di adattamento, registrata presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2023, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia annullare le decisioni del 13 marzo 2023 mediante le quali l’APN ha respinto espressamente il reclamo.

11      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

III. In diritto

A.      Sull’oggetto del ricorso

12      Secondo la giurisprudenza, quando un candidato ad un concorso sollecita, conformemente a una regola enunciata dal bando di concorso, il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice, la decisione che quest’ultima adotta, previo riesame della situazione del candidato, si sostituisce alla sua decisione iniziale e costituisce quindi l’atto che arreca pregiudizio (v. sentenza del 5 settembre 2018, Villeneuve/Commissione, T‑671/16, EU:T:2018:519, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

13      Inoltre, le conclusioni di annullamento formalmente dirette contro la decisione di rigetto di un reclamo hanno l’effetto, nel caso in cui tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di devolvere alla cognizione del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8).

14      Nel caso di specie, per quanto riguarda UJ, UL e UM, le decisioni della commissione giudicatrice del 15 luglio 2022 di rigetto delle domande di riesame di tali ricorrenti si sono sostituite alle decisioni iniziali della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022 di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva.

15      Inoltre, le decisioni dell’APN del 5 dicembre 2022 che hanno respinto implicitamente il reclamo, nonché le decisioni dell’APN del 13 marzo 2023 che hanno respinto esplicitamente tale reclamo, si limitano a confermare le decisioni della commissione giudicatrice, eventualmente previo riesame, di non iscrivere i nomi dei ricorrenti nell’elenco di riserva e sono prive di contenuto autonomo.

16      Di conseguenza, occorre considerare che il ricorso è diretto, per quanto riguarda UJ, UL e UM, contro le decisioni della commissione giudicatrice del 15 luglio 2022 che hanno respinto le domande di riesame di tali ricorrenti e, per quanto riguarda gli altri ricorrenti, contro le decisioni della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022 di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»).

B.      Sul primo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni di legge che regolano il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione

17      I ricorrenti sollevano un’eccezione di illegittimità del bando di concorso, in quanto tale bando limita a due sole lingue (l’inglese e il francese) le lingue di comunicazione tra i candidati al concorso e l’EPSO e impone loro di sostenere le prove del centro di valutazione in una di queste due lingue. La Commissione avrebbe in particolare violato il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1). Inoltre, la limitazione a due sole lingue indebolirebbe i diritti della difesa del candidato al concorso qualora questi sia tenuto, come nel presente caso, a redigere sia la domanda di riesame che il reclamo in una lingua diversa dalla sua lingua materna.

18      La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

1.      Sulla situazione di UO

19      La Commissione ritiene che il primo motivo non riguardi una ricorrente, UO.

20      Nella replica, i ricorrenti non contestano questa interpretazione.

21      A questo proposito, al punto 31 dell’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti affermano che, ad eccezione di UO, la cui lingua materna era il francese e che ha sostenuto le prove del centro di valutazione in tale lingua, nessuno dei ricorrenti era di lingua materna francese o inglese. Al punto 53 dell’atto introduttivo, essi indicano che i candidati, ad eccezione di UO, sono stati penalizzati a causa della lingua che hanno scelto tra le due lingue autorizzate dal bando di concorso.

22      Date tali circostanze, si deve ritenere che il primo motivo non riguardi UO, come del resto confermato dai ricorrenti in udienza.

2.      Sulla ricevibilità

a)      Sulla ricevibilità del motivo di ricorso alla luce dellarticolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

23      La Commissione afferma, nel controricorso, che i ricorrenti non spiegano in che modo l’articolo 1 quinquies dello Statuto sarebbe stato violato. Essa prospetta la possibile irricevibilità del primo motivo alla luce dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

24      Ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere, segnatamente, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché un’esposizione sommaria di tali motivi.

25      Il requisito dell’«esposizione sommaria dei motivi» significa che l’atto introduttivo deve illustrare in che cosa consiste il motivo sul quale il ricorso è fondato. Affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile è necessario, segnatamente, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui esso si fonda risultino, anche solo sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto stesso che introduce il giudizio (sentenza del 3 marzo 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, punti 67 e 68).

26      Occorre constatare che, al punto 34 dell’atto introduttivo, i ricorrenti si sono limitati a riprodurre il punto 35 della sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495).

27      Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente per determinare l’irricevibilità del primo motivo.

28      Infatti, nell’atto introduttivo, i ricorrenti hanno indicato, in modo sufficientemente chiaro, segnatamente: in primo luogo, che il fatto di obbligare i candidati ai concorsi a comunicare con l’EPSO in una lingua che essi devono scegliere tra il francese e l’inglese e a sostenere le prove del centro di valutazione soltanto in una di queste due lingue era contrario agli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1; in secondo luogo, che la limitazione a due delle lingue di comunicazione con l’EPSO per redigere la loro domanda di riesame e il loro reclamo indeboliva i loro diritti della difesa; e, in terzo luogo, che, se non fossero stati obbligati a scegliere il francese o l’inglese come lingua per sostenere le prove del centro di valutazione, essi avrebbero potuto comunicare con l’EPSO e sostenere le prove del centro di valutazione in una lingua a loro più familiare, come la loro lingua materna.

29      Peraltro, sebbene i ricorrenti non abbiano sviluppato, nell’atto introduttivo, un’argomentazione intesa specificamente a dimostrare che la Commissione aveva violato l’articolo 1 quinquies dello Statuto, la Commissione poteva comprendere che i ricorrenti, che hanno menzionato il principio della parità di trattamento, le contestavano parimenti una violazione del principio di non discriminazione garantito da tale articolo.

30      Il primo motivo di ricorso è pertanto ricevibile in riferimento all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

b)      Sulla ricevibilità delleccezione di illegittimità, alla luce del requisito dellesistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e le decisioni impugnate

31      La Commissione sostiene che il primo motivo, che corrisponde ad un’eccezione di illegittimità, è irricevibile, poiché non è stata dimostrata l’esistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e le decisioni impugnate.

32      I ricorrenti contestano tale tesi.

33      Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte può, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea, avvalersi dei motivi previsti dall’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità di tale atto (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 43).

34      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la disposizione suddetta costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa rivolta, la validità degli atti di portata generale che formano la base di tale decisione (v. sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di un qualsiasi atto di portata generale a sostegno di un ricorso qualsivoglia, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce l’oggetto del ricorso (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 45).

36      Pertanto, di fronte a ricorsi di annullamento proposti contro decisioni individuali, la Corte ha ammesso che potevano validamente costituire l’oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale costituenti la base di tali decisioni o aventi un nesso giuridico diretto con decisioni siffatte (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 46).

37      Per contro, la Corte ha dichiarato irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale del quale la decisione individuale impugnata non costituisce una misura di esecuzione (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 47).

38      Per quanto riguarda, più in particolare, la ricevibilità di un’eccezione di illegittimità sollevata contro un bando di concorso, in primo luogo, il fatto di non aver impugnato tale bando entro i termini non impedisce ad una parte ricorrente di far valere irregolarità verificatesi in occasione dello svolgimento del concorso, anche se l’origine di tali irregolarità può essere rinvenuta nel testo del bando di concorso (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 48).

39      In secondo luogo, nell’ambito di una procedura di assunzione, una parte ricorrente può, in caso di ricorso diretto contro atti successivi, far valere l’irregolarità degli atti precedenti che sono strettamente collegati a tali atti successivi. Infatti, in una procedura di questo tipo, non si può pretendere che gli interessati presentino tanti ricorsi quanti sono gli atti della procedura che possono arrecare pregiudizio a tali interessati. Tale giurisprudenza si basa sulla presa in considerazione della natura particolare della procedura di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni collegate molto strettamente fra loro (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 49).

40      Di conseguenza, un motivo relativo all’irregolarità del bando di concorso è ricevibile nella misura in cui esso riguarda la motivazione della decisione impugnata. Il criterio dello stretto collegamento risultante dalla giurisprudenza citata al punto 39 supra presuppone pertanto che le disposizioni del bando di concorso di cui si deduce l’illegittimità siano state applicate a sostegno della decisione individuale che costituisce l’oggetto del ricorso di annullamento (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 50).

41      A tal fine, occorre tenere conto della motivazione sostanziale, e non meramente formale, della decisione individuale impugnata (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 52).

42      L’esistenza di un siffatto stretto collegamento dovrà peraltro essere esclusa nel caso in cui le disposizioni contestate del bando di concorso non abbiano alcun collegamento con le ragioni sottese alla decisione individuale impugnata (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 53).

43      Nel caso di specie, il concorso EPSO/AD/380/19 è un’operazione amministrativa complessa, per cui è necessario esaminare se esista uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e le decisioni impugnate.

44      Occorre esaminare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità, distinguendo a seconda che tale eccezione sia diretta, da un lato, contro le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione e, dall’altro, contro le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua di comunicazione tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato una candidatura valida nonché la lingua di presentazione della domanda di riesame e del reclamo.

1)      Sulle disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione

45      Secondo la sezione del bando di concorso intitolata «Condizioni di ammissione (…) 2) [c]ondizioni specifiche: lingue», la lingua 2, utilizzata segnatamente per le prove del centro di valutazione, deve essere l’inglese o il francese.

46      Per quanto riguarda la motivazione delle decisioni impugnate, dalle decisioni della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022, eventualmente confermate a seguito di riesame, risulta che i ricorrenti non sono stati iscritti nell’elenco di riserva per il fatto che non erano tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione.

47      Le prove del centro di valutazione consistevano in cinque test (tre prove orali e due prove scritte): un colloquio incentrato sulle competenze generali, un colloquio relativo alle competenze settoriali, una prova di gruppo (sostituita, a causa dell’epidemia di COVID‑19, da un colloquio situazionale basato sulle competenze), una prova scritta attinente al settore del concorso e uno studio (scritto) di un caso. Mediante queste cinque prove veniva verificata, segnatamente, tra otto competenze generali e due competenze specifiche, la competenza generale in materia di comunicazione, e ciò sia oralmente, al momento del colloquio sulle competenze generali, che per iscritto, al momento dello studio di un caso.

48      Nel valutare la competenza generale in materia di comunicazione di ciascuno dei ricorrenti, la commissione giudicatrice ha proceduto ad una constatazione riguardo alla conoscenza della lingua 2 scelta da ciascuno di essi, vale a dire il francese o l’inglese, o, quanto meno, riguardo al possesso di una competenza fortemente condizionata dalla conoscenza di tale lingua.

49      Di conseguenza, la valutazione, da parte della commissione giudicatrice, della competenza generale in materia di comunicazione tende a dimostrare che esiste uno stretto collegamento tra le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione e le decisioni impugnate (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 59).

50      Tuttavia, la Commissione ritiene che, nonostante la valutazione della commissione giudicatrice circa la competenza generale nel settore della comunicazione, il suddetto stretto collegamento non sia stato dimostrato.

51      In primo luogo, la Commissione sostiene che il punteggio relativo alla competenza generale in materia di comunicazione non ha penalizzato i ricorrenti, dato che tale punteggio è stato, per ciascun ricorrente, superiore o pari a 5 punti su 10.

52      Tuttavia, se è vero che i ricorrenti hanno ottenuto un punteggio superiore o pari a 5 punti su 10 per quanto riguarda la competenza generale in materia di comunicazione, resta il fatto che la commissione giudicatrice ha effettuato una constatazione riguardo alla conoscenza della lingua 2 scelta da ciascuno dei ricorrenti o, quanto meno, riguardo al possesso di una competenza che dipende fortemente dalla conoscenza di tale lingua.

53      Inoltre, occorre constatare che i ricorrenti hanno ottenuto un punteggio inferiore o pari a 6,5 punti su 10 per quanto riguarda la competenza generale in materia di comunicazione. Esiste dunque un margine tra il punteggio ottenuto da ciascuno dei ricorrenti a titolo di questa competenza e il punteggio teorico massimo di 10 punti su 10. Oltre a ciò, ciascuno dei ricorrenti ha ottenuto, a titolo di una o più ulteriori competenze generali, un punteggio superiore a quello che gli è stato attribuito a titolo della competenza generale in materia di comunicazione.

54      In secondo luogo, la Commissione ritiene che, dato che la «prova della comunicazione» del centro di valutazione simula uno scambio di informazioni in un contesto il più vicino possibile a quello della realtà professionale con cui i candidati prescelti si confronteranno, l’uso dell’inglese o del francese come lingua 2 non ha penalizzato i ricorrenti, dato il loro curriculum professionale, acquisito principalmente all’estero in ambienti anglofoni o francofoni.

55      I ricorrenti non contestano il fatto che la loro esperienza professionale è stata acquisita principalmente all’estero in ambienti anglofoni o francofoni.

56      Tuttavia, tale circostanza non consente di concludere che i ricorrenti, ad eccezione di UO, abbiano una padronanza dell’inglese o del francese equivalente a quella della loro lingua materna, vale a dire lo spagnolo, l’estone, l’italiano, il lituano o il rumeno. Anche per i ricorrenti che, nel loro curriculum vitae o nell’atto di candidatura, hanno dichiarato un livello «eccellente» o «C2» nella lingua 2 da essi scelta, non si può concludere che tale livello sia equivalente a quello che essi possiedono nella loro lingua materna, che considerano più familiare.

57      In terzo luogo, la Commissione sostiene, basandosi sulla sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), che l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’uso della loro lingua materna avrebbe permesso loro di ottenere risultati migliori nelle prove presso il centro di valutazione è irrilevante al fine di stabilire l’esistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e le decisioni impugnate.

58      Al punto 63 della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), la Corte ha considerato che, poiché la parte ricorrente contestava, con la sua eccezione di illegittimità, la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca, il confronto tra il suo livello in francese e il suo livello in portoghese, sua lingua materna che essa aveva scelto come lingua principale del concorso, era irrilevante al fine di stabilire l’esistenza di uno stretto collegamento tra la decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso relative al regime linguistico.

59      Tuttavia, le considerazioni esposte al punto 63 della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), non sono trasponibili alla presente causa.

60      Infatti, da un lato, nella causa decisa dalla sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), la parte ricorrente aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che essa avrebbe avuto la possibilità di ottenere punteggi migliori se fossa stata autorizzata a sostenere le prove del centro di valutazione in una lingua diversa dalla sua lingua materna, ossia lo spagnolo (v., in tal senso, le conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2022:902, paragrafi 78, 79 e 82). Per contro, nella presente causa, i ricorrenti, ad eccezione di UO, contestano il bando di concorso in quanto tale bando non li ha autorizzati a sostenere le prove del centro di valutazione nella loro lingua materna.

61      Dall’altro lato, nel caso in esame, il bando di concorso prevedeva che i candidati dovessero scegliere una lingua 1, tra tutte le lingue ufficiali dell’Unione, per i test del tipo «questionario a scelta multipla», e una lingua 2, tra l’inglese e il francese, per le prove del centro di valutazione. Tale bando non obbligava esplicitamente i candidati a scegliere la loro lingua materna come lingua 1 e non vietava loro di scegliere la loro lingua materna come lingua 2, come è stato riconosciuto dalla Commissione all’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale. D’altronde, UO ha scelto la propria lingua materna, ossia il francese, come lingua 2. Di conseguenza, se il bando di concorso non avesse limitato la lingua 2 soltanto all’inglese o al francese, anche gli altri ricorrenti avrebbero potuto scegliere la loro lingua materna come lingua 2 per sostenere le cinque prove scritte ed orali del centro di valutazione.

62      Date tali circostanze, l’argomentazione della Commissione non permette di considerare che, nonostante il fatto che la commissione giudicatrice abbia valutato la competenza generale in materia di comunicazione dei ricorrenti, le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione non hanno alcun collegamento con le ragioni sottese alle decisioni impugnate.

63      Pertanto, l’eccezione di illegittimità è ricevibile per quanto riguarda le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione.

2)      Sulle disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua da utilizzarsi per le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati nonché per la domanda di riesame e il reclamo

64      Secondo la sezione del bando di concorso intitolata «Condizioni di ammissione (…) 2) [c]ondizioni specifiche: lingue», la lingua 2, utilizzata segnatamente per le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato una candidatura valida, deve essere l’inglese o il francese.

65      Ai sensi del punto 4.2.2 dell’allegato III del bando di concorso, le domande di riesame delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice o dall’EPSO che stabiliscono i risultati di un candidato o che determinano se il candidato può passare alla fase successiva del concorso oppure è escluso devono essere presentate nella lingua 2.

66      Secondo il punto 4.3.1 dell’allegato III del bando di concorso, i reclami devono essere presentati nella lingua 2.

67      I ricorrenti non adducono elementi concreti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento tra le disposizioni del bando di concorso, ricordate ai punti da 64 a 66 supra, e la motivazione delle decisioni impugnate.

68      In particolare, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di presentare una domanda di riesame e un reclamo senza che la stesura della loro domanda di riesame o del loro reclamo incontrasse limiti di tempo in modo paragonabile a una prova del centro di valutazione.

69      Inoltre, come si è detto in precedenza, non è contestato che l’esperienza professionale dei ricorrenti è stata acquisita principalmente all’estero in ambienti anglofoni o francofoni. I ricorrenti hanno dichiarato, quanto meno, di possedere un livello «molto buono» o «corrente» nella lingua 2 da essi scelta. Orbene, i ricorrenti non hanno dimostrato e nemmeno sostenuto di aver avuto difficoltà a comunicare con l’EPSO e a presentare una domanda di riesame e un reclamo.

70      Il reclamo, comune a tutti i ricorrenti, è stato presentato da un avvocato, in inglese, vale a dire in una lingua che, contrariamente a quanto previsto dal punto 4.3.1 dell’allegato III del bando di concorso, non era la lingua 2 scelta da tre dei ricorrenti, ossia UN, UQ e UV. Nelle decisioni di rigetto del reclamo indirizzate a questi ultimi, l’EPSO non ha ritenuto che il reclamo dovesse essere respinto in ragione del mancato rispetto delle disposizioni del suddetto punto del bando di concorso.

71      Inoltre, nei limiti in cui i ricorrenti fanno valere che il requisito previsto dal bando di concorso consistente nel dover redigere la domanda di riesame e il reclamo nella lingua 2 ha indebolito i loro diritti della difesa, occorre considerare che, per ragioni simili a quelle indicate ai punti da 67 a 70 supra, tale requisito non ha, in ogni caso, avuto alcuna incidenza, nella specie, sui diritti della difesa dei ricorrenti.

72      L’eccezione di illegittimità è quindi irricevibile per quanto riguarda le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua da utilizzarsi per le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato una candidatura valida, nonché per la domanda di riesame e il reclamo.

3.      Sulla fondatezza

73      Occorre esaminare la fondatezza dell’eccezione di illegittimità per quanto riguarda le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione.

74      Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le istituzioni dell’Unione devono disporre di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione dei criteri di capacità richiesti dai posti da coprire, nonché nella fissazione, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, delle condizioni e delle modalità di organizzazione del concorso. Pertanto, le istituzioni, come pure l’EPSO, allorché quest’ultimo esercita poteri che gli sono conferiti dalle suddette istituzioni, devono poter determinare, in base alle loro necessità, le capacità che occorre esigere dai candidati partecipanti ai concorsi per organizzare i propri servizi in modo utile e ragionevole (v. sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata).

75      Tuttavia, le istituzioni devono vigilare, nell’applicazione dello Statuto, sul rispetto dell’articolo 1 quinquies di quest’ultimo, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua. Se il paragrafo 6 di tale articolo prevede che talune limitazioni a tale divieto siano possibili, ciò è a condizione che queste siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[e]» e rispondano a «obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale» (sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 67).

76      Così, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’EPSO, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto, di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio. Inoltre, qualsiasi condizione relativa a conoscenze linguistiche specifiche deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità (sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 68).

77      Spetta all’istituzione che ha limitato il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che una tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare, che essa è proporzionata a tali esigenze e che è fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili, mentre incombe al Tribunale effettuare un esame in concreto del carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione alla luce delle suddette esigenze (sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 69).

78      Nell’ambito di tale esame, il giudice dell’Unione deve non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a suffragare le conclusioni che ne vengono tratte (sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 70).

79      Nel caso di specie, la sezione del bando di concorso intitolata «Condizioni di ammissione (…) 2) [c]ondizioni specifiche: lingue» indica che la limitazione della lingua 2 all’inglese o al francese è giustificata dal fatto che i vincitori assunti in questi settori particolari devono avere una conoscenza soddisfacente (livello B2 minimo) dell’inglese o del francese. Ivi si precisa che, se la conoscenza di altre lingue può invero costituire un vantaggio, i servizi della Commissione che si occupano di cooperazione internazionale e aiuti umanitari – ossia la direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo, la direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento, la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee e il Servizio degli strumenti di politica estera – utilizzano l’inglese e il francese per le attività di analisi, la comunicazione sia interna che con paesi terzi e i paesi in via di adesione, i portatori di interessi esterni, la stesura di pubblicazioni e relazioni, atti normativi o documenti economici, come indicato nella sezione «Natura delle funzioni» e nell’allegato I di detto bando. Nella medesima sezione si aggiunge che, per questo motivo, la conoscenza dell’inglese o del francese è essenziale.

80      Da statistiche sull’uso della seconda lingua da parte del personale assegnato ai servizi di accoglienza dei candidati (direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo, direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento, direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee e Servizio degli strumenti di politica estera) risulta che l’inglese e il francese sono le lingue più utilizzate. Da avvisi di posto vacante del 2019 per i profili di amministratore in questi servizi risulta che le lingue richieste da questi avvisi sono, nella grande maggioranza dei casi, il francese o l’inglese. Risulta infine dalla tabella relativa alle lingue nelle quali hanno avuto luogo le consultazioni interservizi proposte da detti servizi sugli atti di loro competenza tra il 1º dicembre 2018 e il 1º dicembre 2019 che le lingue più utilizzate erano l’inglese e il francese.

81      I documenti prodotti sono idonei a dimostrare che il requisito della conoscenza dell’inglese o del francese è giustificato per l’esercizio delle funzioni di amministratore nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi. Occorre altresì precisare che, se l’inglese è più utilizzato del francese, l’uso del francese è frequente e nettamente superiore a quello di tutte le altre lingue, segnatamente le lingue materne dei ricorrenti diversi da UO.

82      In particolare, i ricorrenti non adducono argomenti che consentano di ritenere che le lingue materne dei ricorrenti diversi da UO, ossia lo spagnolo, l’estone, l’italiano, il lituano o il rumeno, siano importanti per l’esercizio delle funzioni di amministratore nel settore della cooperazione internazionale e della gestione dell’aiuto ai paesi terzi o, quantomeno, che l’uso di tali lingue sia sufficientemente utile in tale settore al punto che la loro esclusione quale lingua 2 sia priva di ragioni oggettive o sproporzionata.

83      È vero che i ricorrenti fanno valere, segnatamente, in sostanza, che la mera constatazione della violazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1 è sufficiente a giustificare l’illegittimità del bando di concorso, senza che sia necessario esaminare se tale bando conduca ad una discriminazione vietata fondata sulla lingua. Tuttavia, occorre ricordare che, nell’ambito delle procedure di selezione del personale dell’Unione, le istituzioni non possono vedersi imporre obblighi risultanti dal regolamento n. 1 che vadano oltre quanto prescritto dall’articolo 1 quinquies dello Statuto (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punti 38 e 39, e del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punti da 119 a 122).

84      La circostanza evidenziata dai ricorrenti che, secondo l’allegato I del bando di concorso, le delegazioni dell’Unione alle quali le persone assunte potrebbero essere assegnate sono situate in paesi in cui l’arabo, l’inglese, il francese, il mandarino, il portoghese, il russo e lo spagnolo sono le lingue più parlate non rimette in discussione il fatto che l’inglese e il francese sono, di gran lunga, le lingue più utilizzate nell’esercizio delle funzioni di amministratore del concorso in questione e che la conoscenza di una di queste due lingue è importante per l’esercizio di tali funzioni.

85      Infine, i ricorrenti asseriscono, nella replica, che, anche ammettendo che i dati prodotti dalla Commissione riflettano il fatto che la conoscenza dell’inglese o del francese corrisponde ad una reale esigenza del servizio, non si comprende perché la conoscenza dell’inglese o del francese non possa essere verificata in una prova ad hoc.

86      Tuttavia, come risulta dal punto 74 supra, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nelle modalità di organizzazione delle prove di un concorso. In questo contesto, non può, in linea di principio, imputarsi alla Commissione il fatto che il concorso non prevedesse una prova che permettesse di valutare specificamente il livello di conoscenza della lingua 2 nei candidati.

87      Inoltre, si deve rilevare che i ricorrenti non indicano, con sufficiente precisione, in che cosa sarebbe consistita una prova «ad hoc» per accertare la conoscenza dell’inglese o del francese, né comunque chiariscono le ragioni per le quali l’organizzazione di una tale prova avrebbe necessariamente portato ad una maggiore osservanza del principio di non discriminazione in base alla lingua rispetto alle modalità di organizzazione delle prove fissate dall’EPSO. I ricorrenti fanno riferimento, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, alla possibilità che l’APN verifichi la conoscenza della lingua 2 da parte dei candidati effettuando un esame non comparativo dei titoli posseduti dai candidati. A questo proposito, il Tribunale ritiene che l’APN non abbia travalicato il margine di discrezionalità di cui dispone scegliendo di organizzare prove scritte e orali in tale lingua piuttosto che esaminare la conoscenza della lingua 2 dei candidati mediante una selezione per titoli. Infatti, il vantaggio di tale scelta era segnatamente che i candidati dovevano esprimersi nella suddetta lingua in situazioni vicine a quelle affrontate dagli amministratori nel campo della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi.

88      Date tali circostanze, le differenze di trattamento derivanti dalle disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione devono essere considerate oggettivamente giustificate e proporzionate alle reali esigenze del servizio.

89      Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto in quanto infondato per quanto riguarda le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione.

90      Risulta da quanto precede che il primo motivo deve essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

C.      Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, all’assenza di una valutazione obiettiva dei candidati e alla violazione dell’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto

91      I ricorrenti, che fanno riferimento segnatamente al principio della parità di trattamento, ritengono che la valutazione dei candidati sia stata falsata in occasione delle prove scritte. In particolare, la difficoltà della seconda e della terza sessione delle prove scritte, organizzate in seguito a problemi tecnici, sarebbe stata inferiore a quella della prima sessione. Ai candidati sarebbe stata lasciata la facoltà di scegliere se partecipare alla seconda sessione, anche se non avevano incontrato difficoltà in occasione della prima sessione. L’organizzazione di una terza sessione avrebbe aggravato la disparità di trattamento tra i candidati, poiché tale sessione non sarebbe stata pubblicizzata dall’EPSO. Per quanto riguarda le prove orali, il fatto che queste si siano protratte per diverse settimane sarebbe andato a vantaggio dei candidati che le hanno sostenute per ultimi. I ricorrenti ritengono anche, facendo riferimento all’obiettività della valutazione dei candidati, che le modalità della selezione per titoli violino l’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto.

92      La Commissione contesta tale tesi.

93      Occorre esaminare gli argomenti dei ricorrenti relativi alla violazione del principio di parità di trattamento in occasione delle prove del centro di valutazione, distinguendo tra le prove scritte e le prove orali. Verrà poi esaminata l’argomentazione dei ricorrenti relativa all’assenza di una valutazione obiettiva dei candidati e alla violazione dell’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto in occasione della selezione per titoli.

1.      Sulle prove scritte

94      Il principio della parità di trattamento esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato e risponda a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (sentenze del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 131, e del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 125).

95      Inoltre, spetta alla commissione giudicatrice, tenuta a garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati, agire affinché tutti i candidati ad un medesimo concorso sostengano, per quanto riguarda le prove scritte, la medesima prova nelle medesime condizioni, e assicurarsi così che le prove presentino sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 44).

96      Risulta dalla giurisprudenza che ogni concorso comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento. Pertanto, una violazione del principio della parità di trattamento può essere constatata soltanto qualora la commissione giudicatrice, nella scelta delle prove, non abbia provveduto affinché il rischio di una disuguaglianza di opportunità fosse limitato a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 133).

97      Nel caso di specie, risulta segnatamente dal reclamo (pag. 3) che le prove scritte del centro di valutazione, ossia lo studio di un caso e la prova scritta nel settore interessato, si sono svolte una prima volta lo stesso giorno, ossia il 9 settembre 2021.

98      Con lettera del 4 ottobre 2021, l’EPSO ha comunicato ai candidati che, a causa dei problemi tecnici verificatisi in occasione della prima sessione delle prove scritte, si era deciso di offrire a tutti i candidati che avevano sostenuto le prove scritte del 9 settembre 2021 due opzioni, e cioè: conservare i risultati delle prove scritte iniziali, oppure partecipare ad una seconda sessione delle prove scritte rinunciando ai risultati delle prove iniziali.

99      La seconda sessione di prove scritte si è svolta il 10 novembre 2021. UJ, UL, UM, UQ e UV, nonché altre due ricorrenti, vale a dire UU e UP, hanno scelto di partecipare a questa seconda sessione, mentre gli altri ricorrenti hanno fatto la scelta contraria.

100    Dopo la seconda sessione delle prove scritte, la commissione giudicatrice ha permesso a otto candidati che avevano partecipato a tale sessione di sostenere un’altra volta o lo studio di un caso o la prova scritta nel settore in questione o entrambe queste prove, a causa delle difficoltà tecniche incontrate da questi candidati durante tale sessione. Detta commissione ha consentito segnatamente a UJ, la quale aveva segnalato all’EPSO, il 10 novembre 2021, di non aver potuto collegarsi nel tempo assegnato in occasione delle prove della seconda sessione organizzate il giorno precedente, di sostenere nuovamente le due prove in questione.

101    La terza sessione delle prove scritte si è svolta il 10 dicembre 2021. UJ ha scelto di partecipare a questa terza sessione e ha sostenuto le due prove di cui trattasi.

102    In primo luogo, i ricorrenti ritengono che il fatto di aver lasciato ai candidati la scelta di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte abbia falsato la valutazione. L’EPSO avrebbe dovuto autorizzare a partecipare alla seconda sessione solo i candidati che avevano incontrato reali difficoltà tecniche in occasione della prima sessione.

103    Occorre constatare che i ricorrenti non indicano se e per quale motivo il fatto che la commissione giudicatrice abbia dato ai candidati la possibilità di scegliere di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte può averli svantaggiati individualmente. Del resto, sebbene nel ricorso essi menzionino di aver incontrato tutti difficoltà tecniche durante la prima sessione, non spiegano quali ricorrenti abbiano informato l’EPSO di tali difficoltà.

104    Inoltre, risulta segnatamente dalle decisioni di rigetto del reclamo che le difficoltà tecniche emerse durante la prima sessione delle prove scritte, che sono state molto estese, hanno interessato un numero molto elevato di candidati.

105    I ricorrenti del resto non contestano ciò. Al contrario, essi affermano nel reclamo (pagg. 3 e 4) che, durante la prima sessione delle prove scritte, la maggior parte di loro, sia che avessero sostenuto le prove scritte a distanza oppure presso centri autorizzati, ha avuto problemi tecnici (impossibilità di connettersi o disattivazione improvvisa del computer per diversi minuti), che questa situazione aveva influito sulle loro prestazioni ed era stata estremamente stressante per tutti loro. Essi hanno precisato che la maggior parte dei ricorrenti che hanno sostenuto le prove scritte a distanza ha incontrato problemi con la piattaforma concretizzatisi, a seconda dei casi, in un’interruzione improvvisa di diversi minuti, nel bel mezzo della prova, e in problemi che, in alcuni casi, nemmeno i tecnici contattati riuscivano a risolvere. Essi hanno aggiunto, per quanto riguarda i ricorrenti che avevano sostenuto le prove scritte in centri autorizzati, che alcuni avevano avuto problemi con le tastiere che i tecnici non sono stati in grado di risolvere rapidamente, che altri hanno subìto un arresto del computer durato diversi minuti e che c’erano stati molti disagi, in quanto i candidati incontravano sistematicamente problemi, chiamavano l’assistenza tecnica e dovevano persino lasciare la sala dell’esame per sostenere le prove scritte in un’altra sala.

106    È vero che, ai sensi della sezione 4.1 dell’allegato III del bando di concorso, spetta ai candidati informare l’EPSO di eventuali gravi problemi tecnici o organizzativi riscontrati.

107    Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto dell’entità dei problemi tecnici e del numero molto elevato di candidati interessati, si deve ritenere che la commissione giudicatrice non abbia violato il principio della parità di trattamento offrendo a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione delle prove scritte la possibilità di sostenere tali prove una seconda volta, anche se non tutti i candidati avevano segnalato i problemi tecnici emersi durante tale sessione.

108    Sebbene questa soluzione permettesse ai candidati che non avevano incontrato alcuna difficoltà tecnica, o solo poche, di sostenere tali prove una seconda volta, questa differenza di trattamento era difficilmente evitabile, considerate l’entità e la diversità dei problemi tecnici incontrati, e aveva il vantaggio di garantire, conformemente a un obiettivo legittimo di interesse generale, che tutti i candidati che avevano incontrato problemi o disagi potessero beneficiare di una nuova sessione. Inoltre, si può ragionevolmente presumere che i candidati che non avevano chiesto di ripetere le loro prove scritte fossero soddisfatti dello svolgimento di queste ultime e che essi non possano dunque essere considerati come oggetto di un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai candidati insoddisfatti delle condizioni in cui si erano svolte le loro prove e che, per questo motivo, avevano scelto di sostenerle nuovamente.

109    Di conseguenza, il fatto che la commissione giudicatrice abbia permesso a tutti i candidati della prima sessione delle prove scritte di partecipare a una seconda sessione non viola il principio della parità di trattamento.

110    In secondo luogo, i ricorrenti rimproverano all’EPSO di aver organizzato una seconda e una terza sessione di prove scritte che sarebbero state meno difficili della prima, segnatamente perché i candidati conoscevano già l’argomento oggetto dello studio di un caso.

111    A tal riguardo, occorre considerare che i candidati che hanno sostenuto la seconda sessione di prove scritte, menzionati al punto 99 supra, non hanno interesse a lamentarsi del fatto che tale sessione presentasse una difficoltà minore rispetto alla prima sessione.

112    Inoltre, tale argomentazione non è fondata per quanto riguarda tutti i ricorrenti.

113    Infatti, i temi oggetto dello studio di un caso erano diversi nelle tre sessioni delle prove scritte e non erano conosciuti in anticipo dai candidati. Se la prova scritta nel settore in questione si basava in parte sullo stesso scenario (con due versioni), questo scenario era stato pubblicato sul sito Internet dell’EPSO ed era noto in anticipo ai candidati. Inoltre, i temi proposti nelle tre sessioni delle prove scritte presentavano differenze significative, che il Tribunale considera sufficienti, dato che la nota che i candidati dovevano redigere in ciascuna di tali sessioni aveva un oggetto distinto.

114    Il fatto che i candidati che hanno partecipato alla seconda e alla terza sessione delle prove scritte abbiano avuto più tempo per familiarizzare con lo scenario della prova scritta nel settore in questione non significa che abbiano goduto di un vantaggio significativo rispetto ai candidati che avevano partecipato solo alla prima sessione, dal momento che nulla permette di ritenere che la commissione giudicatrice abbia inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario.

115    Allo stesso modo, il fatto, invocato dai ricorrenti, che i candidati abbiano imparato a utilizzare, in occasione della prima sessione dello studio di un caso, la funzione di ricerca per parole chiave non consente di concludere che i candidati che hanno partecipato alla seconda e alla terza sessione abbiano beneficiato di un vantaggio significativo rispetto a quelli che hanno partecipato solo alla prima sessione. In realtà, questa funzione era disponibile durante le tre sessioni dello studio di un caso e non richiedeva un tempo di apprendimento tale da rimettere in discussione la parità di trattamento dei candidati.

116    Infine, sebbene i ricorrenti facciano altresì valere, nella memoria di adattamento, che il Tribunale potrebbe adottare una misura di organizzazione del procedimento al fine di ottenere le sotto‑domande che normalmente vengono poste ai candidati per guidarli attraverso la struttura standard del testo, vale a dire «presentare informazioni pertinenti, descrivere le sfide/i problemi critici, proporre azioni/soluzioni», va ricordato che, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura, una domanda di misura di organizzazione del procedimento deve indicare con precisione l’oggetto delle misure richieste, le ragioni che le giustificano e, qualora la domanda sia presentata dopo il primo scambio di memorie, le ragioni per cui non è stato possibile presentarla prima. Nel caso di specie, i ricorrenti non indicano con precisione qual è l’elemento di fatto che questa domanda di misura di organizzazione del procedimento, anche a supporla ricevibile, mira a confermare, né in che modo tale misura è necessaria per valutare la fondatezza della loro argomentazione. Date tali circostanze, il Tribunale ritiene opportuno statuire sul ricorso senza adottare tale misura.

117    In terzo luogo, i ricorrenti fanno valere che l’organizzazione di una terza sessione di prove scritte non è stata pubblicizzata dall’EPSO sul suo sito Internet e che, in tale sessione, i candidati hanno sostenuto o lo studio di un caso, o la prova scritta nel settore interessato, o entrambi.

118    Tuttavia, i ricorrenti non spiegano in che modo il fatto che l’EPSO non abbia dato notizia sul suo sito Internet che era stata organizzata una terza sessione delle prove scritte per alcuni candidati violi il principio della parità di trattamento.

119    Inoltre, il fatto che, a differenza dei partecipanti alla seconda sessione delle prove scritte, i partecipanti alla terza sessione delle prove scritte abbiano avuto la possibilità di sostenere lo studio di un caso o la prova scritta nel settore interessato o entrambi, non è contrario al principio della parità di trattamento.

120    A questo proposito, i ricorrenti non chiariscono chi tra essi possa essere stato svantaggiato da tale metodo di organizzazione della terza sessione delle prove scritte e per quale motivo.

121    Inoltre, risulta segnatamente dalle decisioni di rigetto del reclamo che una terza sessione di prove scritte è stata organizzata per far fronte a difficoltà tecniche incontrate durante la seconda sessione, le quali, a differenza di quelle incontrate durante la prima sessione, erano isolate e riguardavano solo un esiguo numero di candidati che avevano segnalato tali difficoltà all’EPSO.

122    Date tali circostanze, la possibilità offerta a un candidato di sostenere un’altra volta lo studio di un caso o la prova scritta nel settore interessato, o entrambe le prove, si spiega con la natura delle difficoltà incontrate da tale candidato nella seconda sessione. Così, UJ, che aveva segnalato di non esser riuscita a connettersi durante la seconda sessione, ha avuto la possibilità di sostenere nuovamente le due prove di cui trattasi.

123    In quarto luogo, i ricorrenti fanno valere che quelli tra loro che hanno sostenuto le prove scritte in un centro autorizzato, vale a dire UM, UQ, UR e UV, sono stati obbligati ad utilizzare una tastiera che non era loro familiare. Essi avrebbero subìto una discriminazione rispetto ai candidati che hanno sostenuto queste prove scritte a distanza e che hanno potuto utilizzare la propria tastiera.

124    Risulta segnatamente dal controricorso che i candidati hanno potuto scegliere se sostenere le prove scritte a distanza utilizzando la propria tastiera oppure sostenerle presso un centro autorizzato utilizzando una tastiera di tipo «azerty» o «qwerty».

125    Orbene, i ricorrenti non spiegano in che modo il fatto che l’EPSO abbia fornito delle tastiere del tipo «azerty» o «qwerty» in occasione delle prove scritte organizzate nei centri autorizzati possa aver costituito una discriminazione, nel momento in cui la lingua di tali prove era limitata al francese e all’inglese in conformità alle disposizioni del bando di concorso. I ricorrenti non specificano quale sarebbe il tipo di tastiera abituale il cui uso per sostenere delle prove in inglese o in francese sarebbe stato impedito a quelli tra di loro che avevano scelto di sostenere tali prove nei centri autorizzati anziché a distanza, né in che modo il suddetto tipo di tastiera avrebbe presentato differenze significative rispetto alle tastiere messe a loro disposizione nei centri autorizzati. Inoltre, come la Commissione ha dichiarato all’udienza in risposta a un quesito del Tribunale, i candidati hanno avuto la possibilità di scegliere una tastiera del tipo «azerty» o «qwerty» in occasione delle prove scritte nei centri autorizzati, circostanza questa che i ricorrenti non hanno contestato.

126    La sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208) non permette di ritenere fondata l’argomentazione dei ricorrenti. Infatti, al punto 62 di tale sentenza, la Corte ha considerato, in sostanza, che, nel caso in cui la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso avesse determinato la scelta limitata delle tastiere offerte in occasione delle prove, tale scelta limitata permetteva di concludere per l’esistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni del bando di concorso relative al regime linguistico e la decisione impugnata. In tal modo, la Corte si è pronunciata solo sulla ricevibilità di un’eccezione di illegittimità delle disposizioni di un bando di concorso che stabilivano il regime linguistico, e non sulla fondatezza di un’argomentazione relativa alla violazione del principio di parità di trattamento come quella prospettata nel caso di specie.

127    L’argomento deve dunque essere respinto in quanto infondato.

128    Date tali circostanze, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che il principio della parità di trattamento sia stato violato in occasione delle prove scritte del centro di valutazione.

2.      Sulle prove orali

129    I ricorrenti fanno valere che le prove orali del centro di valutazione si sono svolte su un arco di diverse settimane, sicché i candidati che hanno sostenuto tali prove tra gli ultimi avrebbero avuto più tempo per prepararsi alle stesse, con i vantaggi di una possibile diffusione, a beneficio dei candidati, di informazioni sulle domande poste dalla commissione giudicatrice.

130    Le prove orali del centro di valutazione, che sono cominciate prima delle prove scritte, si sono svolte secondo il seguente calendario: un colloquio relativo al settore (dal 25 maggio al 10 giugno 2021), un colloquio situazionale basato sulle competenze (dal 14 giugno al 15 luglio 2021) e un colloquio incentrato sulle competenze generali (dal 13 settembre al 4 ottobre 2021).

131    Dalle decisioni di rigetto del reclamo risulta che quasi 250 candidati hanno partecipato alle prove orali del centro di valutazione per il solo grado AD 7.

132    Tenuto conto del numero di candidati che hanno partecipato alle prove orali del centro di valutazione e della durata, segnatamente, del colloquio situazionale basato sulle competenze (30‑40 minuti), il Tribunale ritiene che il calendario delle prove orali non sia eccessivamente lungo.

133    Il fatto che alcuni candidati abbiano partecipato a una o più prove orali «tra gli ultimi» e il rischio di una possibile diffusione, a beneficio dei candidati, di informazioni sulle domande poste dalla commissione giudicatrice in occasione delle prove orali sono, peraltro, inerenti all’organizzazione di qualsiasi concorso che preveda tali prove.

134    Sebbene i ricorrenti sostengano, nella memoria di adattamento, che il Tribunale dovrebbe chiedere alla Commissione, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di produrre la griglia e l’elenco delle domande rivolte ai candidati ai posti di amministratore dei gradi AD 7 e AD 9, al fine di «verificare» se tali domande fossero simili, essi non spiegano in che modo tale misura sia necessaria per valutare la fondatezza degli addebiti che essi hanno già sollevato. Date tali circostanze, il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi sul ricorso senza adottare una tale misura.

135    I ricorrenti non possono dunque fondatamente sostenere che il principio della parità di trattamento sia stato violato in occasione delle prove orali.

3.      Sulla selezione per titoli

136    I ricorrenti criticano, sotto il profilo dell’obiettività della valutazione, le modalità della selezione per titoli previste dal bando di concorso. Il fatto che la selezione per titoli sia avvenuta per mezzo del Talent Screener, in cui la valutazione delle qualifiche sarebbe sostanzialmente sottratta alla commissione giudicatrice, invaliderebbe la procedura di concorso. Essi invocano la sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127). Il numero di candidati invitati alle prove del centro di valutazione sarebbe limitato (al massimo tre volte superiore al numero di idonei richiesti per ciascun grado), mentre la verifica della veridicità delle dichiarazioni dei candidati nel Talent Screener sarebbe rimandata a dopo le prove del centro di valutazione. Le prove del centro di valutazione si sarebbero svolte tra candidati che non sarebbero stati preselezionati dalla commissione giudicatrice. La valutazione delle prestazioni dei ricorrenti sarebbe quindi viziata da una violazione dell’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto.

137    La Commissione contesta la ricevibilità di questa tesi, che ritiene altresì infondata.

a)      Sulla ricevibilità

138    L’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto prevede quanto segue:

«Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la Commissione giudicatrice stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.

Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell’elenco sono ammessi alle prove d’esame.

Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all’esame dei titoli dei candidati che figurano nell’elenco di cui al primo comma.

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d’esame.

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l’elenco degli idonei, previsto dall’articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all’autorità che ha il potere di nomina l’elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri».

139    Nella sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127, punti da 71 a 73), il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto contrario alle disposizioni dello Statuto e ai principi generali che disciplinano i concorsi un metodo di selezione per titoli che consiste nel chiedere ai candidati, in occasione della prima fase, con l’aiuto di un questionario, se essi ritengono di soddisfare un insieme di condizioni relative alla loro formazione e alle loro esperienze professionali, e poi, sulla base delle risposte di tutti i candidati, nel fissare una soglia al di sotto della quale i candidati che non totalizzano, previa ponderazione, un numero sufficiente di risposte positive, contabilizzate sotto forma di punti, vengono eliminati. Il Tribunale della funzione pubblica ha infatti precisato che dall’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto risultava che, in caso di selezione per titoli, spetta alla commissione giudicatrice esaminare se i diplomi e l’esperienza dei candidati soddisfino le condizioni stabilite nel bando di concorso. Orbene, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che il metodo di selezione utilizzato non prevedeva alcun controllo da parte della commissione giudicatrice in ordine alla pertinenza dei titoli e delle qualifiche professionali posseduti dai candidati e implicava necessariamente che questi ultimi non venissero selezionati sulla base della pertinenza dei loro diplomi o della loro esperienza professionale, ma unicamente sulla base dell’idea che essi ne avevano, il che non costituiva un dato sufficientemente oggettivo per garantire la selezione dei migliori candidati ed anche la coerenza della selezione effettuata.

140    Nel caso di specie, il bando di concorso indica, nella sezione «Modalità di selezione (…) [s]elezione in base ai titoli (“Talent Screener”)», che, al fine di consentire alla commissione giudicatrice di procedere ad una valutazione obiettiva dei meriti comparativi di tutti i candidati in modo strutturato, tutti i candidati per lo stesso grado devono rispondere ad un insieme di domande identico nella sezione «Talent Screener» dell’atto di candidatura. Si precisa che la selezione per titoli sarà effettuata, per i candidati ritenuti idonei, esclusivamente sulla base delle informazioni fornite in questa sezione. Il bando di concorso ricorda che i criteri di selezione sono indicati nell’allegato II del bando stesso. Esso fa presente che, per effettuare la selezione per titoli, la commissione giudicatrice inizierà assegnando a ciascun criterio di selezione un coefficiente di ponderazione che ne riflette l’importanza relativa (da 1 a 3), che a ciascuna risposta dei candidati sarà attribuito un punteggio da 0 a 4, e che i candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi complessivi nella selezione per titoli saranno invitati alla fase successiva.

141    Il bando di concorso stabilisce inoltre, al punto 1.2 dell’allegato III, che tutti i periodi di attività professionale devono essere comprovati da determinati documenti e che l’EPSO indicherà quali documenti giustificativi devono essere forniti e quando.

142    Nella misura in cui i ricorrenti contestano le modalità della selezione per titoli tramite il Talent Screener previste dal bando di concorso, deve ritenersi che essi sollevino un’eccezione di illegittimità delle disposizioni del bando di concorso ricordate ai punti 140 e 141 supra.

143    In primo luogo, la Commissione ritiene che l’argomentazione dei ricorrenti sia irricevibile, in quanto non è stata sollevata nel reclamo.

144    A tal proposito, dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto risulta che, in linea di principio, un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione proposto da un funzionario è ricevibile solo se quest’ultimo ha precedentemente presentato un reclamo all’APN, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

145    Tuttavia, un reclamo diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso appare privo di senso, in quanto l’istituzione interessata non ha il potere di annullare o modificare le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso e, pertanto, il rimedio giuridico di cui dispongono gli interessati nei confronti di una siffatta decisione consiste normalmente nell’adire direttamente il giudice dell’Unione (ordinanza del 26 settembre 2019, Barata/Parlamento, C‑71/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:793, punto 81; v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, 44/71, EU:C:1972:53, punti 5 e 6, e del 3 dicembre 2015, Cuallado Martorell/Commissione, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punto 54).

146    In tal caso, la presentazione di un reclamo da parte dell’interessato, prima di adire il giudice dell’Unione, costituisce una semplice facoltà (ordinanza del 26 settembre 2019, Barata/Parlamento, C‑71/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:793, punto 81; v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 1978, Salerno e a./Commissione, 4/78, 19/78 e 28/78, EU:C:1978:216, punto 10, e del 3 dicembre 2015, Cuallado Martorell/Commissione, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punto 55).

147    Tuttavia, qualora un interessato rispetto ad una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, anziché adire direttamente il giudice dell’Unione, invochi le disposizioni statutarie per rivolgersi, per il tramite di un reclamo amministrativo, all’APN, la ricevibilità del ricorso proposto successivamente dipenderà dal rispetto, da parte dell’interessato, di tutti i vincoli procedurali connessi al rimedio del reclamo preventivo (sentenza del 3 dicembre 2015, Cuallado Martorell/Commissione, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punto 62; v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./Commissione, 52/85, EU:C:1986:199, punto 11).

148    Nel novero di tali vincoli procedurali rientra il principio secondo cui l’articolo 91 dello Statuto ha lo scopo di consentire e incoraggiare una composizione amichevole delle controversie tra i funzionari e l’amministrazione. Per soddisfare tale requisito, occorre che l’amministrazione sia in grado di conoscere con sufficiente precisione le critiche mosse dall’interessato nei confronti della decisione contestata (sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./Commissione, 52/85 EU:C:1986:199, punto 12).

149    Di conseguenza, dopo la scadenza del termine per l’adizione diretta del Tribunale, il funzionario che ha scelto la strada del reclamo preventivo può presentare dinanzi al Tribunale, da un lato, soltanto conclusioni aventi lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo e, dall’altro, soltanto capi di contestazione basati sulla stessa causa di quelli proposti nel reclamo. Tali capi di contestazione possono, dinanzi al giudice dell’Unione, essere sviluppati mediante la presentazione di motivi e argomenti che non figuravano necessariamente nel reclamo, ma che vi si ricollegano strettamente (sentenza del 7 maggio 1986, Rihoux e a./Commissione, 52/85, EU:C:1986:199, punto 13).

150    Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nel corso dell’udienza, la regola della concordanza tra il reclamo e il susseguente ricorso è applicabile anche quando, come nel caso di specie, il reclamo sia stato oggetto di una decisione implicita di rigetto. Infatti, tale circostanza non toglie nulla al fatto che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, in linea di principio, un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione proposto da un funzionario è ricevibile solo se quest’ultimo ha preventivamente sottoposto un reclamo all’APN.

151    Per contro, considerazioni relative, rispettivamente, alla finalità del procedimento precontenzioso, alla natura dell’eccezione di illegittimità e al principio della tutela giurisdizionale effettiva ostano a che un’eccezione di illegittimità sollevata per la prima volta in un ricorso sia dichiarata irricevibile per il solo fatto che essa non è stata sollevata nel reclamo che ha preceduto detto ricorso (sentenza del 20 novembre 2018, Barata/Parlamento, T‑854/16, non pubblicata, EU:T:2018:809, punto 30; v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, punto 68).

152    Ne consegue che la Commissione non può fondatamente sostenere che l’argomentazione dei ricorrenti, avente natura di eccezione di illegittimità delle disposizioni del bando di concorso relative alla selezione per titoli, sia irricevibile per il fatto che non è stata sollevata nel reclamo.

153    In secondo luogo, come si è detto al punto 40 supra, un motivo relativo all’irregolarità del bando di concorso è ricevibile nella misura in cui riguarda la motivazione della decisione impugnata.

154    Nel caso di specie, le decisioni impugnate non sono state adottate in conseguenza del fatto che i ricorrenti non hanno ottenuto i migliori punteggi complessivi nella selezione per titoli. Al contrario, tutti i ricorrenti hanno superato con successo questa fase della procedura di concorso.

155    Date tali circostanze, si deve ritenere che la presunta illegittimità delle disposizioni del bando di concorso relative alla selezione per titoli non abbia penalizzato i ricorrenti.

156    L’argomento dei ricorrenti secondo cui le prove del centro di valutazione si sarebbero svolte tra candidati che «sostanzialmente» non sono stati selezionati dalla commissione giudicatrice nella fase della selezione per titoli, anche supponendolo dimostrato, non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso relative a tale fase e le decisioni impugnate. Poiché i ricorrenti sono tra i candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi complessivi in occasione della selezione per titoli, essi non hanno dimostrato che le modalità di tale selezione possano aver avuto un impatto negativo sulle loro prestazioni e sulla motivazione delle decisioni impugnate.

157    La tesi dei ricorrenti è quindi irricevibile in ragione dell’assenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni del bando di concorso relative alla selezione per titoli e le decisioni impugnate.

b)      Sulla fondatezza

158    Dalle disposizioni controverse del bando di concorso ricordate al punto 140 supra risulta che, al momento della selezione per titoli, la commissione giudicatrice procede ad una valutazione obiettiva dei meriti comparativi di tutti i candidati ammissibili sulla base delle informazioni fornite nella sezione «Talent Screener» dell’atto di candidatura.

159    Inoltre, il bando di concorso elenca in maniera sufficientemente precisa, nell’allegato II, i criteri di selezione per permettere alla commissione giudicatrice di procedere in modo imparziale e obiettivo alla selezione dei candidati, in particolare sulla base della loro esperienza professionale. Il bando di concorso disciplina altresì il metodo di valutazione che la commissione giudicatrice deve seguire precisando i coefficienti di ponderazione che essa può attribuire a ciascun criterio di selezione e il numero di punti che possono essere assegnati per ciascuna risposta (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2016, GY/Commissione, F‑123/15, EU:F:2016:160, punto 25).

160    Contrariamente alla soluzione elaborata nella sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127), che riguardava la situazione in cui una commissione giudicatrice di concorso non controlla il contenuto delle risposte fornite dai candidati quanto alla pertinenza delle loro qualifiche, nel caso di specie il compito della commissione giudicatrice era di verificare concretamente il contenuto di ciascuna delle risposte e di selezionare i candidati ammessi al centro di valutazione dopo aver esaminato la pertinenza delle esperienze professionali indicate (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2016, GY/Commissione, F‑123/15, EU:F:2016:160, punto 27).

161    La circostanza che ai ricorrenti sia stato chiesto di presentare le prove documentali della loro esperienza professionale solo dopo essere stati invitati a partecipare alle prove del centro di valutazione non rimette in discussione il fatto che la commissione giudicatrice ha effettivamente esaminato la pertinenza dell’esperienza professionale dei candidati in occasione della selezione per titoli ed ha selezionato essa stessa i candidati ammessi a partecipare alle prove del centro di valutazione.

162    Di conseguenza, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che le modalità di organizzazione della selezione per titoli non garantivano una valutazione obiettiva dei candidati ed erano contrarie all’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto.

163    L’argomentazione dei ricorrenti relativa alla selezione per titoli deve dunque essere respinta in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata.

164    Il secondo motivo deve, di conseguenza, essere respinto.

D.      Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio della parità delle parti nel processo

165    I ricorrenti sostengono che le decisioni della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022 di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva non recano alcuna spiegazione. A seguito della domanda di riesame presentata da UJ, UL e UM, sarebbe stata fornita una spiegazione di natura stereotipata, per cui è dubbio che un riesame abbia avuto luogo. Le decisioni implicite di rigetto del reclamo sarebbero prive di qualsiasi motivazione. Le domande dei ricorrenti di accesso ai loro elaborati sarebbero state respinte. Le decisioni impugnate sarebbero quindi prive di motivazione, sicché ne deriverebbe una violazione dei diritti della difesa, del principio di parità delle parti nel processo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

166    La Commissione ritiene che tale argomentazione non sia fondata.

167    Ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, seconda frase, dello Statuto, qualsiasi decisione arrecante pregiudizio deve essere motivata. Tale obbligo corrisponde a quello previsto, più in generale, dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, nonché dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, vertente sul principio di buona amministrazione, e in particolare dal paragrafo 2, lettera c), di quest’ultimo articolo.

168    L’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dispone che «[i] lavori della commissione giudicatrice sono segreti».

169    Secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in maniera chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione di tutte le circostanze del caso di specie e, segnatamente, alla luce del contenuto dell’atto, della natura delle motivazioni addotte e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo riguardati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni dell’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore letterale, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

170    Per quanto riguarda le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 24).

171    L’esigenza di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori di cui trattasi (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 25).

172    I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di operare una selezione dei candidati ammessi a prendere parte alle prove del concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire, al fine di redigere un elenco di riserva (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 26).

173    La prima fase consiste, segnatamente nell’ambito di un concorso per titoli, in un confronto dei titoli prodotti dai candidati con le qualifiche richieste dal bando di concorso. Poiché tale confronto si effettua sulla base di dati oggettivi, peraltro noti a ciascuno dei candidati per la parte che li riguarda, il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici non osta a che siano comunicati tali dati oggettivi e, in particolare, i criteri di valutazione in base ai quali è stata operata la selezione nel corso delle operazioni preliminari del concorso, onde mettere le persone le cui candidature sono state respinte prima di poter sostenere qualsiasi prova personale in condizione di riconoscere le possibili ragioni che hanno determinato la loro eliminazione (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 27).

174    Per contro, la seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice di un concorso è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto inerente a tali lavori (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 28).

175    I criteri di correzione adottati dalla commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove costituiscono parte integrante delle valutazioni di natura comparativa cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati. Infatti, detti criteri sono volti a garantire, nell’interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione giudicatrice, segnatamente quando il numero dei candidati è elevato. Tali criteri sono dunque coperti dal segreto delle deliberazioni allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 29).

176    Le valutazioni di natura comparativa cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nei punteggi che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tali punteggi sono l’espressione dei giudizi di valore formulati su ciascuno di essi (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 30).

177    Tenuto conto della segretezza che accompagna i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione suddetta. Una motivazione siffatta non lede i diritti dei candidati, in quanto permette loro di conoscere il giudizio di valore che era stato formulato sulle loro prestazioni e di verificare, eventualmente, che essi non avevano effettivamente ottenuto il numero di punti richiesto dal bando di concorso (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 31 e 32).

178    Nel caso di specie, in primo luogo, le decisioni impugnate non rientrano nella prima fase dei lavori della commissione giudicatrice, contemplata dalla giurisprudenza ricordata al punto 173 supra. Esse corrispondono alla seconda fase, dato che la commissione giudicatrice ha proceduto a valutazioni di natura comparativa delle prestazioni dei ricorrenti in occasione delle prove del centro di valutazione.

179    Orbene, le decisioni della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022, inviate a ciascuno dei ricorrenti, indicano, in ciascun caso, che il ricorrente interessato non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione (almeno 122 punti), allegando un passaporto delle competenze. Inoltre, dette decisioni fanno presente, per quanto riguarda UM e UT, che la commissione giudicatrice ha ritenuto che essi non avessero ottenuto i punteggi minimi richiesti in tali prove. Il passaporto delle competenze contiene non solo il punteggio ottenuto per ciascuna competenza generale e specifica valutata in occasione delle prove del centro di valutazione, ma anche dei commenti della commissione giudicatrice relativi a tali competenze.

180    Pertanto, le decisioni della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022 rispettano i requisiti risultanti dalla giurisprudenza richiamata al punto 177 supra, e addirittura li oltrepassano, nella misura in cui esse menzionano dei commenti della commissione giudicatrice.

181    In secondo luogo, per quanto riguarda UJ, UL e UM, le decisioni di rigetto delle domande di riesame, che costituiscono le decisioni impugnate per quanto riguarda tali ricorrenti, menzionano espressamente che la commissione giudicatrice ha riesaminato i punteggi ottenuti nelle prove del centro di valutazione, in particolare la valutazione delle competenze generali e specifiche. Il fatto che tali decisioni non contengano alcun riferimento concreto alle prestazioni di tali ricorrenti non permette di concludere che vi sia stata una violazione dell’obbligo di motivazione, dato che dette prestazioni vengono menzionate nel passaporto delle competenze di cui disponevano gli interessati.

182    Sebbene i ricorrenti affermino, nella replica, che, per garantire i diritti della difesa, «[s]arebbe (…) utile elemento (…) l’ostensione dei verbali relativi allo svolgimento delle sedute di riesame», il Tribunale ritiene che non occorra chiedere alla Commissione di produrre i suddetti verbali mediante una misura di organizzazione del procedimento, dato che i ricorrenti, limitandosi ad evocare il carattere asseritamente stereotipato delle decisioni di rigetto delle domande di riesame, non sollecitano chiaramente l’adozione di una misura siffatta, né, del resto, la motivano in modo preciso né spiegano perché tale affermazione venga formulata solo in fase di replica.

183    In terzo luogo, i ricorrenti sostengono, nella replica, che non è stata fornita alcuna spiegazione, prima della presentazione del ricorso, in merito alla violazione del principio della parità di trattamento a causa della ripetizione delle prove, cui si fa riferimento nel reclamo.

184    Tuttavia, le modalità di ripetizione delle prove scritte sono accostabili a regole di portata generale, per le quali sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per le diverse scelte tecniche operate, quando l’atto contestato faccia emergere gli elementi essenziali dell’obiettivo perseguito dall’istituzione [v., per analogia, sentenze del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 59; del 22 novembre 2018, Swedish Match, C‑151/17, EU:C:2018:938, punto 79, e del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 42].

185    Orbene, alla data di presentazione del ricorso, i ricorrenti disponevano di informazioni riguardo all’obiettivo perseguito mediante la ripetizione delle prove scritte. La lettera del 4 ottobre 2021 inviata ai candidati comunica in particolare che la ripetizione delle prove scritte è dovuta a problemi tecnici ed espone le modalità della seconda sessione di prove scritte. Per giunta, le decisioni di rigetto delle domande di riesame di UL e UM indicano che, sebbene gli incidenti tecnici che hanno inciso sullo svolgimento sia dello studio di un caso sia della prova scritta nel settore interessato siano deplorevoli, sono state adottate misure operative adeguate per garantire condizioni di svolgimento delle prove uguali ed eque per tutti i candidati, e che le domande utilizzate per le ripetizioni sia dello studio di un caso sia della prova scritta nel settore interessato erano diverse da quelle poste nelle valutazioni iniziali.

186    Date tali circostanze, anche se la Commissione avrebbe potuto facilitare l’accettabilità delle decisioni impugnate rispondendo, prima della proposizione del ricorso, agli argomenti del reclamo relativi alla presunta violazione del principio della parità di trattamento a causa della ripetizione delle prove scritte, tale mancata risposta non è sufficiente per ritenere che le decisioni impugnate siano insufficientemente motivate.

187    In quarto luogo, i ricorrenti fanno valere che le loro richieste di accesso ai loro elaborati sono state respinte.

188    A questo proposito, i ricorrenti rinviano all’allegato A.11. In tale allegato figurano una decisione del 15 giugno 2022, con la quale l’EPSO ha respinto una domanda di accesso di UU a documenti contenenti i commenti relativi al suo studio di un caso e alla sua prova scritta nel settore interessato, nonché una successiva domanda di riesame del 27 giugno 2022 presentata da detta ricorrente. Poiché i ricorrenti non sviluppano alcuna argomentazione volta a rimettere in discussione la legittimità della motivazione della decisione del 15 giugno 2022, il loro argomento relativo al rigetto delle loro domande di accesso ai loro elaborati non permette di ritenere che le decisioni impugnate siano insufficientemente motivate.

189    Sebbene i ricorrenti sostengano, nella memoria di adattamento, che essi riformulano la loro domanda di accesso «ai documenti» nella forma di una domanda di misure di organizzazione del procedimento, essi non indicano con precisione né la natura dei documenti in questione né, in ogni caso, la ragione di tale domanda. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, anche supponendo tale domanda ricevibile, essa non meriti accoglimento.

190    In quinto luogo, i ricorrenti fanno riferimento alla sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo (C‑114/19 P, EU:C:2020:457). Tuttavia, in quel caso, la candidatura del ricorrente era stata respinta in quanto i documenti giustificativi forniti non confermavano che la sua esperienza professionale fosse stata sostanzialmente correlata alla natura delle funzioni. È in questo contesto, diverso da quello della presente causa per quanto riguarda la giustificazione dell’esperienza professionale, che la Corte ha statuito, al punto 35 di detta sentenza, che i criteri di selezione costituivano un’informazione minima che doveva essere fornita in ogni caso ai candidati al più tardi contemporaneamente ai risultati del concorso in questione.

191    Poiché le decisioni impugnate sono sufficientemente motivate, il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

E.      Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto e delle norme sulla formazione della commissione giudicatrice

192    In una prima parte, i ricorrenti sostengono che la commissione giudicatrice ha violato l’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto. Infatti, secondo l’atto introduttivo, l’elenco di riserva conterrebbe i nomi di soli 101 candidati, mentre il numero di posti da coprire era di 85 e, in base a detta disposizione, la commissione giudicatrice avrebbe potuto stilare un elenco di 170 candidati. In una seconda parte, i ricorrenti affermano che, nell’addendum al bando di concorso, l’EPSO non ha rispettato le disposizioni dello Statuto che non prevedono che dei funzionari della direzione generale Risorse umane possano far parte della commissione giudicatrice.

193    La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

1.      Sulla prima parte

194    In via preliminare, occorre constatare che, seppur non addotta espressamente nel reclamo, la censura dei ricorrenti relativa al fatto che l’elenco di riserva comprendeva 101 nomi, mentre la commissione giudicatrice avrebbe potuto includere 170 candidati, in violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto, presenta un collegamento sufficientemente stretto con la critica, formulata in detto reclamo (pag. 11), secondo cui 100 candidati sono stati inclusi nell’elenco di riserva per il grado AD 7, malgrado che il numero di idonei previsti dal bando di concorso fosse di 85.

195    Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 149 supra, la Commissione non può fondatamente sostenere che l’argomento dei ricorrenti è irricevibile in quanto non è stato sollevato nel reclamo.

196    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il numero di 85 persone ricercate per il grado AD 7 non corrisponde al numero di «posti da coprire», ai sensi dell’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III, bensì al numero di candidati vincitori del concorso, ossia al numero di persone che la commissione giudicatrice doveva iscrivere nell’elenco di riserva corrispondente a tale grado. Inoltre, la Commissione sostiene che la commissione giudicatrice ha iscritto 100 persone nell’elenco di riserva di tale concorso per il grado AD 7, in applicazione della regola secondo cui i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio minimo devono essere iscritti nell’elenco di riserva. I ricorrenti non possono dunque fondatamente sostenere che il numero di candidati iscritti nell’elenco di riserva avrebbe potuto essere di 170.

197    Anche supponendo che il numero di 85 corrisponda, come fanno valere i ricorrenti, al «numero di posti da coprire», occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, disponendo che l’elenco di riserva contenga, per quanto possibile, un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei posti messi a concorso, l’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, ricordato al punto 138 supra, implica solo una raccomandazione alla commissione giudicatrice intesa a facilitare le decisioni dell’APN (sentenza del 26 ottobre 1978, Agneessens e a./Commissione, 122/77, EU:C:1978:190, punto 22; v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commissione, T‑361/03, EU:T:2005:433, punto 34).

198    Date tali circostanze, il fatto che, tenuto conto della natura e delle circostanze del concorso, la commissione giudicatrice abbia deciso di iscrivere 100 persone nell’elenco di riserva per il grado AD 7, come risulta in particolare dall’elenco prodotto dai ricorrenti, non è idoneo a determinare l’annullamento delle decisioni impugnate.

199    Infine, il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di chiedere alla Commissione di produrre la relazione motivata della commissione giudicatrice, prevista dall’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto, come richiesto dai ricorrenti, in quanto è possibile statuire sulla fondatezza degli argomenti dei ricorrenti senza richiedere la produzione di tale relazione.

200    La prima parte del presente motivo deve dunque essere respinta in quanto infondata.

2.      Sulla seconda parte

201    In applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 25 supra, la seconda parte del presente motivo, vertente sul fatto che, nell’addendum al bando di concorso, l’EPSO non avrebbe rispettato le disposizioni dello Statuto che non prevedono che dei funzionari della direzione generale Risorse umane possano far parte della commissione giudicatrice, è irricevibile alla luce dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

202    Infatti, i ricorrenti non hanno sviluppato, nell’atto stesso che introduce il giudizio, gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui si basa tale censura. Essi non hanno specificato né quali disposizioni dell’addendum avrebbero menzionato la presenza di funzionari della direzione generale Risorse umane nella commissione giudicatrice, né, in ogni caso, quali disposizioni dello Statuto l’EPSO avrebbe asseritamente violato.

203    Pertanto, il quarto motivo dev’essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

F.      Sul quinto motivo, relativo alla violazione del bando di concorso, dell’articolo 5, primo comma, dell’allegato III dello Statuto, e ad un errore manifesto di valutazione

204    I ricorrenti sostengono che la capacità dei candidati di gestire un gruppo di lavoro è stata, a torto, valutata per i candidati alle funzioni di amministratore di grado AD 7 in violazione del bando di concorso, il quale prevedeva che tale capacità dovesse essere valutata solo per i candidati al grado AD 9. Tale violazione del bando di concorso avrebbe parimenti comportato un errore manifesto di valutazione.

205    La Commissione contesta tale tesi.

206    Il reclamo non contiene alcuna critica relativa alla valutazione della capacità dei candidati di gestire un gruppo di lavoro per i candidati alle funzioni di amministratore di grado AD 7, né alcuna critica presentante uno stretto collegamento con il quinto motivo.

207    Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 149 supra, il quinto motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

G.      Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 27 dello Statuto e del principio della parità di trattamento

208    I ricorrenti sollevano un’eccezione di illegittimità del bando di concorso e fanno riferimento alla sentenza del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione (F‑99/08, EU:F:2009:153). Infatti, tale bando consentirebbe ai candidati di presentare domanda solo per il grado AD 7 o per il grado AD 9, il che sarebbe contrario all’articolo 27 dello Statuto. Inoltre, la disposizione del bando di concorso che prevede la possibilità di riassegnare al grado AD 7 dei candidati che abbiano presentato domanda per il grado AD 9 violerebbe il principio della parità di trattamento, in quanto i candidati con capacità inferiori verrebbero confrontati con candidati con capacità superiori.

209    La Commissione contesta tale tesi.

210    Occorre constatare che il bando di concorso fa presente, nelle sue disposizioni preliminari, che i candidati possono presentare domanda di partecipazione al concorso per un solo grado.

211    Inoltre, il bando di concorso prevede anche, nelle disposizioni introduttive, che una candidatura al grado AD 9 possa essere riassegnata dalla commissione giudicatrice al grado AD 7 (in prosieguo: la «clausola passerella»). Nella sezione intitolata «Modalità di selezione (…) 3) [v]erifica delle condizioni di ammissione», viene precisato che, quando verifica l’ammissibilità dei candidati, la commissione giudicatrice può riassegnare una candidatura dal grado AD 9 al grado AD 7 se, in particolare, il candidato non soddisfa le condizioni di ammissione del grado AD 9, ma soddisfa quelle del grado AD 7.

212    Occorre esaminare l’eccezione di illegittimità distinguendo a seconda che tale eccezione sia rivolta contro la disposizione del bando di concorso secondo cui i candidati possono candidarsi per un solo grado oppure contro la clausola passerella.

1.      Sulla disposizione del bando di concorso che prevede lobbligo per i candidati di candidarsi per un solo grado

213    Come si è detto al punto 40 supra, un motivo relativo all’irregolarità del bando di concorso è ricevibile nella misura in cui riguarda la motivazione della decisione impugnata.

214    Nel caso di specie, le decisioni impugnate sono state adottate a motivo del fatto che i ricorrenti non figuravano tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione. Esse non sono state adottate per il fatto che i ricorrenti non potevano candidarsi simultaneamente alle funzioni di amministratore dei gradi AD 7 e AD 9.

215    Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato e nemmeno sostenuto di aver presentato domanda per candidarsi simultaneamente ai posti di entrambi i gradi.

216    Di conseguenza, non esiste uno stretto collegamento tra la disposizione del bando di concorso che stabilisce che i candidati possono candidarsi per un solo grado e le decisioni impugnate.

217    Date tali circostanze, l’eccezione di illegittimità, nei limiti in cui riguarda la disposizione del bando di concorso che impone ai candidati di candidarsi per un solo grado, è irricevibile.

2.      Sulla clausola passerella

218    I ricorrenti sostengono che la clausola passerella viola il principio della parità di trattamento, in quanto i candidati con competenze inferiori sarebbero stati confrontati con candidati con competenze superiori.

219    Tuttavia, la clausola passerella prevede che le candidature al grado AD 9 che non soddisfano le condizioni di ammissione a tale grado possano essere riassegnate al grado AD 7, prima della selezione per titoli, nel caso in cui, segnatamente, esse soddisfino le condizioni di ammissione a quest’ultimo grado.

220    A questo proposito, le condizioni di ammissione dei candidati al grado AD 7 differiscono da quelle dei candidati al grado AD 9 per quanto riguarda l’esperienza professionale richiesta nel settore oggetto del concorso. Il bando di concorso segnala, nella sezione «Condizioni di ammissione (…) [c]ondizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali», che il numero di anni di esperienza professionale dei candidati al grado AD 7 è inferiore al numero di anni di esperienza professionale per i candidati al grado AD 9.

221    Risulta quindi dai termini della clausola passerella che i candidati riassegnati al grado AD 7 devono soddisfare le condizioni di ammissione a tale grado.

222    Di conseguenza, nulla consente di affermare che, per effetto della clausola passerella, i candidati con competenze inferiori siano stati confrontati con candidati con competenze superiori.

223    I ricorrenti non possono dunque fondatamente sostenere che la clausola passerella viola il principio della parità di trattamento.

224    Il sesto motivo deve pertanto essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

H.      Sul settimo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e all’assenza di obiettività nelle valutazioni, a causa della mancanza di stabilità della commissione giudicatrice

225    I ricorrenti sostengono che i candidati ammessi alle prove orali sono stati valutati da diverse formazioni della commissione giudicatrice, nelle quali non era presente uno «zoccolo duro», e che, inoltre, né il presidente né il vicepresidente della commissione giudicatrice erano membri permanenti di tali formazioni. Il principio della parità di trattamento sarebbe stato quindi violato, a causa della mancanza di stabilità della commissione giudicatrice.

226    La Commissione sostiene che tale motivo di ricorso è irricevibile.

227    A questo proposito, occorre constatare che il reclamo non contiene alcuna critica relativa alla mancanza di stabilità della commissione giudicatrice.

228    La circostanza, invocata dai ricorrenti, che nel reclamo essi abbiano sollevato censure volte a dimostrare che, a loro avviso, l’EPSO aveva violato il principio della parità di trattamento non consente di ritenere che esista uno stretto collegamento tra il settimo motivo di ricorso e una delle censure contenute in detto reclamo. Infatti, la critica contenuta nel reclamo, relativa alla violazione del principio della parità di trattamento, non affronta la questione della stabilità della commissione giudicatrice. D’altronde, i ricorrenti non indicano con precisione quale delle critiche contenute nel reclamo avrebbe uno stretto collegamento con il settimo motivo.

229    Di conseguenza, occorre considerare che il settimo motivo non è menzionato nel reclamo e non presenta uno stretto collegamento con nessuna delle censure contenute in quest’ultimo.

230    Inoltre, nella replica, i ricorrenti sostengono che, qualora si ritenesse che l’addendum al bando di concorso prevede una deroga alla «regola dello shadowing del presidente della commissione giudicatrice», essi sollevano un’eccezione di illegittimità dell’addendum al bando di concorso, che sarebbe ricevibile dato che tale eccezione sarebbe collegata ai chiarimenti forniti dalla Commissione nel controricorso.

231    A questo proposito, occorre considerare che l’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti nella replica presenta carattere condizionato, in quanto essa si basa sull’ipotesi che il Tribunale consideri che l’addendum al bando di concorso prevede una deroga alla «regola dello shadowing del presidente della commissione giudicatrice». Dato che il Tribunale non è in alcun modo chiamato a basarsi su tale considerazione e che, inoltre, tale addendum, nella misura in cui prevede che due membri della commissione giudicatrice valuteranno le prestazioni dei candidati in occasione del colloquio situazionale basato sulle competenze, non prevede la deroga in questione, l’eccezione di illegittimità dell’addendum suddetto deve essere considerata priva di oggetto.

232    Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 149, il settimo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

233    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto.

IV.    Sulle spese

234    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

235    Nel caso di specie, il Tribunale giudica che le difficoltà tecniche sorte durante il concorso, le loro ripercussioni sulla partecipazione dei ricorrenti e la mancata risposta esplicita della Commissione, in un simile contesto, al reclamo prima della presentazione del ricorso possono, in una certa misura, aver favorito l’insorgere della presente controversia. Di conseguenza, sebbene i ricorrenti siano rimasti soccombenti nelle loro conclusioni, appare equo decidere, valutate tutte le circostanze di causa, che i ricorrenti e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      UJ e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, nonché la Commissione europea, sopporteranno ciascuna le proprie spese.

da Silva Passos

Gervasoni

Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      L’elenco delle altre parti ricorrenti è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.