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Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 15 giugno 2011 – Ax / Consiglio

(causa T‑259/10)

«Ricorso di annullamento – Assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che subisca gravi perturbazioni economiche o finanziarie – Regolamento che fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione – Art. 263, quarto comma, TFUE – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – Regolamento che si limita a fissare le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro – Ampio potere discrezionale del Consiglio relativamente ai requisiti che lo Stato membro deve rispettare per beneficiare dell’assistenza – Perdita di valore dei diritti pensionistici del ricorrente dipendente da numerosi altri fattori – Assenza d’incidenza diretta sul ricorrente (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 407/2010) (v. punti 20-25)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 11 maggio 2010, n. 407, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ax sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.