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Ricorso proposto il 16 giugno 2010 - Spagna / Commissione

(Causa T-263/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra Nuria Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010, con la quale si stabilisce la sospensione della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna il 10 dicembre 2009, per i motivi richiamati nel primo punto dei motivi in diritto del presente atto;

dichiarare l'ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell'effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese;

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione di sospendere il termine di pagamento relativo alla domanda di pagamento intermedio inviata dalla Spagna il 17 dicembre 2009. Tale domanda di pagamento intermedio, per un importo pari a EUR 2 717 227,26, si riferisce al Programma Operativo di intervento comunitario del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale" della Comunità autonoma delle Baleari (CCI 2007ESO52PO005).

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i seguenti motivi:

-    Violazione dell'art. 91, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083 1, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, in quanto mediante la decisione impugnata la Commissione avrebbe proceduto, senza ricevere un rapporto da un organismo di audit nazionale o comunitario che evidenziasse l'esistenza di carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, e senza che esistessero tali carenze, a sospendere il termine di pagamento a seguito della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna.

-    Violazione della strategia di controllo approvata dalla Commissione, in quanto la Commissione ha interrotto il termine di pagamento relativo alla citata domanda di pagamento intermedio considerando che l'assenza di audit di sistema comportasse un ritardo significativo nell'esecuzione della strategia, laddove tale strategia consentiva al Regno di Spagna di presentare gli audit di sistema fino al 30 giugno 2010.

-    Violazione del principio della certezza del diritto, dal momento che ciò che la Commissione imputa al Regno di Spagna è di non aver accelerato gli audit di sistema rispetto al calendario stabilito di concerto con la Commissione stessa, tenuto conto che tale esigenza non era prevedibile da parte delle autorità spagnole;

-    Violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che le autorità nazionali hanno agito in base ad alcuni calendari di audit che la Commissione aveva approvato nella strategia, calendari che si stavano rispettando, senza che la Commissione rilevasse in nessun momento che ciò implicava carenze nel sistema di gestione e di controllo.

-    Violazione del principio di proporzionalità, dato che il provvedimento adottato dalla Commissione è sproporzionato e contrario ad un'efficace gestione finanziaria ed esistono altri strumenti giuridici meno onerosi per raggiungere lo stesso scopo.

-    Infine il Regno di Spagna chiede il pagamento di interessi di mora ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento 1083/2006, dell'art. 83 del regolamento 1605/2002 2 e dell'art. 106, n. 5, del regolamento 2342/2002 della Commissione 3.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 25, pag. 43).

3 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).