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Ricorso proposto il 7 giugno 2010 - Microban International e Microban (Europe) / Commissione

(Causa T-262/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Microban International Ltd. (Huntersville, Stati Uniti) e Microban (Europe) Ltd. (Heath Hayes, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. S. Rydelski)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU 2010, L 75, pag. 25); e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti, in conformità dell'art. 263 del TFUE, chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE 1 (GU 2010, L 75, pag. 25), notificata con il numero C (2010) 1613.

A sostegno dei propri argomenti, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

In primo luogo, la decisione impugnata non è conforme alla procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento quadro 2, poiché è priva di un fondamento giuridico adeguato per la sua adozione.

In secondo luogo, la decisione adottata dalla convenuta di non includere il prodotto di cui trattasi nell'elenco dell'Unione degli additivi senza una decisione di gestione del rischio, basata solamente sul ritiro della domanda iniziale di autorizzazione, viola la procedura di autorizzazione per il prodotto considerato.

In terzo luogo, la convenuta, non prevedendo la possibilità di sostituire il richiedente iniziale per il prodotto considerato, ha violato le legittime aspettative delle ricorrenti.

Infine, la procedura che ha condotto all'adozione della decisione impugnata non era conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi di buona amministrazione, di trasparenza e di certezza del diritto.

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1 - Direttiva della Commissione 6 agosto 2002, 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU 2002, L 220, pag. 18).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, n. 1935, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU 2004, L 338, pag. 4).