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Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 - Repsol YPF/UAMI - Ajuntament de Roses (R)

(Causa T-89/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. B. Devaureix, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ajuntament de Roses [Roses (Girona), Spagna]

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso, unitamente a tutti i suoi documenti e le copie corrispondenti;

dichiarare ammissibili le prove prodotte;

accogliere lo stesso e quindi annullare e privare di effetti la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 5 dicembre 2011 e, conseguentemente, concedere la registrazione del marchio comunitario n. 7 440 407 "R" per i prodotti della classe 25, inizialmente rivendicati, e quelli della classe 35 che sono stati negati;

condannare la ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "R" per prodotti e servizi appartenenti alle classi 25, 35 e 41 (domanda di registrazione n. 7440407).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ajuntament de Roses.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo spagnolo n. 2593913 per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 25 e 35.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per taluni prodotti e servizi contro i quali esso è diretto, nelle classi 25 e 35, e rigetto della domanda per tali prodotti.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: applicazione erronea dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dato che tra i segni contrapposti non sussisterebbe rischio di confusione.

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