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Impugnazione proposta il 28 febbraio 2012 da Willem Stols avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 dicembre 2011, causa F-51/08 RENV, Stols/Consiglio

(Causa T-95/12 P)

Lingua processuale: ilfrancese

Parti

Ricorrente: Willem Stols (Halsteren, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile;

annullare la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2011 dalla Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nella causa F-51/08 RENV;

accogliere le conclusioni da lui presentate in primo grado;

condannare il Consiglio alle spese delle due istanze.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che il TFP, nell'esaminare il primo motivo sollevato in primo grado relativo alla violazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e ad un errore manifesto di valutazione, avrebbe violato il diritto dell'Unione:

utilizzando un criterio non previsto dall'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto (v. punti 46 e 47 della sentenza impugnata);

motivando la sua sentenza in modo insufficiente e rimettendo in causa l'inquadramento in due gruppi di funzioni previsto all'articolo 5 dello Statuto (v. punti 52-54 della sentenza impugnata) e

viziando la sua motivazione per un'inesattezza materiale e dando un'errata lettura del criterio delle lingue indicato all'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto (v. punti 50 e 51 della sentenza impugnata).

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il TFP, nell'esaminare il secondo motivo relativo alla violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto e alla violazione del principio di non discriminazione, avrebbe adottato una conclusione necessariamente viziata in diritto, in quanto ha respinto il secondo motivo come inoperante dal momento che il primo motivo era infondato, laddove avrebbe commesso diversi errori di diritto nel concludere che il primo motivo fosse infondato (v. punti 59 e 60 della sentenza impugnata).

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