Language of document : ECLI:EU:F:2013:213

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

13 dicembre 2013

Cause riunite F‑137/12, F‑138/12, F‑139/12 e F‑141/12

Fabrice Van Oost e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di certificazione 2010-2011 – Esclusione dall’elenco dei funzionari certificati – Composizione amichevole su iniziativa del Tribunale – Termine per la presentazione del reclamo – Reclamo fuori termine – Nozione di errore scusabile – Diligenza richiesta a un funzionario normalmente accorto – Informazioni ottenute per telefono – Prova – Irricevibilità»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con i quali, rispettivamente, il sig, Van Oost, la sig.ra Ibarra de Diego e il sig. Theodoridis, in data 14 novembre 2012, e la sig.ra Hotz, in data 16 novembre 2012, chiedono in sostanza l’annullamento delle decisioni del comitato di deliberazione per la procedura di certificazione 2010‑2011 di non iscriverli nell’elenco dei candidati che hanno superato tutte le prove sostenute in seguito al programma di formazione «certificazione» organizzato nell’esercizio 2010‑2011, e il risarcimento del preteso danno subito.

Decisione:      Le cause F‑137/12, F‑138/12 e F‑139/12 sono cancellate dal ruolo del Tribunale. Le parti nelle cause F‑137/12, F‑138/12 e F‑139/12 sopporteranno le spese secondo il loro accordo. Il ricorso nella causa F‑141/12 è respinto in quanto irricevibile. La sig.ra Hotz sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della causa F‑141/12.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Indicazioni erronee eventualmente fornite per telefono dall’amministrazione – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 2; decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore 2002/620, art. 4)

La nozione di errore scusabile dev’essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo casi eccezionali in cui, in particolare, le istituzioni abbiano assunto un comportamento tale da causare, da solo o in misura determinante, una comprensibile confusione nella mente di un funzionario o di un agente in buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta. Tale nozione è applicabile, per analogia con l’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, ai termini imperativi previsti per il deposito di un atto o di un documento dinanzi all’amministrazione stessa, incluso un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, di detto Statuto.

Un funzionario non può far valere, per provare l’esistenza di un errore scusabile, un colloquio telefonico con l’amministrazione nel corso del quale egli avrebbe ricevuto indicazioni erronee riguardo all’autorità che ha il potere di nomina, cui egli ha inviato un reclamo avverso una decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale. Infatti, poiché l’interpretazione delle disposizioni applicabili della decisione 2002/620, istitutiva dell’EPSO, non presenta particolari difficoltà, spettava all’interessato dare prova di tutta la diligenza richiesta a un funzionario normalmente accorto e, di conseguenza, informarsi correttamente circa l’identità dell’autorità competente a esaminare i reclami.

(v. punti 25‑28 e 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 novembre 2008, Speiser/Parlamento, T‑390/07, punto 33; 16 settembre 2009, Boudova e a./Commissione, T‑271/08 P, punto 72, e la giurisprudenza citata

Tribunale dell’Unione europea: 1º aprile 2011, Doherty/Commissione, T‑468/10, punto 29

Tribunale della funzione pubblica: 10 maggio 2011, Barthel e a./Corte di giustizia, F‑59/10, punto 28