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Ricorso proposto il 15 aprile 2008 - E. ON Energie / Commissione

(Causa T-141/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E. ON Energie AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Röhling, C. Krohs e F. Dietrich)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della convenuta 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def.,. nel caso COMP/B-1/39.326 - E.ON Energie AG;

in subordine, ridurre l'ammontare dell'ammenda irrogata alla ricorrente ad un importo equo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione . 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., nel caso COMP/B-1/39.326 - E.ON Energie AG. In tale decisione La Commissione ha irrogato alla ricorrente un'ammenda, in quanto la ricorrente avrebbe rotto un sigillo apposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) n. 1/2003 1 e, perlomeno per negligenza, avrebbe violato l'art. 23, n. 1, lett. e), dello stesso regolamento.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce nove motivi. Nei primi sei di tali motivi la ricorrente tenta di dimostrare che non sussistono prove sufficienti di una violazione. Essa deduce in particolare il fatto che non sia stato correttamente preso in considerazione l'onere pieno della prova a carico della convenuta, che sia stato violato il principio dell'impulso d'ufficio, che la convenuta abbia erroneamente ipotizzato una regolare apposizione dei sigilli, un anomalo stato del sigillo il giorno successivo, l'adeguatezza della pellicola di protezione nonché il fatto che la convenuta a torto non abbia tenuto conto di scenari alternativi.

Con il settimo motivo si sostiene che non sarebbe stata osservata la presunzione di innocenza e in tal modo sarebbero stati violati requisiti sostanziali di forma e procedurali.

Nell'ottavo motivo la ricorrente allega che l'addebito ai sensi dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 sarebbe stato sollevato dalla convenuta in maniera errata.

Infine, essa fa valere violazioni nella determinazione dell'ammenda. A parere della ricorrente ricorrono una violazione del divieto di arbitrarietà nonché dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. A torto non sarebbero state prese in considerazione circostanze attenuanti e sarebbero state erroneamente applicate circostanze aggravanti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).