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Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 – Spirlea / Commissione

(Causa T-306/12) 1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Richieste di informazioni inviate dalla Commissione alla Germania nell’ambito di una procedura EU Pilot – Diniego di accesso – Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico – Interesse pubblico prevalente – Accesso parziale – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea (rappresentanti: inizialmente V. Foerster e T. Pahl, in seguito V. Foerster e E. George, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira, agente, assistito inizialmente da A. Krämer e R. Van der Hout, in seguito da R. Van der Hout, avvocati)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, in seguito C. Thorning e K. Jørgensen, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente); e Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente C. Meyer-Seitz, A. Falk, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre e H. Karlsson, in seguito C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, L. Swedenborg, C. Hagerman e E. Karlsson, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e D. Hadroušek, agenti); e Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, in seguito M. J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 21 giugno 2012, che nega ai ricorrenti l’accesso a due richieste di informazioni inviate dalla Commissione alla Repubblica federale di Germania, il 10 maggio e il 10 ottobre 2011, nell’ambito della procedura EU Pilot 2070/11/SNCO.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 273 dell’8.9.2012.