Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 gennaio 2013 –
Kokomarina / UAMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG)
(causa T‑568/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo interdit de me gronder IDMG – Marchio Benelux denominativo anteriore DMG – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Contestazione dell’uso effettivo del marchio anteriore addotta per la prima volta dinanzi al Tribunale»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Domanda contenuta nell’atto introduttivo e diretta a provare l’uso effettivo del marchio anteriore – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 65, § 2, e 76) (v. punti 15-20)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23-27, 48)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo interdit de me gronder IDMG e marchio denominativo DMG [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 29, 30, 36, 47, 50)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Effetto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 53)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 luglio 2011 (procedimento R 1814/2010‑1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Euro Shoe Unie e la Kokomarina. |
Dispositivo
2) | | La Kokomarina è condannata alle spese. |