Language of document : ECLI:EU:T:2013:549

Cause T‑566/11 e T‑567/11

Viejo Valle, SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegni o modelli comunitari registrati rappresentanti una tazza e un piattino con striature e un piatto fondo con striature – Causa di nullità – Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla normativa in materia di diritto d’autore di uno Stato membro – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione)
del 23 ottobre 2013

1.      Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Limiti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

2.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla normativa in materia di diritto d’autore di uno Stato membro – Diritto dello Stato membro che interviene per definire le modalità di acquisizione e di prova del diritto d’autore

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, § 3; regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 28, § 1, b), iii)]

1.      Alla luce della lettera dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, il controllo della legittimità effettuato dal Tribunale su una decisione della commissione di ricorso deve essere riferito alle questioni di diritto che sono state avanzate dinanzi alla stessa. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di esaminare nuovi motivi di ricorso dedotti dinanzi ad esso, oppure quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso. Infatti, l’esame di detti nuovi motivi e l’ammissione di tali prove contrasterebbero con l’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura, secondo cui le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Ciò premesso, la possibilità di riferirsi per la prima volta dinanzi al Tribunale a pronunce giurisdizionali nazionali non è esclusa quando non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto in una sentenza nazionale precisa, bensì di aver violato una disposizione del regolamento n. 6/2002 e di richiamare la giurisprudenza a sostegno di tale motivo.

(v. punti 37, 63)

2.      L’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, e l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002, impongono che il richiedente la nullità di un disegno o modello comunitario sulla base di un diritto d’autore protetto dalla legislazione di uno Stato membro sia titolare di tale diritto e che fornisca all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) elementi che dimostrino tale circostanza

La questione se il richiedente la nullità sia titolare del diritto d’autore, ai sensi di tale disposizione, nonché la questione della prova di tale diritto dinanzi all’UAMI, non possono prescindere dal diritto dello Stato membro, nella fattispecie il diritto francese, addotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. Infatti, il diritto dello Stato membro applicabile interviene, in particolare, in tale contesto, per definire le modalità di acquisizione e di prova del diritto d’autore sull’opera addotta a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

(v. punti 51, 52)