Language of document : ECLI:EU:C:2013:245

Causa C‑103/11 P

Commissione europea

contro

Systran SA e Systran Luxembourg SA

«Impugnazione – Articoli 225, paragrafo 1, CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE – Azione per responsabilità extracontrattuale contro la Comunità europea – Valutazione della natura extracontrattuale della controversia – Competenza degli organi giurisdizionali comunitari»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013

1.        Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Domanda diretta al deposito di osservazioni sui punti di diritto sollevati dalle conclusioni dell’avvocato generale – Presupposti per la riapertura

(Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2.        Ricorso per risarcimento danni – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Natura della responsabilità dedotta – Verifica da parte del giudice – Ricorso che comporta una valutazione di diritti e obblighi di natura contrattuale – Assenza di clausola compromissoria – Competenza dei giudici nazionali

(Artt. 235 CE, 240 CE e 288, secondo comma, CE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punto 41)

2.        Al fine di determinare quale sia il giudice competente a conoscere di una particolare azione giudiziaria diretta contro la Comunità affinché questa risponda di un danno, è necessario esaminare se tale azione abbia ad oggetto la responsabilità contrattuale della Comunità o la responsabilità extracontrattuale della stessa.

A tal proposito, ai sensi degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE, la nozione di responsabilità extracontrattuale, che presenta natura autonoma, deve essere interpretata alla luce della sua finalità, ossia consentire la ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali comunitari e nazionali. In detto contesto, aditi con un ricorso per risarcimento danni, gli organi giurisdizionali comunitari devono, prima di pronunciarsi nel merito della controversia, accertare preliminarmente di essere competenti, procedendo ad un’analisi diretta a stabilire la natura della responsabilità dedotta e quindi la natura stessa della controversia di cui trattasi.

Per fare ciò, gli organi giurisdizionali comunitari non possono semplicemente basarsi sulle norme invocate dalle parti. Essi sono tenuti ad accertare se il ricorso per risarcimento danni di cui sono investiti abbia ad oggetto una domanda di risarcimento danni che si fonda in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi d’origine contrattuale oppure d’origine extracontrattuale. A tal fine, detti giudici devono stabilire, analizzando i diversi elementi contenuti nel fascicolo – quali, segnatamente, la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti tra le parti in causa – se esista tra queste ultime un contesto contrattuale effettivo connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulti indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso di cui trattasi.

Qualora dall’analisi in limine di tali elementi risulti che, per poter determinare la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, è necessario interpretare il contenuto di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa, tali organi giurisdizionali sono tenuti a porre termine in tale fase al loro esame della controversia e, ove manchi una clausola compromissoria nei contratti di cui trattasi, a dichiarare la loro incompetenza a pronunciarsi su detta controversia. In un contesto siffatto, l’esame del ricorso per risarcimento danni proposto nei confronti della Comunità comporterebbe una valutazione di diritti e obblighi di natura contrattuale che, ai sensi dell’articolo 240 CE, non può essere sottratta alla competenza degli organi giurisdizionali nazionali.

(v. punti 61‑64, 66, 67)