Language of document : ECLI:EU:F:2008:29

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

6 marzo 2008

Causa F‑105/07

R bis

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Condizioni di svolgimento del periodo di prova – Proroga del periodo di prova – Nomina in ruolo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale R bis chiede in particolare al Tribunale di annullare la decisione della Commissione 27 giugno 2007, con cui viene respinto il reclamo del 13 marzo 2007 formulato contro il rigetto della domanda di risarcimento presentata l’8 novembre 2006; per quanto necessario, di annullare la decisione della Commissione 13 febbraio 2007, con cui vengono respinti il reclamo e la domanda di risarcimento presentati l’8 novembre 2006 e di annullare la decisione della Commissione 19 dicembre 2005, con cui vengono respinti il reclamo e la domanda di risarcimento del 17 agosto 2005; di condannare la Commissione a versarle un importo di EUR 2 500 000 quale risarcimento dei danni da lei lamentati per fatto dell’istituzione.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Procedura – Spese – Ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 122)

1.      Anche se la norma sancita all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale il Tribunale può respingere con ordinanza un ricorso che risulti manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, in quanto tale, sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, lo stesso non vale per le norme giuridiche sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, considerare manifestamente irricevibile un ricorso e che possono essere solo quelle applicabili alla data di presentazione del ricorso.

(v. punto 35)

2.      I termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, essendo destinati a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e si impongono alle parti e al giudice. Pertanto, proponendo all’autorità che ha il potere di nomina una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, un funzionario non può far rivivere, a suo vantaggio, il diritto di impugnare una decisione divenuta definitiva allo spirare dei termini suddetti. Di conseguenza, una nuova domanda di risarcimento non può riaprire il termine di ricorso che decorre dal ricevimento, da parte del ricorrente, della decisione di rigetto del reclamo da quest’ultimo presentato contro il rigetto della prima domanda di risarcimento dei danni morali, professionali e materiali.

(v. punti 43 e 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 22 settembre 1994, causa T‑495/93, Carrer e a./Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑651, punto 20); 14 luglio 1998, causa T‑42/97, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑371 e II‑1071, punto 25)

3.      Le disposizioni relative alle spese di giudizio contenute nel regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non si applicano, in forza dell’art. 122 del detto regolamento, ad una causa intentata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Poco importa, a tal fine, che la notifica alla parte convenuta del ricorso, proposto prima dell’entrata in vigore del detto regolamento, sia stata differita ad una data posteriore al fine di correggere irregolarità formali che viziavano i documenti depositati dalla ricorrente, circostanza questa, conformemente all’art. 8, n. 1, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, ininfluente sulla data di presentazione del ricorso.

(v. punti 49 e 50)