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Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2024 – Naturgy Energy Group / Commissione

(Causa T-508/14)1

[«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di taluni gruppi di interesse economico (GIE) e dei relativi investitori – Regime di tassazione applicabile a taluni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero parziale – Cessazione parziale della materia del contendere – Non luogo a statuire parziale – Vantaggio – Imputabilità allo Stato – Aiuto nuovo – Recupero – Clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dall’obbligo di recupero di aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali»]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Naturgy Energy Group, SA, già Gas Natural SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. García Gómez de Zamora e M. Troncoso Ferrer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Carpi Badía e P. Němečková, agenti, assistiti da M. Segura Catalán, avvocata)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione 2014/200/UE della Commissione europea, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria [anche noto come regime spagnolo di tax lease] (JO 2014, L 114, p. 1).

Dispositivo

Non occorre più statuire sul ricorso nei limiti in cui è diretto contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, anche noto come regime spagnolo di tax lease, nella parte in cui designa i gruppi di interesse economico e i loro investitori come gli unici beneficiari dell’aiuto previsto da tale decisione, e contro l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione, nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di recuperare l’integralità della somma dell’aiuto previsto in tale decisione presso investitori dei gruppi di interesse economico che ne hanno beneficiato.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

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1 GU C 292 dell’1.9.2014.