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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 31 ottobre 2008 - Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) / Padawan SL, parte interessata: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

(Causa C-467/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

Convenuta: Padawan SL

Altra parte nel procedimento: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di "equo compenso" di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE 1 implichi o meno una armonizzazione, indipendentemente dalla facoltà attribuita agli Stati membri di scegliere il sistema di remunerazione che ritengano adeguato a rendere effettivo il diritto all'"equo compenso" che spetta ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale lesi dall'adozione dell'eccezione per copia privata al diritto di riproduzione;

Se, indipendentemente dal sistema impiegato da ciascuno Stato membro per determinare l'equo compenso, tale sistema debba preservare un giusto equilibrio tra i soggetti coinvolti, ossia, da un lato, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale danneggiati dalla eccezione per copia privata, cui spetta tale compenso, e, dall'altro, i soggetti direttamente o indirettamente obbligati al pagamento; inoltre, se il motivo giustificativo a fondamento dell'equo compenso, cioè l'esigenza di ovviare al danno derivante dall'eccezione per copia privata, sia determinante ai fini del suddetto equilibrio.

Se, allorché uno Stato membro opta per un sistema di onere o prelievo gravante sugli apparecchi, sui dispositivi e sui materiali, tale onere (l'equo compenso per copia privata) debba essere necessariamente connesso, alla luce della finalità perseguita dall'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE e del contesto di tale disposizione, al presumibile uso di detti apparecchi e materiali per realizzare riproduzioni che fruiscono dell'eccezione per copia privata, con la conseguenza che l'applicazione dell'onere sarebbe giustificata quando può presumersi che gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale verranno utilizzati allo scopo di realizzare copie private, mentre non lo sarebbe nel caso contrario.

Se, qualora uno Stato membro opti per un sistema di "prelievo" per copia privata, l'applicazione indiscriminata del suddetto "prelievo" ad imprese e professionisti che chiaramente acquistano gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale per finalità estranee alla copia privata sia conforme alla nozione di "equo compenso".

Se il sistema adottato dallo Stato spagnolo, cioè quello in base al quale il prelievo per copia privata è imposto indiscriminatamente su tutti gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale, sia in contrasto con la direttiva 2001/29/CE, difettando una corrispondenza adeguata tra l'equo compenso e la limitazione del diritto per copia privata che lo giustifica, posto che esso viene applicato in misura significativa a situazioni disomogenee in cui non sussiste la limitazione di diritti che è a fondamento del compenso economico.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).