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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2004, nella causa T-386/02, Lamprecht AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1

("Non luogo a provvedere")

    (Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-386/02, Lamprecht AG, con sede a Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti F. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gòmez contro dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.re S. Laitinen et J. García Murillo) , l'altra parte al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) essendo Clickview Ltd. (precedentemente J. Tricot & Sons Ltd), con sede a Londra, avente ad oggetto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale "EMOSWISS" per prodotti classificati nelle classi 10, 24 e 25 contro la decisione R 275/2001-2 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 luglio 2002 che rigetta l'opposizione proposta del ricorrente avverso la domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario "EMOS" per taluni prodotti classificati nella classe 25, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 26 gennaio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - ( GU C 55 dell'8.3.2003