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Ricorso proposto il 4 luglio 2012 - Germania / Commissione

(Causa T-295/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, nonché gli avv.ti T. Lübbig e M. Klasse)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2012, relativa alla misura SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010), cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Consorzio per lo smaltimento dei capi morti in Renania-Palatinato, Saar, nel circondario Rheingau-Taunus e nel circondario rurale Limburg-Weilburg) (C(2012) 2557 def.);

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, per aver erroneamente negato che il mantenimento della riserva per epizoozie dello Zweckverband integri un servizio di interesse economico generale, oltre che per manifesta violazione, da parte della Commissione, del parametro di valutazione riconosciutole dai giudici dell'Unione. In particolare, la Commissione non riconosce il proprio dovere di limitare il controllo del potere discrezionale degli Stati membri nella definizione dei servizi di interesse economico generale, secondo la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione, soltanto riguardo agli "errori manifesti", nonché di astenersi dal sostituire la propria valutazione a quella delle autorità competenti dello Stato membro.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per errato accertamento di un vantaggio economico a causa di un'erronea valutazione dei cosiddetti criteri Altmark, secondo i quali una compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico non determina un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nell'esaminare ciascuno dei quattro criteri Altmark, la Commissione commette degli errori rilevanti ai fini della decisione. Specialmente per quanto concerne il terzo criterio Altmark, essa non si è limitata alla questione, oggetto di esame, se la compensazione ecceda quanto è necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. La Commissione, invece, esamina in modo illecito se la riserva per epizoozie gestita da Zweckverband Tierkörperbeseitigung sia inadeguata in considerazione dei possibili scenari di epizoozie. Malgrado la presenza di perizie contrarie, essa conferma tale aspetto.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per errate constatazioni sugli elementi costitutivi della fattispecie di pregiudizio al commercio tra Stati membri e di distorsione della concorrenza. La Commissione riconosce in effetti che lo Zweckverband Tierkörperbeseitigung detiene lecitamente un monopolio regionale nella propria zona di smaltimento senza essere esposto ad alcuna concorrenza legittima. A tale riguardo, però, essa non giunge alla conclusione stringente che occorra escludere un pregiudizio anche solo potenziale al commercio tra Stati membri o una distorsione della concorrenza, dal momento che lo Zweckverband Tierkörperbeseitigung non entra affatto in concorrenza con altre imprese, specialmente con quelle di altri Stati membri intenzionate a installarsi nel territorio in questione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, causata dall'erronea valutazione dei requisiti di autorizzazione previsti da tale disposizione. In particolare, nella decisione impugnata la Commissione ignora l'obbligo, ai sensi di questa norma, di valutare una compensazione per i servizi di interesse economico generale in relazione alla sovracompensazione. Tuttavia, non può negare i requisiti della disposizione mettendo in discussione l'entità dei costi legati alla prestazione, l'adeguatezza delle decisioni politiche adottate dalle autorità nazionali nella zona in questione o l'efficienza economica dell'operatore.

Quinto motivo, vertente sull'ingerenza nella ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, nonché sulla violazione del principio di sussidiarietà previsto dal diritto dell'UE, dal momento che la Commissione ignora espressamente la prerogativa discrezionale degli Stati membri e dei loro enti nell'individuazione e nella definizione di servizi di interesse economico generale, sostituendo la propria valutazione alla decisione delle autorità competenti (violazione dell'articolo 14 TFUE e dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE).

Sesto motivo, vertente sugli errori di valutazione della Commissione e su una violazione del divieto generale di discriminazione contemplato dal diritto dell'Unione poiché, nell'esaminare la definizione di servizi di interesse economico generale, la Commissione non si è limitata all'analisi di manifesti errori di valutazione.

Settimo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata (violazione dell'articolo 296, secondo comma, TFUE). In tale decisione, infatti, la Commissione ha omesso di indicare che le autorità competenti, il legislatore e il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), qualificando il mantenimento di una riserva per epizoozie come servizio di interesse economico generale, hanno commesso "un manifesto errore di valutazione" ai sensi della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione.

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