Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 giugno 2014 – Syria International Islamic Bank / Consiglio
(causa T‑293/12)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova – Domanda di risarcimento danni»
1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto abrogato – Effetti rispettivi dell’abrogazione e dell’annullamento – Conservazione dell’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato (Artt. 264 TFUE e 266 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC e 2012/335/PESC) (v. punti 35‑41)
2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Sindacato giurisdizionale – Portata – Controllo ristretto per le norme generali – Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano ad entità specifiche (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 544/2012; decisione del Consiglio 2012/335/PESC) (v. punti 54‑57)
3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Mancanza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito e al nesso di causalità – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 72‑75, 83)
4. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punti 76‑79)
Oggetto
| Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 165, pag. 20; rettifica GU 2012, L 173, pag. 27), e della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165, pag. 80), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni. |
Dispositivo
1) | | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank PJSC. |
2) | | La decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank. |
3) | | La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto irricevibile. |
4) | | La Syria International Islamic Bank sopporterà un quarto delle proprie spese. |
5) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Syria International Islamic Bank. |