Language of document : ECLI:EU:T:2014:439





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 giugno 2014 – Syria International Islamic Bank / Consiglio

(causa T‑293/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova – Domanda di risarcimento danni»

1.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto abrogato – Effetti rispettivi dell’abrogazione e dell’annullamento – Conservazione dell’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato (Artt. 264 TFUE e 266 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC e 2012/335/PESC) (v. punti 35‑41)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Sindacato giurisdizionale – Portata – Controllo ristretto per le norme generali – Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano ad entità specifiche (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 544/2012; decisione del Consiglio 2012/335/PESC) (v. punti 54‑57)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Mancanza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito e al nesso di causalità – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 72‑75, 83)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punti 76‑79)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 165, pag. 20; rettifica GU 2012, L 173, pag. 27), e della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165, pag. 80), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank PJSC.

2)

La decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank.

3)

La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto irricevibile.

4)

La Syria International Islamic Bank sopporterà un quarto delle proprie spese.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Syria International Islamic Bank.