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Comunicazione sulla GU

 

     ORDINANZA DEL TRIBUNALE

     26 febbraio 2003

nella causa T-7/02: ZAPF Creation AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

    ("Marchio comunitario ( Opposizione ( Composizione amichevole ( Non luogo a provvedere")

    (Lingua processuale: l'inglese)

    

Nella causa T-7/02, ZAPF Creation AG, con sede à Rödental/Coburg (Germania), rappresentata dall'avv. A. Kockläuner, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: signor J. F. Crespo Carrillo), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è: JESMAR S.A., con sede ad Alicante (Spagna), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 17 ottobre 2001 (procedimento R 1123/2001-1) della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), notificata alla ricorrente il 29 ottobre 2001, relativa ad una procedura di opposizione tra ZAPF Creation AG e JESMAR S.A., il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 26 febbraio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

2)La ricorrente è condannata alle spese.

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1 - GU C 109 del 4.5.2002