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Ricorso proposto il 23 dicembre 2010 - Octapharma Pharmazeutika / EMA

(Causa T-573/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti I. Brinker e T. Holzmüller e Professore J. Schwarze)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni della ricorrente

Annullare la lettera inviata il 21 ottobre 2010 dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) alla ricorrente, nella parte in cui detta Agenzia nega il rimborso dei diritti pagati in eccedenza per un importo pari a EUR 180 700;

condannare la convenuta alle spese conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del ricorso:

1.    Primo motivo: violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa in combinato disposto con le norme giuridiche applicabili in materia di riscossione di diritti

Al riguardo, la ricorrente sostiene che l'EMA ha negato il rimborso dei diritti in forza di un tariffario illegittimo da essa adottato. L'EMA ha abusato del suo potere discrezionale basando la decisione impugnata su una disciplina in materia che viola i principi specifici e generali di calcolo dei diritti. La ricorrente fa valere che il tariffario dei diritti non è previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 297/95 1. Il diritto riscosso viola i principi di una riscossione corrispondente ai servizi resi e proporzionata. Inoltre, esso è manifestamente sproporzionato rispetto alla tradizionale prassi amministrativa e ai diritti riscossi per le prime certificazioni e per il rinnovo annuale di queste ultime.

2.    Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità

Al riguardo, la ricorrente sostiene che la violazione del principio di proporzionalità è manifesta laddove si confronta il diritto riscosso con i diritti applicabili agli altri servizi proposti dall'EMA. Sebbene altre certificazioni relative al master file del plasma comportino un onere amministrativo simile o maggiore, i diritti applicabili a tali certificazioni sono nettamente inferiori. Anche un confronto tra la prassi degli ultimi anni in materia di diritti e il lavoro amministrativo fatturato nella fattispecie rivela che il diritto riscosso non è proporzionato al lavoro svolto.

3.    Terzo motivo: violazione del principio di tutela del legittimo affidamento di fronte ai repentini cambiamenti di una prassi amministrativa

    Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che l'EMA ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto essa si è fortemente discostata dalla propria prassi abituale in materia di diritti, in modo imprevedibile e incomprensibile per la ricorrente e le altre persone interessate. In particolare, la convenuta, nella determinazione dei diritti, ha violato l'ambito giuridico pertinente e il suo potere discrezionale, cosicché la ricorrente può invocare la tutela del suo legittimo affidamento. A parere della ricorrente, è particolarmente grave, in tale contesto, che l'EMA, prima di adottare la decisione impugnata, sia tornata alla vecchia prassi seguita in materia di diritti.

4.    Quarto motivo: violazione dell'obbligo di coerenza e di continuità della condotta amministrativa

    La ricorrente sostiene al riguardo che il forte aumento dei diritti, limitato ad un breve periodo, contrasta con il principio di coerenza e di continuità della condotta amministrativa, come codificato nel "codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione nei rapporti con il pubblico" e risultante dal diritto ad una buona amministrazione previsto all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella prassi tradizionale dell'EMA in materia di diritti, lo stesso lavoro amministrativo avrebbe dovuto far sorgere un diritto nettamente inferiore, basato su un altro metodo di calcolo. A tale proposito, la prassi amministrativa è stata modificata in modo ingiustificato. La ricorrente fa valere inoltre che l'EMA, tenuto conto dei termini particolari e del considerevole aumento del diritto rispetto agli anni precedenti, avrebbe almeno dovuto reagire al caso della ricorrente applicando una deroga o una norma transitoria.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 10 febbraio 1995, n. 297, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35, pag. 1).